Si riportano di seguito le novità di maggiore interesse.
Detassazione degli investimenti (Tremonti ter – art. 5)
La norma in commento ha introdotto la detassazione dal reddito d’impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature di cui all’elenco contenuto nella tabella Ateco, divisione 28, approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si rammenta che il beneficio in parola riguarda i soggetti titolari di redditi d’impresa, e cioè le imprese individuali, le Snc, le Sas e le società di capitali, mentre non è applicabile ai titolari di reddito agrario, fatta eccezione, ad avviso dello scrivente ufficio, per la possibilità da parte delle Snc, Sas e Srl agricole, che hanno esercitato l’opzione per la tassazione in base al reddito agrario, di invocare la misura agevolativa, stante la natura d’impresa del reddito prodotto, sia pure determinato forfettario ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Sul punto siamo in attesa di un necessario chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter fruire dell’agevolazione, l’investimento in beni strumentali deve avvenire nel periodo decorrente dal 1/07/2009 al 30/06/2010. Sarà possibile avvalersi dell’agevolazione in commento esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti; quindi, entro il 16 giugno 2010 per gli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2009, ed entro il 16 giugno 2011 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. Si precisa, infine, che il beneficio in esame viene revocato se, prima del decorso del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto del bene oggetto di incentivo, il contribuente cede lo stesso a terzi, ovvero lo destina a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Stessa sanzione vige per l’ipotesi in cui, senza alcuna limitazione di tempo, il bene oggetto dell’investimento venga ceduto a un soggetto avente stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali (art. 10)
Allo scopo di contrastare gli abusi, ed incrementare la liquidità delle imprese, l’art. 10 del decreto in esame ha reso più rigoroso il sistema delle compensazioni fiscali, introducendo una serie di modifiche, di seguito commentate, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Con la modifica all’art. 17, del D.Lgs n. 241/97 (Mod. F24), è previsto, che la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 10 mila euro, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza. Si precisa che, per poter effettuare la suddetta compensazione del credito IVA (annuale o infrannuale), è necessaria la preventiva presentazione delle relative dichiarazioni o istanze, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I contribuenti che intendono, invece, utilizzare in compensazione i crediti IVA per importi superiori a 15 mila euro, avranno l’obbligo di richiedere, in relazione alle dichiarazioni dalle quali emerge il predetto credito, l’apposizione del visto di conformità, da parte dei soggetti abilitati, tra i quali si segnalano i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, i centri di assistenza fiscale (CAF). In alternativa all’apposizione del visto di conformità, la dichiarazione annuale dalla quale emerge un credito IVA, che si vuole utilizzare in compensazione, deve essere sottoscritta, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del C.C., oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. Si fa presente, inoltre, che in caso di infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli in commento, è prevista, per i soggetti che rilasciano il visto di conformità, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 258 euro ad 2.582 euro. E’, invece, esclusa l’ applicazione dell’istituto della “definizione agevolata” per le violazioni commesse in materia di indebite compensazioni. In particolare, si segnala che se l’indebita compensazione supera l’importo di 50 mila euro, sulla sanzione irrogata non opera la definizione agevolata, con la conseguenza che la stessa graverà in misura piena sul contribuente. Si precisa, infine, che, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il tetto annuo per effettuare le compensazioni dei crediti fiscali può essere elevato, a valere dal 2010, a 700 mila euro, previa emanazione di un apposito decreto ministeriale, come già chiarito nella circ. conf. n. 13415 del 6/07/09.
Si precisa, inoltre, che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 10 mila euro annui, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata e procedere alla sua presentazione in forma autonoma, senza includerla nel Modello Unico. Sono, inoltre, esonerati dalla presentazione della comunicazione dei dati IVA, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale (in forma autonoma) entro il mese di febbraio.
Agevolazione fiscale per la capitalizzazione delle società (art. 5 comma 3 ter)
Il comma 3 ter dell’art. 5 introduce un’apposita agevolazione fiscale consistente nell’esclusione da imposizione fiscale del 3% dell’ammontare degli aumenti di capitale in società di capitali o di persone (fino ad un massimo di 500 mila euro), perfezionati da persone fisiche.
