Articolo 62 . Le domande più frequenti
A cura dell’Avv. Francesca Tascone – Responsabile Area Legale Confagricoltura Nazionale
(fare click sulla domanda per visualizzare la risposta)
 
Nota: si sottolinea che le risposte, anche se frutto di un’attenta analisi della normativa, scaturiscono in alcuni casi da un’interpretazione della stessa e pertanto hanno carattere indicativo, anche perchè non sono state concordate con la Pubblica Amministrazione.
 
 
AMBITO DI APPLICAZIONE
1.         Chi acquista piante e sementi, ma "vende il servizio" perché fattura tutto come prestazione di servizio (ad es rifacimento del prato, formazione giardino) per le vendite è soggetto alla normativa art 62?
2.        L’art. 62 si applica anche alle vendite effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni?
3.         Tra le esclusioni ci sono i conferimenti dei prodotti ittici fra imprenditori ittici, possiamo definire l’imprenditore ittico?
4.         Le cessioni di prodotti ittici ai mercati ittici sono escluse dalla normativa?
7.         Quando vendiamo i prodotti palesemente al di sotto del costo di produzione, ma esclusivamente per una semplice legge di mercato, cosa potrebbe succedere?
8.         La vendita di vino come rientra nell’art. 62?
9.         Il socio che conferisce ad un Consorzio, che a sua volta è socio della Organizzazione di prodotto può godere dell’esclusione?
11.      Si chiede un chiarimento in merito ai contratti di commissione ed all’applicazione ad essi dell’art. 62.
12.       Vendita di prodotti ortofrutticoli in pieno campo: le modalità di pagamento sono le più disparate (es. ad ettaro, a forfait, etc.): come si applica l’art. 62 per la parte relativa al pagamento che avviene in due o più soluzioni?
 
ATTO SCRITTO
14.       La consegna periodica del latte ad una industria configura l’esistenza di un contratto di somministrazione con la conseguente fatturazione al momento del pagamento?
16.       L’integrazione del documento di trasporto deve avvenire su tutte e tre le copie (emittente/vettore/destinatario) oppure può essere messa solo sue due copie dell’emittente e del destinatario?
18.       Se viene fatto un ordine telefonico occorre trasfonderlo anche in una comunicazione scritta o come prima basta la fattura?
19.       Nelle vendite a corpo il prezzo non è determinato in base ad una quantità definita. Cosa bisogna indicare nel contratto scritto?
23.       Dovendo addebitare anche le spese accessorie (es. spese bancarie o di trasporto) devo indicarlo sul DDT se questo è il mio documento sostitutivo del contratto?
26.       Se gli elementi essenziali sono contenuti nel d.d.t. e quest’ultimo è a tre copie: 1 cedente, 1 cessionario e 1 vettore, il prezzo può essere omesso nella copia del vettore?
27.       Sanzioni: Se il contratto viene firmato solo da un contraente, ma la volontà dell´altro si evince da altri documenti scritti, le sanzioni di cui comma 5 e 6 dell´art 62 vanno applicate a tutti e due i contraenti?
28.       Cosa si intende per durata del contratto? La norma è assolta indicando il pagamento a 60 giorni?
29.       Reti d’impresa tra produttori, grossisti , consorzi per ottenere migliori condizioni : possono essere considerate contratti di filiera?
32.       Vale il ddt con tutte le richieste della legge?
33.       Frutta o uva: se la vendiamo a commercianti con prezzo da determinarsi? E’ possibile a fine anno fare fatture di integrazioni positive per il produttore agricolo (es. premio qualità?).
34.       Contratto quadro (accordo per cessione settimanale di suini) non ho certezze per quantità, e periodicità, come rispettare l’art. 62?
36.       Nelle cessioni con prezzo da determinare ai sensi del D.M. 10/11/1975 art. 1, come possiamo prevedere il prezzo da indicare nel contratto o nel documento di trasporto? E’ sufficiente indicare le modalità di determinazione del prezzo?
38.       Come ci comportiamo per la vendita di latte crudo industriale (annata 1/4 – 31/03), giuridicamente contratti di somministrazione ma nella realtà spesso venduto in assenza di contratto o con contratti temporanei (3/4 mesi)
39.       Come va indicata la durata del contratto nel DDT? La durata non coincide con il giorno stesso di consegna?
40.       La condizione “modalità di pagamento” significa: il modo in cui avviene il riconoscimento del corrispettivo (contante, assegno, …) oppure la scadenza del pagamento a seconda della natura detraibile o meno della merce?
 
