Con D.G.R. n. 1526 del 31.7.12, pubblicata sul B.U.R. n° 70 del 24 agosto 2012, è stato ridefinito il percorso per la vendita, da parte degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cod. civ., di piccoli quantitativi di prodotti agricoli, anche trasformati.
 Ricordiamo che i Regolamenti del “pacchetto igiene” escludono dal loro campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
 I prodotti trasformati, ricompresi nell’allegato A alla citata D.G.R., in considerazione delle piccole quantità in termini assoluti, possono essere destinati, nell’ambito della Provincia ove ha sede l’Azienda o nell’ambito delle province contermini, alla somministrazione e/o alla vendita diretta al consumatore finale (in azienda, in spacci aziendali e nell’ambito di mercati, fiere ed eventi vari). Possono essere altresì venduti ad esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione ubicati nella provincia o province contermini.
 Il produttore primario, che intende usufruire delle possibilità offerte dalla normativa riguardante le PPL (piccole produzioni locali), così come il norcino e il personale impiegato, dovrà frequentare il corso di formazione di cui alla LR n° 41/2003 e il corso di formazione previsto all’allegato D della D.G.R.  in questione.

 Le autorità competenti in materia di controllo ufficiale sulle Piccole produzioni locali (PPL) sono i servizi Igiene, Alimenti e nutrizione e i Servizi veterinari delle ULSS, ciascuno per le parti di propria competenza.
 Il produttore che intende intraprendere l’attività di produttore di PPL deve:
– chiedere un parere preventivo alla competente autorità locale (Allegato C1);
– conformarsi alle disposizioni eventualmente impartite dall’autorità competente previo sopralluogo della stessa  (Allegato C3);
– a seguito di sopralluogo favorevole, presentare notifica ai fini della registrazione (con modulistica dell’allegato C2).
  Le PPL interessate alla normativa, nella quantità massima previste dalle singole schede di cui allegati da A1 ad A6, sono:
– prodotti a base di carne di suino, con eventuali aggiunte di carni di bovino, equino, ovi-caprino, selvaggina;
– carni avicole e cunicole (compreso il rotolo di coniglio);
– miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina,    polline, idromele, aceto di miele;
– confettura, succhi di frutta, sciroppi, sottaceti, conserve vegetali, farine e vegetali essicati;
– pane e prodotti da forno;
– olio extravergine di oliva.

Maggiori informazioni presso l’Ufficio Tecnico o gli Uffici Zonali di Confagricoltura Treviso