L’agevolazione va ripartita in cinque periodi d’imposta a partire da quello in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale che deve essere eseguito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. In ordine alla modalità di esecuzione dei conferimenti, la norma rinvia agli artt. 2342 e 2464 del C.C., in base ai quali se l’atto costitutivo non dispone diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici (art. 4 quinquies)
Con l’art. 4 quinquies è stato attuato un intervento – di cui tanto hanno parlato gli organi di stampa del settore – diretto ad affidare in locazione terreni attualmente inutilizzati ed appartenenti al demanio.
La misura viene attuata attraverso due fasi.
La prima è diretta alla individuazione di beni liberi di proprietà dello Stato ed aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini.
L’ente deputato a tale verifica è l’Agenzia del Demanio d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole.
La verifica, stando al tenore della norma, ha lo scopo di raggruppare in un elenco “i beni” (termine che sembra riferirsi non solo a fondi rustici ma anche a fabbricati) “aventi destinazione agricola”, “liberi” (ovvero non concessi a terzi né in affitto né ad altro titolo) “di proprietà dello Stato” (con esclusione quindi di quelli appartenenti agli enti territoriali, salvo quanto si dirà in seguito) e “non utilizzabili per altri fini istituzionali” (ovvero neanche potenzialmente fruibili per altri scopi a carattere pubblicistico).
Il termine, pur sempre ordinatorio, entro cui effettuare tale individuazione è il prossimo 3 ottobre (60 giorni dalla entrata in vigore della L. n. 102 di conversione del D.L. n. 78).
A seguito della individuazione dei beni suddetti, si verifica il loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato (c.d. sdemanializzazione).
La seconda fase è diretta alla cessione dei beni (così come individuati nel modo suddetto) a titolo di affitto a favore di “giovani imprenditori”.
La norma in commento, in proposito, specifica che a detti contratti si applicano le agevolazioni previste dall’art. 5 bis, co. 1 e 2, D.Lgs n. 228/2001 ovvero quelle di cui all’art. 5 bis L. n. 97/1994 cui tale norma rinvia (agevolazioni per il compendio unico): esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere; riduzione ad un sesto degli oneri notarili.
Da segnalare che tali agevolazioni, nelle norme richiamate, sono connesse all’obbligo della conduzione diretta del terreno in qualità di coltivatore diretto o di IAP per 10 anni ed al vincolo di indivisibilità per 15 anni. Andrà, tuttavia, verificato se tali vincoli torneranno applicabili anche alla fattispecie in esame di affitto a favore dei giovani imprenditori.
I giovani assegnatari possono, inoltre, accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I, D. Lgs n. 185/2000 (finanziamento di progetti).
I contratti di affitto vengono conclusi dall’Agenzia del Demanio, “sulla base degli indirizzi adottati con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.”
Dobbiamo supporre che tutto ciò che la norma in commento non definisce sarà oggetto di decretazione da parte dei citati dicasteri (soggetti legittimati, criteri e modalità di assegnazione, etc. ). Da segnalare che la norma non dispone un termine entro cui il suddetto Decreto deve essere emanato e ciò non consente di formulare ipotesi in ordine ai tempi di attivazione concreta dell’intervento.
Per i beni appartenenti alle regioni e alle province autonome, la legge si limita a prevedere la possibilità che la misura venga adottata anche da tali Enti (su iniziativa degli Enti stessi), mentre, per quelli appartenenti alla generalità degli Enti pubblici statali, si prevede l’estensione della disciplina dettata per i beni dello Stato, previa autorizzazione dell’Amministrazione vigilante.
Nella norma in commento si dispone, infine, che i proventi ricavati dagli affitti dei beni (ex) demaniali nonché di quelli appartenenti agli Enti pubblici statali, nella misura del 90 per cento, verranno assegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all’art. 15, co. 2, D.Lgs n. 102/2004.
A prescindere dal fatto che la misura richiederà tempi di attuazione non brevissimi e l’emanazione di atti dispositivi ed integrativi, di cui occorrerà valutare il contenuto e la positività, ci limitiamo ad evidenziare che essa concretizza solo parzialmente le richieste che Confagricoltura ha ripetutamente formulato in questi mesi in merito alla gestione delle superfici “inutilizzate” di proprietà degli Enti pubblici, avuto riguardo in particolare a tre aspetti: essa è limitata al solo affitto e non prevede la cessione definitiva; gli imprenditori che possono acquisire i beni sono solo i giovani imprenditori agricoli; non è previsto alcun coinvolgimento nell’operazione delle Organizzazioni professionali agricole.