Dal 1° gennaio 2014 cesseranno le agevolazioni della PPC per l’acquisto di terreni agricoli? Sembrerebbe di si.
Sulla G.U. n° 214 del 12.9.2013 è stato pubblicato il D.L. 12.9.2013 n° 104 contenente “misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.
Il titolo del D.L. non sembrerebbe riguardare direttamente il mondo agricolo: in realtà l’art. 26 di questo decreto prevede “modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale”.
In particolare, l’art. 26 modifica l’art. 10 del Dlgs 14.3.2011 n° 23 (Federalismo Fiscale) riguardante “applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare”.
L’art. 10 del Dlgs 23/2011, così come modificato dall’art. 26 del DL 104/2013 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014:
– gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento scontano l’imposta di registro al 9%;
– se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A1, A2 e A9, ove si tratti di prima casa gli atti scontano l’imposta di registro al 2%;
– nei casi sopra indicati l’imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro;
– gli atti assoggettati all’imposta di cui sopra (9% e 2%) e tutti gli atti e formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50.
– per gli atti traslativi sopra indicati (comprese pertanto le cessioni di fondi agricoli) sono soppresse le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
–
Ciò premesso, se non interverranno nel frattempo ulteriori modifiche alla normativa o interpretazioni dell’attuale normativa che escludano la PPC dal concetto di agevolazione, a partire dal 1° gennaio 2014, cesserà l’agevolazione dell’imposta di registro all’ 1% per gli acquisti di terreno agricolo da parte di IAP e CD.
Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2014, l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di Euro 168 è elevato a Euro 200.
Il titolo del D.L. non sembrerebbe riguardare direttamente il mondo agricolo: in realtà l’art. 26 di questo decreto prevede “modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale”.
In particolare, l’art. 26 modifica l’art. 10 del Dlgs 14.3.2011 n° 23 (Federalismo Fiscale) riguardante “applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare”.
L’art. 10 del Dlgs 23/2011, così come modificato dall’art. 26 del DL 104/2013 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014:
– gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento scontano l’imposta di registro al 9%;
– se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A1, A2 e A9, ove si tratti di prima casa gli atti scontano l’imposta di registro al 2%;
– nei casi sopra indicati l’imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro;
– gli atti assoggettati all’imposta di cui sopra (9% e 2%) e tutti gli atti e formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50.
– per gli atti traslativi sopra indicati (comprese pertanto le cessioni di fondi agricoli) sono soppresse le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
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Ciò premesso, se non interverranno nel frattempo ulteriori modifiche alla normativa o interpretazioni dell’attuale normativa che escludano la PPC dal concetto di agevolazione, a partire dal 1° gennaio 2014, cesserà l’agevolazione dell’imposta di registro all’ 1% per gli acquisti di terreno agricolo da parte di IAP e CD.
Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2014, l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di Euro 168 è elevato a Euro 200.