 
TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
43.       Quanto tempo occorre tenere gli ordini e le fatture?
44.       Il pagamento è 60 gg data fattura o 60 gg data fattura fine mese in diversi punti è contradditorio! Credo sia 60 giorni data fattura fine mese essendo l’altro termine riservato per il vino ma chiedo conferma.
52.       In caso di cessione di vino non posso usare come documento equipollente la fattura differita?
53.       Per le cessioni di vino in “conto vendita” qual è il termine per il pagamento e quindi per il calcolo degli interessi?
54.       Se il pagamento avviene prima dei termini di 30 o 60 gg, nelle modalità di pagamento da indicare sul contratto occorre indicare i giorni effettivi (es.: 20)?
56.       Per avere data certa del ricevimento fattura, qualora la stessa venga consegnata a mano, basta apporre firma/timbro e data?
58.       Siamo tenuti ad effettuare la segnalazione per mancato rispetto dell’art. 62 ad esempio per mancato o ritardato pagamento? E quando va fatta la suddetta segnalazione? Appena scaduto il termine o a pagamento tardivo avvenuto?
59.       Pagamenti: 30/60 giorni fine mese (o ricevimento fattura). In teoria se la fattura la ricevo il mese successivo alla consegna dei prodotti il pagamento può slittare a 60/90 gg?
60.       Nel caso di fattura emessa dal cliente per conto del fornitore, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, valgono gli stessi adempimenti?
61.       E’ obbligatorio certificare la consegna della fattura o possiamo avvalerci della possibilità prevista dal decreto all’art. 5, comma 4?
62.       Fatto salvo che il termine decorre dal momento di ricezione della fattura, si chiede se i 30 o i 60 gg decorrono dalla ricezione ovvero dal 1° giorno del mese successivo previa indicazione”data fattura fine mese”?
 
INTERESSI
63.       Considerato che gli interessi per ritardato pagamento, secondo l’art. 62 hanno carattere risarcitorio e concorrono a formare il reddito (art.109 co.7 del DPR 917/86) si domanda se gli interessi concorrono a fare reddito d’impresa aggiuntivo?
64.       Gli interessi devono essere fatturati? Con quale modalità?
65.       Trascorsi i termini di 30/60 gg posso non applicare gli interessi ed in ogni caso qual è il limite massimo per la loro applicazione (5 anni per la prescrizione)?
66.       Quali sono le modalità di applicazione degli interessi: percentuale, obbligatorietà della richiesta, emissione fattura, etc.
67.       Se il termine di pagamento è stato pattuito più breve del termine legale, da quando si calcolano gli interessi di mora?
 
 
ACQUISTI INTRA-EXTRACOMUNITARI
71.       Per consegna nel territorio dello Stato si devono intendere anche gli acquisti intracomunitari e le esportazioni o invece gli acquisti effettuati da operatori esteri sono esclusi dall’art. 62?
74.       I prodotti esportati non sono soggetti alla normativa dell’art. 62, ma questo vale anche per le consegne effettuate franco fabbrica?
75.       Contratti di vendita di vino ad operatore estero con consegna Italia come possiamo applicare l’art 62 se ad esempio in USA, Canada, Corea e Danimarca i pagamenti vengono di consuetudine regolati a 90-120 gg?
 
MERCI DETERIORABILI E NON DETERIORABILI
76.       Il seme utilizzato per la riproduzione in campo è considerato un prodotto agricolo o un mezzo tecnico?
77.       Nel settore floricolo le piante in vaso si devono considerare merce deteriorabile o no? Ed i fiori recisi?
78.       In caso di agricoltore che svolge attività di silvicoltura, il prodotto che ricava – legna da ardere o legno d’opera – è soggetto alla normativa art 62?
79.       Mangimi: sono soggetti alla normativa art 62 solo quelli "cereali" (imponibili aliquota 4%) o anche quelli per animali domestici (cani, gatti, pet?).
80.       La semente potrebbe essere considerata non come prodotto agricolo ma come mezzo tecnico alla produzione?
81.       Si chiede se anche la vendita e commercializzazione del “seme animale/sperma” (che viene venduto congelato in fiale) rientra tra i prodotti di cui all’art. 62 e se debba essere considerato “merce deteriorabile”?
82.       Animali vivi e mangimi sono non deperibili?
83.       Alcuni acquirenti di cereali della nostra zona, sostengono che solo quelli destinati all’alimentazione umana, rientrerebbero nella nuova disciplina dell’art. 62, mentre i cereali ritirati per uso zootecnico, ne resterebbero esclusi;
84.       Le fecce e le vinacce sono escluse dall’art. 62?
85.       La vendita del taglio bosco non dovrebbe rientrare nell’art. 62 perché non è nel capitolo 6 dell’allegato 1 del Trattato (piante vive e prodotti della floricoltura)? 
 
ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA
89.       In caso l’azienda abbia clienti con cui ha già stipulato contratti annuali o biennali con pagamenti superiori ai 60 gg cosa devono fare?
91.       I pagamenti dei crediti derivanti da contratti redatti e conclusi prima del 24 ottobre con merce anche questa consegnata antecedentemente all’applicazione dell’art.62, devono seguire la scadenza di 30 o 60 gg.?
92.       Per le consegne antecedenti il 24.10 ma per le quali non è stata ancora emessa la fattura qual è la data da cui decorrono i 30/60 gg?
93.       Per le consegne di vino antecedenti il 24.10 ma per le quali non è stata ancora emessa la fattura qual è la data da cui decorrono i 30/60 gg?
95.       Le fatture emesse antecedentemente al 24.10.2012 qualora ad oggi non siano state ancora pagate, devono rispettare i termini di pagamento 30-60 gg. a partire dal 24 ottobre o sono svincolati completamente dalle condizioni previste dall’art. 62?
96.       Contratto di fornitura di uva fresca fatto ad agosto 2012 con consegna inizio ottobre 2012 e pagamenti a dicembre 2012 e marzo 2013, deve essere adeguato entro il 31/12/12? Entro quando deve avvenire il pagamento?
97.       Contratto di fornitura di uva appassita fatto ad agosto 2012 con consegna dicembre 2012 e pagamenti a marzo 2013 e giugno 2013 – deve essere adeguato entro il 31/12/12? Entro quando deve avvenire il pagamento?

