I pronunciamenti del TAR del Lazio che respingono i ricorsi di alcune centinaia di produttori contro l’attivazione delle procedure previste dalla legge 33/09 rappresentano l’atteso epilogo di una vicenda difficile e sono un punto fermo per il sistema produttivo lattiero. È questo il commento positivo di Confagricoltura alle sentenze recentemente emesse.
Il riconoscimento da parte della Giustizia Amministrativa della  correttezza delle procedure messe in atto da Agea rende finalmente giustizia – sottolinea Confagricoltura – ai tanti produttori che negli anni si sono assoggettati ai dettami della normativa europea e nazionale in materia di quote latte.
Le sentenze emesse dal Tar del Lazio del 16 febbraio 2010 rendono realizzabile nel suo insieme l’attuazione della legge 33 ed il ripristino di condizioni di maggiore chiarezza e trasparenza nel sistema lattiero.
Adesso – conclude Confagricoltura – occorre riattivare le procedure interrotte giudizialmente e dare tempestiva esecuzione alle regole contemplate dalla legge.

Come noto, il Reg. CE n. 72/2009 del 19 gennaio 2009, all’articolo 4, punto 1.2, ha introdotto una modifica all’art. 72 del Regolamento in oggetto, disponendo l’aumento della percentuale minima di utilizzazione del quantitativo di riferimento individuale dal 70 all’85%.
A tal riguardo il Mipaaf ha provveduto, con una circolare applicativa del 17 marzo 2009, prima dell’inizio del periodo di commercializzazione 2009-2010, al recepimento della suddetta modifica.
Tuttavia l’attuale situazione di mercato del settore lattiero caseario ha reso necessario che si adottasse una decisione utile per evitare ai produttori di latte ulteriori pregiudizi conseguenti ad inevitabili cali di produzione e successivi provvedimenti di riduzione della quota che appesantirebbero ulteriormente le aziende proprio nella fase di uscita dalla crisi.
Tutto ciò premesso e in considerazione del perdurare dello stato di crisi e di forza maggiore che impediscono la piena utilizzazione del potenziale produttivo, il Mipaaf nella nota allegata

sospende l’efficacia della circolare sopra citata per il periodo di commercializzazione
dal 1 aprile 2009 al 31 marzo 2010

La Legge n. 33 del 9 aprile 2009, di connessione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009), contiene anche nuove disposizioni in materia di quote latte e di rateizzazione dei debiti relativi alle stesse.
Per informazione di tutti gli interessati, pubblichiamo qui di seguito, gli articoli che introducono una nuova normativa in tema di quote latte, riservandoci di ritornare sull’argomento, quando saranno fornite precise indicazioni in merito alla concreta applicazione della norma stessa.

Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di quote latte)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L’esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008 2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera e) del medesimo comma 4.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell’importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell’ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell’articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all’articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.
4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
2. Dopo l’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Assegnazione quote latte). – 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE)°-n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, e al regolamento (CE) n. 72/ 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di’vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell’assegnazione, la quota è resa disponibile anche all’affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell’azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota “B” ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi e al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota “B” ridotta;
b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma i e aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell’articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;
c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non -titolari di quota.
5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l’adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte assegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.
6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 22.
7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell’attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3».
3. Le assegnazioni di cui all’articolo 10-bis del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all’articolo 8-quinquies, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.
4. Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Articolo 8-ter.
(Istituzione del Registro nazionale dei debiti)
1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera e), del regolamento (CE) n. 7312009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l’Unione europea, è unico nell’ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 103412008 della Commissione, del 21 ottobre 2008,, del comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; -e successive modificazioni, è istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell’allegato 1, paragrafo 2, lettera e),-del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. All’istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L’iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l’esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell’estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L’AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l’attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034L 2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione 1C crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8-quater.
(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)
1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di,cui all’articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
e) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.
3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d’interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l’Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato i 220 punti base.

Articolo 8-quinquies.
(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)
1. L’AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata -in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a-ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono a considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato può presentare all’AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L’AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all’articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l’AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell’intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all’articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell’articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l’accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio- 19019, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.
8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell’importo della prima. rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l’interessato sia titolare assegnate ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 2. 10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l’AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 8-sexies.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.


Il Decreto Legge fatto approvare dal Ministro Luca Zaia in materia di quote latte rappresenta un importante passo avanti nella soluzione di un problema che si trascina ormai da diversi anni e che non era stato affrontato in passato con la necessaria decisione.  Di questo, va quindi dato atto al Ministro.
Tuttavia è indispensabile che la nuova normativa non premi chi non ha rispettato la legge producendo più della quota che gli era stata assegnata o addirittura senza quota, ma ripristini a tutti gli effetti un regime di piena legalità che costituisca un punto di riferimento certo ed affidabile per tutti gli allevatori che intendono svolgere la propria attività con onestà e trasparenza.
Per queste ragioni chiediamo che alla normativa approvata siano apportate, in sede di conversione in legge, le modifiche contenute nel documento qui allegato, che brevemente riassumiamo, specificando i punti ai quali attribuiamo priorità:
– il fondo di intervento, adeguatamente dotato finanziariamente, deve essere riservato  esclusivamente  alle imprese lattiere che hanno investito nell’acquisto delle quote;
– i potenziali beneficiari devono rinunciare preventivamente alle azioni legali in corso;
– all’atto della richiesta di rateizzazione il potenziale beneficiario deve corrispondere una somma correlata all’entità del suo debito
;
– l’attribuzione delle quote deve essere successiva alla richiesta di rateizzazione.