Ad ottobre 2012 avevamo già affrontato l’argomento della tassa sui controlli sanitari (click qui per visualizzare la notizia). In questi giorni stanno pervenendo alle aziende agricole, che svolgono attività di vinificazione e caseificazione, richieste da parte delle ULSS di pagamento delle tariffe previste dal D.lgs n. 194/2008, relativamente all’anno 2013 e all’ultimo trimestre 2012.
Ricordiamo che la legge comunitaria 2009 aveva esentato gli imprenditori agricoli dal pagamento di questa tassa anche in relazione all’esercizio delle attività connesse alla coltivazione (in particolare vinificazione, caseificazione, produzione di olio di oliva).
Successivamente il D.L. 19.09.2012 n. 158 convertito in legge 08.11.2012 n. 18, all’art. 8, ha ristretto l’esenzione ai soli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, la cui produzione sia inferiore a determinati quantitativi, quali ad esempio:

Specie
Bovini, solipedi (cavalli, asini), ovicaprini, ratiti (struzzi)
Suini
Polli
Tacchini
Faraone
Anatre
Oche
Conigli
Selvaggina da penna
 
UGB
Numero CAPI
 
200
1.000
150.000
60.000
30.000
150.000
150.000
300.000
150.000
         Impianti di sezionamento:
o       Fino a 50 tonnellate annue per bovini, solipedi (cavalli, asini), ovicaprini, ratiti (struzzi) e avicunicoli;
o       Fino a 500 tonnellate annue per i suini.
         Centri di lavorazione della selvaggina cacciata:
o       Fino a 30 tonnellate annue.
         Stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione del latte crudo:
o       Fino a 1.000 tonnellate annue.
         Lavorazione e trasformazione per l’immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
o       Fino a 100 tonnellate annue.
         Stabilimenti non ricompresi nell’allegato IV sezione B del Reg. CE n. 882/2004:
o       Fascia produttiva annua A e B della sezione VI.
         Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso:
o       Fino a 3.000 tonnellate.
         Produttori di vino non oltre 50.000 ettolitri; (*)
         Produttori di 4a e 5 a gamma non oltre 1.000 tonnellate; (*)
         Produttori di alimenti vegetali non oltre 10.000 tonnellate; (*)
         Aziende agricole che operano nei mercati ortofrutticoli freschi non oltre 1.000 tonnellate. (*)
(*) Per queste tipologie, nel caso di superamento di questi limiti, l’ammontare della tassa è 1.500 euro forfetari all’anno.

Per far valere l’esenzione i soggetti interessati devono compilare l’autodichiarazione allegata alla richiesta dell’ULSS specificando “che la tariffazione non è applicabile … ” in quanto imprenditore agricolo con produzione inferiore ai quantitativi sopra riportati.