AMBITO DI APPLICAZIONE


 
1.         Chi acquista piante e sementi, ma "vende il servizio" perché fattura tutto come prestazione di servizio (ad es rifacimento del prato, formazione giardino) per le vendite è soggetto alla normativa art 62?
Occorre verificare con esattezza la natura dell’attività esercitata. Se la sistemazione del verde consegue alla stipula di un appalto, il relativo rapporto esula dalla fattispecie rilevante ai fini dell’art. 62. Se tuttavia l’imprenditore, al fine di realizzare il servizio, acquista piante da un terzo per utilizzarle nell’ambito del servizio di appalto, la compravendita è invece soggetta all’art. 62. Torna in cima.
 
 
2.         L’art. 62 si applica anche alle vendite effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni?
Si. Torna in cima.
 
 
3.         Tra le esclusioni ci sono i conferimenti dei prodotti ittici fra imprenditori ittici, possiamo definire l’imprenditore ittico?
In base all’art 4 del D.Lgs. n. 4/2012 è imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale e le relative attività connesse, le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle suddette attività. Si considera altresì imprenditore ittico l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata l’attività diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.  Torna in cima.
 
 
4.         Le cessioni di prodotti ittici ai mercati ittici sono escluse dalla normativa?
Con riguardo a tale settore, sono esenti solo i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici. (v. anche Faq n. 13). Torna in cima.
 
 
5.         Contratti di coltivazione. Esistono tre figure: il produttore, l’associazione tra produttori che funge come collettore per ottenere migliori condizioni e l’acquirente finale. Il prodotto viene conferito in c/deposito con prezzo da determinare. Nella prima tranche di pagamento il produttore viene pagato al netto delle spese sostenute per i mezzi tecnici, forniti di solito da soggetti terzi ed eventuali commissione dell’associazione. Qual è il comportamento corretto da seguire?
Il conferimento di prodotto dal produttore alla O.P. è escluso dal campo di applicazione dell’art. 62 ed esso è regolamentato dagli accordi sociali. La cessione del prodotto effettuata dall’O.P. ai terzi è invece soggetta alle nuove regole previste dall’art. 62.  Torna in cima.
 
 
6.         I contratti c.d. di “vendita di prodotto in piedi o di sfalcio” con i quali l’azienda acquirente si occupa anche della raccolta del prodotto (erba medica, mais ceroso, ciliegie, …) devono sottostare al disposto dell’art. 62 nonché come devono essere considerati i prodotti così ceduti (deteriorabili o meno, etc.) e da quando decorrono i relativi termini di pagamento?
Premesso che le cessioni in esame sono soggette alla disciplina dell’art. 62, nelle vendite di cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza, ovvero quando i frutti vengono separati dall’albero o dalla pianta. L’operazione ai fini dell’IVA si concretizza quindi nel momento in cui si produce l’effetto traslativo con il distacco (quindi con la raccolta) del prodotto. I prodotti indicati sono da considerare “deteriorabili” e se venduti “sfusi” pagabili a 30 giorni, sempre che siano prodotti alimentari e se prima della cessione non vengano sottoposti dal produttore a trattamenti atti a prolungare la loro durabilità per un periodo superiore a 60 giorni. Torna in cima.
 
 
7.         Quando vendiamo i prodotti palesemente al di sotto del costo di produzione, ma esclusivamente per una semplice legge di mercato, cosa potrebbe succedere?
Il comportamento del contraente che, abusando della propria forza commerciale, imponga condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi, integra un illecito amministrativo, sanzionato in base all’art. 62 co. 2. L’illecito viene commesso dal contraente che abusa della propria posizione dominante per imporre la pratica commerciale sleale, non dal contraente che la subisce.  Torna in cima.
 
 
8.         La vendita di vino come rientra nell’art. 62?
La vendita di prodotti alcolici, per quanto concerne il termine di pagamento ed il calcolo degli interessi, resta disciplinata dall’art. 22 L. n. 28/1999, in virtù del richiamo operato dall’art. 5 co. 5 del D.M. applicativo. Torna in cima.
 
 
9.         Il socio che conferisce ad un Consorzio, che a sua volta è socio della Organizzazione di prodotto può godere dell’esclusione?
Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 62 solo i conferimenti effettuati dai soci alle O.P. di cui al D.Lgs. n. 102/2005, alle cooperative di cui all’art. 1 co. 2 D.Lgs. n.. 228/2001, nonché i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 4/2012. Potrebbe sostenersi tuttavia che l’elenco delle esclusioni contenuto nell’art. 1 co. 3 del D.M. attuativo non è esaustivo delle fattispecie cui l’art. 62 non si applica, dovendosi anche includere tutti i casi in cui non si verifica trasferimento della proprietà dietro il pagamento di un prezzo. Per questo occorre considerare la natura del rapporto fra il socio ed il consorzio nonché del trasferimento del prodotto dall’uno a all’altro, sussistendo i presupposti per l’applicazione della norma solo nel caso in cui il consorzio acquista la proprietà dei prodotti dietro pagamento di un corrispettivo. Torna in cima.
 
