Ad ottobre 2012 avevamo già affrontato l’argomento della tassa sui controlli sanitari (click qui per visualizzare la notizia). In questi giorni stanno pervenendo alle aziende agricole, che svolgono attività di vinificazione e caseificazione, richieste da parte delle ULSS di pagamento delle tariffe previste dal D.lgs n. 194/2008, relativamente all’anno 2013 e all’ultimo trimestre 2012.
Ricordiamo che la legge comunitaria 2009 aveva esentato gli imprenditori agricoli dal pagamento di questa tassa anche in relazione all’esercizio delle attività connesse alla coltivazione (in particolare vinificazione, caseificazione, produzione di olio di oliva).
Successivamente il D.L. 19.09.2012 n. 158 convertito in legge 08.11.2012 n. 18, all’art. 8, ha ristretto l’esenzione ai soli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, la cui produzione sia inferiore a determinati quantitativi, quali ad esempio:
Specie
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Bovini, solipedi (cavalli, asini), ovicaprini, ratiti (struzzi)
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Suini
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Polli
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Tacchini
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Faraone
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Anatre
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Oche
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Conigli
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Selvaggina da penna
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UGB
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Numero CAPI
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200
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1.000
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150.000
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60.000
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30.000
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150.000
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150.000
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300.000
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150.000
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(*) Per queste tipologie, nel caso di superamento di questi limiti, l’ammontare della tassa è 1.500 euro forfetari all’anno.
Per far valere l’esenzione i soggetti interessati devono compilare l’autodichiarazione allegata alla richiesta dell’ULSS specificando “che la tariffazione non è applicabile … ” in quanto imprenditore agricolo con produzione inferiore ai quantitativi sopra riportati.