E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2011, dopo una lunga attesa per la firma da parte del Ministro dell’economia, il decreto ministeriale del 22 marzo 2011 con i nuovi criteri e modalità applicative per il rilascio di garanzie da parte di ISMEA ai sensi del D.Lgs. 102/2004.
Si tratta di un nuovo regolamento, con cui sono stati riviste le modalità di applicazione della garanzia concedibile a prima richiesta da ISMEA, con importanti novità, anche se bisognerà ancora attendere qualche giorno per la sua entrata in operatività dell’assenso da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell’economia e finanze sullo “Schema di istruzioni applicative (art. 14).

Garanzia del credito a breve  –  La prima novità rispetto al passato riguarda l’apertura delle garanzie fideiussorie e delle controgaranzie e cogaranzie di ISMEA al credito a breve (art. 3, comma 1); in precedenza era prevista la concessione delle garanzie unicamente a fronte di finanziamenti oltre ai 18 mesi. Si tratta di un allargamento di particolare interesse, fortemente richiesto dal mondo agricolo.

Copertura delle transazioni commerciali –  L’altra importante novità è rappresentata dalla possibilità di richiedere l’intervento a garanzia di ISMEA sui crediti commerciali, cioè sulle transazioni commerciali (art. 10), intese come vendita o acquisto a termine, da parte delle imprese agricole, di beni prodotti e/o servizi  realizzati  nell’ambito della loro attività agricola.
Tale garanzia può essere richiesta da imprese agricole o, in nome e per conto di quest’ultime dalla controparte della transazione.
Questa fidejussione, che deve essere richiesta ad ISMEA entro 30 giorni dalla stipula del contratto, è limitata a 1 milione di euro per le micro e piccole imprese e a 2 per le medie, con una copertura massima del 70% (80% per i giovani agricoltori) del valore del contratto; può coprire sia l’obbligazione dell’impresa agricola venditrice per una mancata consegna di prodotto o acquirente per un suo mancato adempimento.
Si tratta in ogni caso di un intervento concedibile previa istruttoria da parte dell’ISMEA per la valutazione del rischio.

Garanzie su portafogli bancari in essere  – ISMEA potrà su richiesta garantire anche porzioni di portafoglio costituite da esposizioni bancarie di durata residua non inferiore a diciotto mesi e di importo residuo medio non superiore a 1 milione di euro in capo a singole banche (art. 13).

Nuove destinazioni dei finanziamenti garantibili da ISMEA –  Sono state rivisitate, ma anche aggiunte, le destinazioni ammesse dei finanziamenti, che possono ottenere la garanzia ISMEA (art. 3), e sono:
– la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
– gli  interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
– la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attivita’ agricole e di quelle connesse;
– l’acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attivita’ agricole e di quelle connesse; 
– la ristrutturazione del debito finalizzata con particolare riferimento alla  trasformazione  a  lungo  termine  di  precedenti passivita’ anche a breve e a medio termine;
– l’acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attivita’ agricole e di quelle connesse;
– l’acquisto  dei  beni  o  servizi  necessari  alla  conduzione ordinaria dell’impresa;
– la ricostituzione di liquidita’ dell’impresa.

Rateizzazione del pagamento delle commissioni – Con la possibilità di ottenere da ISMEA, alle condizioni e modalità da concordare caso per caso, il pagamento a rate della commissione di garanzia viene in parte superato uno dei principali limiti della vecchia regolamentazione (artt. 5 e 8).
In passato era infatti stabilito un versamento anticipato in un’unica soluzione della commissione di garanzia che, essendo calcolata su tutta la durata del finanziamento anche se in forma attualizzata, comportava un forte esborso finanziario da parte dell’impresa richiedente.
Facciamo presente che la rateizzazione – il cui inserimento nel decreto si deve a seguito delle nostre ripetute sollecitazioni – viene concessa unicamente sugli interventi fideiussori e di controgaranzia/cogaranzia su crediti, ma non sulle coperture alle transazioni commerciali.

Indicazioni delle condizioni del finanziamento – Con il decreto è stato inoltre previsto l’obbligo per le banche ed i confidi di indicare le condizioni di tasso del prestito con e senza la garanzia ISMEA (art. 4, c. 1, lett. b).
Tale obbligo nasce dal fatto, che spesso gli istituti bancari non riconoscevano in termini di abbassamento di tasso il vantaggio che, invece, ricevevano con l’acquisizione della copertura ISMEA. Si ricorda che la garanzia ISMEA, essendo rilasciata dallo Stato, è da considerare a “ponderazione” zero, in pratica comporta minori accantonamenti patrimoniali da parte della banca a fronte del finanziamento.

Come detto, il presente regolamento non è ancora operativo in attesa della firma ministeriale dello “Schema di istruzioni applicative”, che, da quando si è appreso, gli Uffici di ISMEA, stanno definendo per  sottoporlo ai due Ministeri.
In conclusione, con queste nuove regole, che prevedono sostanziali miglioramenti rispetto alla regolamentazione originaria, l’intervento ISMEA, nell’attuale quadro finanziario, rappresenta per le imprese agricole un’interessante opportunità.
Fra l’altro si registra da parte di diverse banche, superate le prime incomprensioni, una richiesta sempre più frequente di questa garanzia per la concessione di nuovi prestiti alle imprese.