 
10.       Ci prospettano questa tipologia, molto diffusa, di consegne: l’agricoltore consegna alla ditta in conto vendita, la ditta provvede alla successiva spedizione e vendita in tempi diversi da quando le viene consegnato il prodotto. La consegna in c/vendita non e’ cessione, però poi successivamente, l’agricoltore riceve il corrispettivo e fattura il prodotto ceduto. Come deve comportarsi l’agricoltore?
Nel contratto estimatorio (c.d. in conto vendita), il trasferimento della proprietà del bene consegnato è differito al momento in cui il ricevente vende a terzi la cosa ricevuta. Pertanto nell’accordo tra il produttore e la ditta che opera in conto vendita andrà specificato il corrispettivo pattuito, la durata del contratto (cioè il termine entro il quale il ricevente si obbliga a cedere il prodotto) nonché tutti gli elementi essenziali, ma, ai fini del pagamento del prezzo di cessione, la fattura potrà essere emessa quando il ricevente ha venduto il bene consegnato e comunque non oltre l’anno dalla consegna (art. 6 L. IVA).  Torna in cima.
 
 
11.       Si chiede un chiarimento in merito ai contratti di commissione ed all’applicazione ad essi dell’art. 62.
Nel contratto di commissione, il commissionario acquista o vende la merce del committente per conto di quest’ultimo ed in nome proprio: esso è in pratica un mandato senza rappresentanza. Il commissionario agisce in nome proprio ed acquista i diritti e gli obblighi derivanti dal negozio compiuto (i terzi non hanno infatti alcun rapporto con il committente). Il commissionario, poi, ha l’obbligo, in virtù del contratto stipulato con il committente, di trasferire a quest’ultimo il diritto acquistato. Il trasferimento del prodotto dal committente al commissionario resta escluso dalla nuova disciplina contenuta nell’art. 62, atteso che con tale passaggio non avviene il trasferimento della proprietà della merce dal committente al commissionario, che ha solo l’obbligo di “custodire” tali merci in attesa della consegna all’acquirente. Soggetta all’art. 62 è invece la cessione del prodotto che verrà effettuata dal commissionario al terzo acquirente perché in quel contesto avverrà il trasferimento della proprietà dei prodotti. Nel contratto di commissione è opportuno specificare che il commissionario, nell’effettuare la vendita, si impegna ad osservare tutte le formalità contenute nell’art. 62, con particolare riguardo all’obbligo di osservare la forma scritta e di inserire nell’atto tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 62 1 co. Torna in cima.
 
 
12.       Vendita di prodotti ortofrutticoli in pieno campo: le modalità di pagamento sono le più disparate (es. ad ettaro, a forfait, etc.): come si applica l’art. 62 per la parte relativa al pagamento che avviene in due o più soluzioni?
Le parti dovrebbero convenire espressamente di ripartire il corrispettivo in un acconto ed in un saldo, ma i relativi pagamenti devono comunque avvenire nei termini previsti dall’art. 62. Anche i pagamenti differiti vanno quindi regolati entro i 30/60 giorni massimi stabiliti dalla normativa. Si rammenta che nel caso di consegne con termini di pagamento differenti il cedente deve emettere fattura separata. Torna in cima.
 
 
13.       In merito all’art. 62 si chiedono chiarimenti circa l’esclusione o meno dall’ambito di applicazione della normativa, nel caso di “conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici”. Nello specifico, i conferimenti corrispondono alle cessioni e quindi alle vendite?
Il conferimento non corrisponde ad una vendita, poiché non è a titolo oneroso. Il conferimento è l’atto posto in essere dal socio all’atto di costituzione di una società con cui si dota la società stessa dei beni o servizi necessari all’esercizio in comune dell’attività economica (art. 2247 c.c.). Torna in cima.
 
 
 
ATTO SCRITTO
 
 
14.       La consegna periodica del latte ad una industria configura l’esistenza di un contratto di somministrazione con la conseguente fatturazione al momento del pagamento?
Il rapporto descritto si configura come somministrazione qualora si è in presenza di più prestazioni tra loro distinte ed autonome. Tale contratto si distingue dalla vendita con consegne ripartite, in cui invece la prestazione è unica, anche se la consegna avviene in momenti diversi. Se trattasi di somministrazione, le parti possono convenire o un pagamento ad ogni singola consegna ovvero un pagamento unico. Il contratto deve contenere tutti gli elementi essenziali di cui all’art. 62 co. 1. La quantità può essere indicata nel documento di consegna che rinvia al contratto di somministrazione. Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. a) del D.P.R. n. 633/72 per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione la fattura va emessa all’atto del pagamento del corrispettivo. Torna in cima.
 
 
15.       Per quanto attiene la stesura del contratto scritto nella forma dell’integrazione del documento che accompagna la merce (bolla o fattura) invece che scrivere i dati mancanti sulla fattura/bolla è possibile allegare un foglio a parte contenente i documenti mancanti, magari con la dicitura “allegato alla bolla n.____ del ___”?
Il decreto stabilisce che gli elementi possono essere indicati nella bolla, fattura, etc: è opportuno quindi attenersi alle disposizioni del decreto. Torna in cima.
 
 
16.       L’integrazione del documento di trasporto deve avvenire su tutte e tre le copie (emittente/vettore/destinatario) oppure può essere messa solo sue due copie dell’emittente e del destinatario?
Sicuramente è necessario che gli elementi integrativi siano contenuti nelle copie che restano alle parti. Torna in cima.
 
