In relazione all’emanazione della circolare dell’Inail n. 11/2009 concernente la comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) da presentare allo stesso Inail entro il 16 maggio 2009, si ritiene opportuno riassumere i principali riferimenti normativi previsti nel T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro concernenti il RLS ed il RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale).
L’art. 47 del d.lgs. 81/08 contempla la nomina, in ciascuna azienda o sua unità produttiva, del RLS con funzioni consultive e propositive in materia di prevenzione e sicurezza nell’azienda.
In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori, le medesime funzioni sono svolte da un rappresentante territoriale (RLST), ossia da un delegato sindacale esterno che, per l’esercizio di dette funzioni, avrà diritto di accesso in azienda e ai relativi documenti sulla sicurezza.  Inoltre, l’azienda in cui non sia stato nominato il RLS, partecipa al finanziamento del Fondo di sostegno di cui all’art. 52, con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.
E’ di tutta evidenza l’interesse delle imprese a promuovere la nomina al proprio interno del RLS sensibilizzando i lavoratori in tal senso, in considerazione che tale figura dovrà essere coinvolta e dovrà interagire con il datore di lavoro ricevendo tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla sicurezza e ai dati infortunistici e partecipando in particolare al processo di individuazione e valutazione dei rischi nonché di adozione delle conseguenti misure di prevenzione (art. 50).
Il RLS è una figura distinta dal RSPP e ASPP (responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione) e non è possibile ricoprire contemporaneamente entrambi i ruoli, rappresentando il RLS gli interessi dei lavoratori alla sicurezza ed espletando gli altri il servizio aziendale di prevenzione.  Il RLS per l’esercizio delle proprie attribuzioni deve infine disporre di formazione e tempo adeguato né può subire pregiudizi e limitazioni (art. 50.2).

Considerato che tutte le aziende – a prescindere dal numero di lavoratori in esse occupati –  devono disporre di un rappresentante per la sicurezza e che nelle aziende fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, raccomandiamo alle Aziende datrici di lavoro di attivarsi per la nomina del RLS avendo presente che, in caso di inerzia, sarà nominato un RLST (Responsabile Territoriale).

 Il nominativo del RLS deve altresì essere comunicato annualmente all’Inail (art. 18.1, lett. aa), pena l’applicazione di una sanzione di euro 500 ex art. 55, e a tal fine l’Istituto ha diramato la circolare 11/2009 con istruzioni circa i relativi adempimenti che il datore di lavoro deve assolvere.
Innanzitutto, viene precisato che la comunicazione deve essere effettuata per ogni azienda (ovvero per ciascuna sua unità produttiva) nella quale opera il RLS e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il termine di scadenza per l’inoltro della comunicazione è fissato  – in via eccezionale per quest’anno –  al 16 maggio prossimo, con riferimento alla situazione aziendale esistente al 31.12.08, mentre per gli anni successivi, con il sistema a regime, la scadenza sarà anticipata al 31 marzo di ciascun anno.
Quanto alle modalità di compilazione e invio, è prescritto che la comunicazione sia effettuata telematicamente secondo lo schema e seguendo la procedura predisposta dalla stessa Inail e accessibile collegandosi al sito dell’Istituto (Servizi Punto Cliente) ove, previa registrazione, sarà possibile procedere alla segnalazione seguendo le indicazioni fornite. Legittimato all’accesso è il datore di lavoro o anche un suo delegato (si deve ritenere che siano ricomprese anche le organizzazioni di categoria) all’uopo autorizzato. 
In ogni caso, la ricevuta dell’effettuata comunicazione dovrà essere stampata e conservata al fine di esibirla in caso di eventuali controlli.
Per gli anni successivi a quello del primo invio telematico, il datore di lavoro dovrà, in mancanza di variazioni, confermare la situazione già registrata dall’Inail oppure procedere a una nuova segnalazione.
Coloro che avessero, prima della circolare in commento, già inviato la comunicazione all’Inail, dovranno ripetere l’inoltro secondo le nuove procedure e moduli onde evitare di incorrere nella predetta sanzione pecuniaria amministrativa.
In merito ad alcuni aspetti legati all’attuazione della circolare dell’Inail e dell’art. 18, comma 1 lett. aa), Confagricoltura Nazionale ha richiesto un incontro all’Inail ed al Ministero del Lavoro con particolare riferimento agli adempimenti a carico delle aziende nelle quali, al 31.12.2008, i lavoratori non avevano provveduto alla nomina del RLS. Da prime assicurazioni verbali, tali aziende non dovrebbero inviare la comunicazione, ma dovrebbero attendere la definizione del sistema organizzativo dei RLST  e quindi la comunicazione del relativo nominativo.
Relativamente alla comunicazione all’Inail del nominativo RLS, si conferma che le aziende in cui, al 31.12.08,  non è stato nominato il RLS non devono inviare alcuna comunicazione all’Inail. In tal senso una precisazione ufficiale della stessa Inail testualmente recita: “nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione”.
La precisazione dell’Inail specifica anche che, per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’azienda potrà semplicemente  confermare la situazione già comunicata; diversamente, dovrà procedere ad una nuova segnalazione. Ciò si deve ritenere valido anche per le aziende nelle quali i lavoratori hanno nominato per la prima volta il RSL interno.
In merito alla procedura di nomina del RLST,  si sottolinea che per addivenire alla nomina dello stesso, nei casi in cui non sia stato nominato l’RLS, devono essere completate una serie di procedure amministrative, contrattuali e normative.
Innanzitutto deve essere ultimato l’elenco delle aziende in cui è stato nominato l’RLS, e ciò potrà avvenire solo alcuni mesi dopo la scadenza del 16 maggio 2009; successivamente tale elenco dovrà essere comparato con la totalità delle aziende presenti nei diversi  comparti attraverso i dati forniti dall’Inps, dall’Inail e dalle Camere di Commercio.
Contemporaneamente occorre dar seguito a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 48: le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di categoria).
Non ultimo deve essere emanato il decreto previsto dal comma 3 dell’art. 52 diretto a definire le modalità di funzionamento del fondo di sostegno alla piccola e media impresa, i criteri di riparto delle risorse nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.