Il DM del 27 novembre 2008 prevede che il produttore italiano possa ottemperare all’obbligo delle prestazioni viniche mediante la consegna dei sottoprodotti ad un distillatore o, in casi specifici, al ritiro sotto controllo.
Il comma 4 dell’art. 5 di detto decreto prevede anche la possibilità di usi alternativi alla distillazione (usi agronomici, produzione di agro-energia…) su autorizzazione delle Regioni.
L’iter necessario per consentire tale possibilità non è stato però attivato adeguatamente in ambito regionale, al punto che per la campagna 2008/2009 è stata utilizzata quasi esclusivamente la distillazione.
I produttori, inoltre, hanno riportato forti critiche alle condizioni imposte loro dalle distillerie, al punto da ritenere il sistema insostenibile, e hanno richiesto un intervento presso il Ministero per la modifica delle norme a favore degli usi alternativi alla distillazione.
A seguito delle richieste di Confagricoltura e delle altre Organizzazioni agricole, il Ministero ha ritenuto opportuno avviare un iter normativo tale da facilitare gli impieghi alternativi alla distillazione per fecce e vinacce.
La nota allegata è stata inviata dal Mipaaf alle Regioni e Province autonome affinché, nelle more della definizione di un apposito provvedimento nazionale e tenuto conto della prossimità della vendemmia 2009,  predispongano, ai sensi del DM 27 novembre 2008, un piano operativo di esonero che contempli i soggetti che possono utilizzare fecce e vinacce per usi alternativi alla distillazione, gli usi alternativi previsti, i termini e le modalità per le comunicazioni agli organismi preposti ai controlli, l’autorità regionale preposta al controllo ed il rispetto delle disposizioni in materia di salvaguardia ambientale e della salute pubblica.