 
17.       Se dall’ordine alla fattura cambia qualcosa nella consegna del prodotto succede qualcosa o quello che prevale è comunque la fattura? In sostanza, occorre che venga rifatto l’ordine o basta solo che la fattura indichi la merce che viene consegnata con tutti i riferimenti ex art 62?
Se le modifiche riguardano punti essenziali dell’accordo (durata, quantità, caratteristiche, prezzo, modalità di consegna e di pagamento) il nuovo accordo deve essere contenuto in un diverso atto scritto che modifica il precedente. Pertanto, nel caso di specie, se i dati relativi alle nuove pattuizioni sono contenute nella fattura, sarà quest’ultimo il documento equipollente al contratto che disciplina i rapporti tra le parti.  Torna in cima.
 
 
18.       Se viene fatto un ordine telefonico occorre trasfonderlo anche in una comunicazione scritta o come prima basta la fattura?
L’ordine telefonico andrà formalizzato, stipulando a tal fine un contratto o inserendo gli elementi essenziali dell’accordo in uno dei documenti ritenuti equipollenti unitamente alla dicitura per cui il documento assolve agli obblighi dell’art. 62. Torna in cima.
 
 
19.       Nelle vendite a corpo il prezzo non è determinato in base ad una quantità definita. Cosa bisogna indicare nel contratto scritto?
Premesso che il prezzo è uno degli elementi essenziali da indicare nel contratto, o si stabilisce un prezzo fisso per tutta la produzione riferita ad un determinato terreno, ovvero un prezzo prestabilito per ogni quintale (od altra unità di misura prescelta) di prodotto che verrà raccolto. Torna in cima.
 
 
20.       Nel caso di consegna di cereali ad altro produttore con deposito in magazzino e successiva vendita al prezzo che il mercato determinerà (c.d. cessioni di beni con prezzo da determinare ai sensi dell’art. 1 del DM 15/11/75), cosa dobbiamo indicare nel contratto in riferimento al prezzo?
Il caso sembra evocare la fattispecie in cui il cereale viene depositato in un magazzino (o silos, o altro luogo) in attesa che il proprietario decida il momento opportuno per la vendita. L’atto cui si applicano le previsioni dell’art. 62 è solo il trasferimento di proprietà del prodotto. Per questo la fase precedente, in cui il prodotto viene depositato presso il magazzino non è disciplinata dall’art. 62. Solo nel momento in cui il proprietario ritiene opportuno vendere, la cessione dovrà essere formalizzata con gli elementi previsti dall’art. 62, ivi compreso il prezzo.  Torna in cima.
 
 
21.       Ipotizziamo che una società abbia predisposto un contratto scritto con i propri clienti e tale contratto non indica però i quantitativi ed i prezzi, i quali saranno indicati nei d.d.t. e/o nelle fatture. Nei d.d.t. e nelle fatture va indicato ugualmente la dicitura "assolve agli obblighi di cui all’art. 62 comma 1, del decreto legge 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n. 27"?
Si, dal momento che in tali documenti andranno indicati tutti gli elementi essenziali della vendita, compreso prezzo e quantità. Torna in cima.
 
 
22.       E’ possibile emettere DDT ordinario senza l’indicazione di tutti gli elementi necessari previsti dall’art.62 e, nello stesso giorno emettere fattura riportando tutte le indicazioni comprese nell’art.62, la quale sarà inviata entro il 15 del mese successivo?
Se viene attuato quanto indicato nel quesito, le parti rischiano di essere assoggettate alla sanzione di cui all’art. 62 co. 5. Il D.D.T. senza gli elementi essenziali del contratto non costituisce documento equipollente al contratto stesso. Né d’altra parte la fattura è da considerarsi equipollente al contratto se non viene anche annotata in contabilità e contestualmente trasmessa all’acquirente.  Torna in cima.
 
 
23.       Dovendo addebitare anche le spese accessorie (es. spese bancarie o di trasporto) devo indicarlo sul DDT se questo è il mio documento sostitutivo del contratto?
Si,comunque tali clausole non costituiscono elementi essenziali del contratto ai sensi dell’art. 62 co.1. Torna in cima.
 
 
24.       Nel caso di cessione di prodotto alcolico, se utilizzo il DDT quale documento sostitutivo del contratto come devo provare l’avvenuta consegna del bene in caso di trasporto a cura del vettore? Devo farmi mandare dal trasportatore copia del DDT firmato dal cliente?
Si. Questa è una delle ragioni per cui l’art. 22 della L. n. 28/1999 ha avuto scarsa applicazione. Torna in cima.
 
 
25.       Il contratto scritto prevede anche il prezzo: se questo non è determinato al momento della stipula (es.: data d.d.t.) ma è collegato ad un evento successivo come la resa del prodotto ceduto, ecc. cosa è opportuno indicare sul documento di trasporto affinché sia considerato valido (es.:tentata vendita, vendita all’asta)?
Nel contratto (o nel documento equipollente) il prezzo va indicato nel suo esatto importo ovvero va specificato il modo per determinarlo, attraverso ad esempio il rinvio a listini o mercuriali. Il prezzo può anche dipendere dalla resa o dalle caratteristiche del prodotto stesso (certificato da un soggetto terzo) nel qual caso vanno comunque specificate le modalità per la sua quantificazione. La c.d. tentata vendita o la vendita all’asta sono due diversi tipi di contratto il cui richiamo non è coerente con il quesito posto. Torna in cima.
 
