Si segnalano le principali novità contenute nel decreto legge 24/1/2012 n. 1 sulle liberalizzazioni, che direttamente o indirettamente interessano le imprese agricole.
Il D.L. entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in G.U. (24/1/2012), dispone che, a decorrere dall’approvazione di specifici regolamenti da adottare entro il 31/12/2012, siano abrogate:
           le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso per l’avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario;
           le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionali alle finalità pubbliche perseguite, ovvero che alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici.
Nel Decreto è inoltre presente:
Tribunale delle Imprese (art. 2)
Le Sezioni specializzate, costituite in seno ai Tribunali, per le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, vengono trasformate in “Sezioni specializzate in materia di impresa”.
Competenze specifiche della Sezione, oltre a quelle già ad essa attribuite in materia di proprietà industriale, saranno tutte le controversie che interessano le società per azioni e le società in accomandita per azioni relative ai rapporti tra soci e società, al trasferimento delle partecipazioni sociali, all’impugnazione delle delibere degli organi, all’interpretazione ed attuazione dei patti parasociali.
La competenza del Tribunale delle imprese è applicabile ai giudizi instaurati a partire dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto legge.
 
Società semplificata a responsabilità limitata (art. 3)
I giovani che non hanno compiuto i 35 anni di età possono costituire la società semplificata a responsabilità limitata.
La semplificazione (rispetto al modello ordinario di s.r.l.) attiene, nella sostanza, sia al capitale sociale minimo (non inferiore a 1 euro) sia alla forma che deve rivestire l’atto di costituzione (scrittura privata e non atto pubblico).
La denominazione della società dovrà contenere obbligatoriamente l’indicazione di società semplificata.
L’atto costitutivo dovrà indicare gli altri elementi previsti dalla legge per le s.r.l. (attività che costituisce l’oggetto sociale, norme sul suo funzionamento, etc.).
Da segnalare che la particolare forma societaria non risente di limitazioni in ordine all’oggetto dell’attività espletata e dunque potrà essere utilizzata anche per l’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c.
Il limite di età dei soci (35 anni) ha carattere perentorio e il requisito deve essere posseduto da tutti i soci. Quando un singolo socio supera il 35esimo anno, la società deve trasformarsi in s.r.l. ordinaria; in caso contrario egli è escluso di diritto dalla compagine sociale. Se il limite di età è superato da tutti i soci e la società semplificata non delibera “senza indugio” la trasformazione in ordinaria, la società si scioglie.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge, verrà approvato dal Ministero della Giustizia d’intesa con quello dell’Economia, un modello tipizzato di statuto standard e saranno individuati i criteri di accertamento della qualità dei soci.
 
Cessione di prodotti agricoli (art. 62)
La norma in esame ha stabilito che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari (ad esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale) devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta ed indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento.
Oltre a stabilire la nullità degli accordi che non indichino uno o più dei suddetti elementi, la norma dispone che il contraente che contravviene ai suddetti obblighi è altresì sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 20.000,00 a seconda del valore dei beni oggetto di cessione.
Il corrispettivo pattuito nei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari, deve essere versato – per le merci deteriorabili – entro 30 giorni dalla consegna o dal ritiro o dalle relative fatture, ed entro 60 giorni, per tutte le altre merci.
Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di messa in mora. L’interesse legale (dal 1/1/2012 pari a 2,5) è maggiorato di ulteriori due punti percentuali e tale misura non è derogabile dalla volontà delle parti.
Per “merci deteriorabili” si intendono quelle rientranti nelle categorie di seguito elencate:
a.         prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b.         prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c.         prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2, oppure aW superiore a 0,91, oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d.         tutti i tipi di latte.
 
Il mancato rispetto del termine di pagamento, oltre a comportare la conseguenza civilistica del riconoscimento degli interessi, costituisce altresì a carico del debitore inadempiente un illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 500.000,00 avuto riguardo al fatturato dell’azienda ed alla “recidività” dei ritardi.
La norma dispone, infine, che nelle relazioni commerciali fra operatori economici – ivi compresi i contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli di cui sopra – è vietato imporre condizioni ingiustificatamente gravose e condizioni extracontrattuali retroattive; applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione o l’esecuzione di contratti o la regolarità (ovvero continuità) di relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni che non siano connesse all’oggetto dei contratti o delle relazioni commerciali.
Anche la violazione di queste condizioni configura un illecito amministrativo punito con la sanzione da € 516,00 a € 3.000,00 sulla base del beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato gli indicati divieti.
Le sanzioni amministrative previste dalla norma in commento sono applicate dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato.
Va segnalato che, in ordine al termine di pagamento ed al riconoscimento degli interessi per il ritardo nonché per la loro misura, la norma approvata abroga la previsione contenuta nei commi 3 e 4 dell’art. 4 del D.Lg.vo n. 231/2002 che fissavano – per i prodotti deteriorabili – il termine di pagamento a 60 giorni.
La violazione dei principi e dei divieti contenuti in questa parte del decreto relativa alle transazioni commerciali in materia di prodotti agricoli – a prescindere dalle sanzioni applicate e dalle conseguenze civilistiche – possono formare oggetto di azioni per il risarcimento dei danni promosse dalle Associazioni di categoria presenti nel CNEL, che sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, per ottenere un provvedimento cautelare tendente ad accertare i comportamenti contrari alla legge ed inibire la loro prosecuzione.
 
Impianti fotovoltaici (art. 65)
Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali.
Il divieto è operante dalla data di entrata in vigore della legge ma non si applica agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo o che abbiano presentato richiesta per il suo conseguimento entro la suddetta data.
 
Dismissione di terreni demaniali (art. 66)
La vendita di terreni demaniali già disposta con l’art. 7 della L. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità), è stata ridisciplinata dal Decreto in commento.
Le novità contenute al riguardo (rispetto alla precedente versione per cui si rinvia alla circolare di questo Servizio n. 13858 del 17/11/2011) possono così sintetizzarsi:
a.         i terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato che possono essere alienati verranno individuati ogni anno entro il 30 giugno.
La misura quindi diventa permanente;
b.         la cessione dei terreni avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a € 100.000,00 e mediante asta pubblica, per quelli di valore pari o superiore a € 100.000,00. La procedura negoziata senza pubblicazione del bando (mutuata dalla normativa sugli appalti) si utilizza in casi eccezionali poiché non garantisce il rispetto della concorrenza e della massima partecipazione;
c.         il prezzo da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al DPR n. 327/2001 (T.U. sull’esproprio). La norma in commento ripropone al riguardo l’integrazione alla L. 183/11 già attuata dall’art. 27 L. 214/2001;
d.         alla vendita dei terreni demaniali agricoli si applicano le agevolazioni per il compendio unico previste dall’art. 5 bis D.Lg.vo n. 228/2001.
L’acquirente è dunque tenuto a coltivare o a condurre il terreno per 10 anni dal trasferimento, e la vendita è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di ogni altro genere. Gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto. I terreni acquistati e costituenti il compendio unico non sono inoltre divisibili per 15 anni dalla data di acquisto;
e.         resta confermato il diritto di prelazione dei giovani imprenditori, che possono accedere ai fini dell’acquisto ai benefici previsti dal D.Lg.vo 185/2000 (Titolo I, capo III);
f.          i beni demaniali dismessi possono formare oggetto delle operazioni fondiarie di cui all’art. 4 L. 441/98 (acquisto per il tramite di ISMEA);
g.         i terreni alienati non possono vedersi attribuita, prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dell’atto, una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.