 
26.       Se gli elementi essenziali sono contenuti nel d.d.t. e quest’ultimo è a tre copie: 1 cedente, 1 cessionario e 1 vettore, il prezzo può essere omesso nella copia del vettore?
Si. Torna in cima.
 
 
27.       Sanzioni: Se il contratto viene firmato solo da un contraente, ma la volontà dell´altro si evince da altri documenti scritti, le sanzioni di cui comma 5 e 6 dell´art 62 vanno applicate a tutti e due i contraenti?
Il mancato rispetto della forma scritta integra un illecito amministrativo riferibile ad entrambe le parti. Tuttavia se le parti hanno convenuto l’accordo utilizzando una delle forme equipollenti al contratto rispettando il requisito della forma scritta, l’illecito non si configura. Torna in cima.
 
 
28.       Cosa si intende per durata del contratto? La norma è assolta indicando il pagamento a 60 giorni?
La durata da indicare nel contratto non corrisponde al termine di pagamento. Per durata può intendersi il periodo di tempo che va dalla stipula al periodo di consegna. Se il contratto si sostanzia in una fornitura di prodotti, la durata va dalla stipula all’ultima consegna prevista. Torna in cima.
 
 
29.       Reti d’impresa tra produttori, grossisti , consorzi per ottenere migliori condizioni : possono essere considerate contratti di filiera?
No. Sono assimilati al contratto scritto gli accordi quadro e gli accordi interprofessionali ex D.Lgs. n. 102/2005, nonché gli accordi quadro, i contratti quadro, i contratti di base. Quindi per le cessioni che vengono previste nell’ambito di operatività di un contratto di rete si applicano, laddove e nella misura in cui vi siano le condizioni, tutte le prescrizioni previste dall’articolo 62 per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari. Torna in cima.
 
 
30.       Per quanto riguarda le “situazioni assimilabili ai contratti scritti”, il documento deve poi essere firmato da un Titolare dell’azienda, o altro responsabile legale? Spesso i mangimi vengono consegnati ai dipendenti, se il documento viene firmato dal dipendente ha valore? Stessa cosa dicasi in caso di cessione di animali, difficilmente l’acquirente viene di persona ad acquistare.
Il titolare (ovvero il responsabile legale) dell’azienda può autorizzare un terzo (o più di uno) a firmare per proprio conto. Poiché tuttavia è interesse dell’altro contraente sapere con certezza che la firma apposta dall’altro è riconducibile all’azienda, è opportuno che il nominativo della/e persone autorizzate siano sempre rese in anticipo note all’altra parte. Naturalmente la persona autorizzata a firmare il DDT o la bolla o altro documento potrà utilizzare anche un timbro dell’azienda venditrice/acquirente.  Torna in cima.
 
 
31.       Il contratto deve essere firmato o è superfluo? In quali casi si o no? Il Consiglio di Stato considera la firma presupposto necessario. Per cui mancando il contratto sottoscritto e utilizzando il ddt per assolvere all’obbligo di legge come ci si comporta affinché il contratto sia legittimo (es. chi lo sottoscrive per la controparte?).
Il decreto, nella sua versione definitiva, prevede che sia necessaria la sottoscrizione del contratto ovvero del documento equipollente utilizzato dalle parti. La sottoscrizione è ritenuta superflua solo in presenza di situazioni in cui è possibile dimostrare in modo in equivoco la riferibilità del documento scritto al contraente (es: uso della P.E.C. aziendale). La firma del contratto o del documento equipollente può essere apposta anche da persona autorizzata dal titolare al compimento dell’atto. Torna in cima.
 
 
32.       Vale il ddt con tutte le richieste della legge?
Si, purché contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 62 co.1. Torna in cima.
 
 
33.       Frutta o uva: se la vendiamo a commercianti con prezzo da determinarsi? E’ possibile a fine anno fare fatture di integrazioni positive per il produttore agricolo (es. premio qualità?).
Il prezzo deve essere determinato o determinabile. Se è prevista una sua integrazione, vanno convenuti tutti i parametri per calcolarlo e la possibilità di garantire questa integrazione ex post.  Torna in cima.
 
 
34.       Contratto quadro (accordo per cessione settimanale di suini) non ho certezze per quantità, e periodicità, come rispettare l’art. 62?
L’accordo quadro può indicare le condizioni per la vendita, le caratteristiche dei prodotti, un listino prezzi ovvero la modalità attraverso cui determinare il prezzo. A tale accordo segue o l’atto di cessione, il DDT o di consegna o la fattura, o ancora l’ordine di acquisto in cui vanno indicati gli elementi mancanti e gli estremi dell’accordo quadro concluso. Torna in cima.
 
 
35.       In caso di cessione di prodotti esonerati dall’emissione del documento di trasporto (es. barbabietole), e per la fatturazione dei quali attendiamo il prospetto dei quantitativi dall’industria, come ci dobbiamo comportare per il rispetto degli adempimenti previsti?
La cessione del prodotto deve essere convenuta con atto scritto. Se c’è un contratto base che contiene tutti gli elementi essenziali di cui all’art. 62 co. 1, l’accordo di cessione, o l’ordine di acquisto ovvero il documento di consegna o la fattura dovranno riportare il riferimento al contratto base e l’indicazione del quantitativo consegnato volta per volta.  Torna in cima.
 
 
36.       Nelle cessioni con prezzo da determinare ai sensi del D.M. 10/11/1975 art. 1, come possiamo prevedere il prezzo da indicare nel contratto o nel documento di trasporto? E’ sufficiente indicare le modalità di determinazione del prezzo?
Premesso che le modalità di rilascio della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale, che non subisce modifiche dall’art. 62, nel contratto o in uno dei documenti equipollenti il prezzo, se non determinato, deve essere determinabile attraverso il ricorso a listini, mercuriali o altri parametri certi.  Torna in cima.
 
 
37.       Il prezzo per la vendita di animali vivi, in particolare suini e bovini, è spesso rimandata a parametri di qualità non conosciuti al momento della consegna, pertanto non è possibile indicare il prezzo nel contratto o nel documento di trasposto. Tale prassi come può risultare compatibile con i nuovi adempimenti?
Il prezzo andrà indicato sulla base del parametro di qualità che verrà certificato ovvero attestato, anche da un organismo terzo. Pertanto esso sarà comunque determinabile. Torna in cima.
 
 
38.       Come ci comportiamo per la vendita di latte crudo industriale (annata 1/4 – 31/03), giuridicamente contratti di somministrazione ma nella realtà spesso venduto in assenza di contratto o con contratti temporanei (3/4 mesi)
Il rapporto descritto si configura come somministrazione qualora si è in presenza di più prestazioni tra loro distinte ed autonome. Tale contratto si distingue dalla vendita con consegne ripartite, in cui invece la prestazione è unica, anche se la consegna avviene in momenti diversi. Se trattasi di somministrazione, le parti possono convenire o un pagamento ad ogni singola consegna ovvero un pagamento unico. Il contratto deve contenere tutti gli elementi essenziali di cui all’art. 62 co. 1. La quantità può essere indicata nel documento di consegna che rinvia al contratto di somministrazione. Ai sensi dell’art. 6, c. 2, lett. a) del Dpr n. 633/72 per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione la fattura va emessa all’atto del pagamento del corrispettivo. Torna in cima.
 
39.       Come va indicata la durata del contratto nel DDT? La durata non coincide con il giorno stesso di consegna?
Se il contratto ha ad oggetto la singola consegna del prodotto, la durata va dall’atto della stipula al momento della consegna. Se come documento equipollente al contratto si utilizza il DDT, la data da indicare coincide con il momento della consegna. Resta fermo che, ai fini del pagamento del prezzo, vale il principio del ricevimento della fattura, mentre quello della consegna della merce è un criterio meramente sussidiario.  Torna in cima.
 
 
40.       La condizione “modalità di pagamento” significa: il modo in cui avviene il riconoscimento del corrispettivo (contante, assegno, …) oppure la scadenza del pagamento a seconda della natura detraibile o meno della merce?
Le modalità con cui viene corrisposto il prezzo convenuto. Torna in cima.
 
 
41        Stipulare un contratto scritto con "prezzo da determinarsi", in quanto è impossibile conoscerlo anzitempo, e successivamente "integrare" il contratto con il prezzo indicato in fattura, avendo l’accortezza di inserire la dicitura dell’art. 62 ed il riferimento al contratto già stipulato, assolve a tutti gli obblighi previsti?
Se le parti hanno concordato un contratto base o un accordo quadro, in tale atto devono comunque indicarsi i criteri ovvero i parametri per quantificare il prezzo, la cui esatta esplicitazione risulterà dall’importo indicato in fattura, integrata dagli elementi non risultanti nel contratto quadro o di base e contenente il rinvio ad esso.  Torna in cima.
 
 
42.       Tra le caratteristiche che il contratto(quindi anche DDT o FT) deve riportare deve essere specificata la modalità di consegna? Questo aspetto può risultare particolarmente ostico quando la fattura riepilogativa di fine mese raggruppa più consegne, avvenute in modo diverso per uno stesso cliente ed è pressoché impossibile fare tante fatture a seconda di come è avvenuta la consegna (difficilmente i criteri di fatturazione non tengono conto di questo elemento).
Premesso che la modalità di consegna rientra tra gli elementi essenziali del contratto ex art. 62 co. 1, le parti possono anche convenire nell’atto (ovvero nel documento equipollente) forme diverse ed alternative di consegna del prodotto, purché esse siano comunque indicate. Torna in cima.
 
 
 
 
TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
 
 
43.       Quanto tempo occorre tenere gli ordini e le fatture?
In base all’art. 2220 del c.c. le fatture e gli altri documenti contabili devono essere conservati per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione. Si ricorda peraltro che se l’ordine o la fattura viene utilizzata come documento equipollente al contratto scritto, deve essere conservato per 5 anni, che è il termine di prescrizione per contestare l’illecito amministrativo di cui all’art. 62 co. 5 (mancata redazione del contratto in forma scritta). Torna in cima.
 
 
44.       Il pagamento è 60 gg data fattura o 60 gg data fattura fine mese in diversi punti è contradditorio! Credo sia 60 giorni data fattura fine mese essendo l’altro termine riservato per il vino ma chiedo conferma.
I termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Per le cessioni di prodotti alcolici l’art. 5 co. 3 del decreto attuativo fa salva l’applicazione dell’art. 22 D.Lgs. n. 28/1999, secondo cui il corrispettivo deve essere versato entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi. Torna in cima.
 
 
45.       In una situazione economica, l’azienda si è trovata nella necessità di allungare i pagamenti ad alcuni clienti in difficoltà; pertanto come occorre che l’azienda si comporti visto che questo è l’unico modo per permettere al compratore di continuare a lavorare e l’azienda di rientrare del capitale?
I termini di pagamento sono quelli stabiliti dall’art. 62. Qualora l’acquirente corrisponda il prezzo della cessione oltre detti termini il venditore ha diritto a ricevere gli interessi maturati. E’ sempre nella disponibilità del creditore di non chiedere il pagamento degli interessi. Il debitore che non adempie nel termine è comunque passibile di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 62 co. 7. Torna in cima.
 
 
46.       E’ possibile stipulare un contratto condizionato, ad es, all’attecchimento delle piante e quindi fare la fattura dopo che si è verificata questa condizione? Visto che però l’attecchimento si verifica su una stagione, è possibile rimandare la fattura a 12 mesi?
In base all’art. 6 delle legge sull’IVA le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna. Pertanto se l’efficacia del contratto di cessione viene subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto (ad es: l’attecchimento) gli effetti dispositivi e/costitutivi del contratto si realizzano al momento dell’avveramento della condizione posta (e se tale condizione si verifica). Solo al verificarsi di tale evento, il contratto di vendita produce l’effetto traslativo, compiendosi l’operazione rilevante ai fini IVA. Torna in cima.
 
 
47.       Consegnare le piante con contratto di "tentata vendita" per ricoltivarle: chi riceve le piante provvede a fare un altro ciclo produttivo e quando le cede, il produttore originario emetterà la sua fattura. Qualora le piante non trovino sbocco sul mercato, l’accordo potrebbe pattuire un certo periodo (es. 2 anni) per ripartire le piante tra i due vivaisti (il produttore originario emetterà fattura con pagamento in merce).  
La norma IVA, citata nella risposta precedente, trova applicazione anche nel caso di contratto estimatorio (c.d. contratto in conto vendita), in cui il trasferimento della proprietà del bene è differito al momento in cui il ricevente vende a terzi la cosa ricevuta dal tradente ovvero alla scadenza del termine pattuito per la restituzione e questa non si verifica. Al fine dell’emissione della fattura l’operazione si considera effettuata quando il ricevente vende il bene consegnato e comunque non oltre l’anno dalla consegna. Gli obblighi di fatturazione e registrazione per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori nonché quelli di annotazione dei corrispettivi possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione (art. 1 4 co. D.M. 18.11.1976). Torna in cima.
 
 
48.       E’ possibile stipulare un contratto di vendita che prevede il pagamento oltre i 60 giorni maggiorandolo degli interessi senza incorrere in sanzioni o altre penalità? (applicazione del d. Lgs. 231/02 quale attuazione della direttiva 2000/35/CE).
Indipendentemente da quanto le parti decidono nel contratto, i termini di pagamento sono quelli previsti dall’art. 62 co. 3, norma ritenuta inderogabile. Il mancato rispetto del termine legale di pagamento costituisce per il debitore illecito amministrativo ai sensi dell’art. 62 co. 7. Torna in cima.
 
 
49.       Se vi è acquisto di merce e il venditore non fa contratto o altri documenti equipollenti con riferimento all’art.62, l’acquirente è tenuto comunque a rispettare i termini di pagamento di 30 o 60 giorni a secondo la tipologia di merce acquistata?
Si. Torna in cima.
 
 
50.       A dimostrazione dell’avvenuto ricevimento della fattura può essere considerata valida la ricevuta di ritorno di un invio con mail o a mezzo fax?
L’invio della fattura si ritiene validamente certificato solo con raccomandata A.R., PEC e EDI. L’invio per e-mail o fax non garantisce al creditore la ricezione del documento da parte del debitore.  Torna in cima.
 
 
51.       Nelle cessioni di prodotto alcolico, nel caso di più consegne effettuate ad uno stesso cliente nel corso del mese, la cui fattura riepilogativa può essere emessa entro il 15 del mese successivo, devo emettere invece una fattura per ogni consegna avendo termini di pagamento diversi?
No. Le disposizioni in materia fiscale non vengono modificate. La data determinante per il calcolo dei termini di pagamento non è il ricevimento della fattura, ma quella in cui il prodotto viene consegnato o ritirato.  Torna in cima.
 
 
52.       In caso di cessione di vino non posso usare come documento equipollente la fattura differita?
La cessione dei prodotti alcolici, per quanto non previsto dall’art. 22 L. 28/1999 (termini di pagamento e calcolo degli interessi), resta disciplinata dall’art. 62, con conseguente applicazione dell’obbligo della forma scritta da assolvere anche attraverso i documenti equipollenti indicati nel decreto attuativo. Torna in cima.
 
 
53.       Per le cessioni di vino in “conto vendita” qual è il termine per il pagamento e quindi per il calcolo degli interessi?
Nel contratto “in conto vendita” il trasferimento della proprietà del bene è differito al momento in cui il ricevente vende a terzi la cosa ricevuta dal tradente ovvero alla scadenza del termine pattuito per la restituzione e questa non si verifica. Poiché l’art. 22 L. n. 28/1999 prevede che il termine del pagamento del prezzo decorre dalla consegna o dal ritiro, si presume che la volontà del legislatore sia quella di collegare il decorso del termine con il trasferimento della proprietà del bene. Pertanto nel caso evidenziato il termine decorrerà dal perfezionamento del contratto, ovvero dal momento in cui il contratto produce l’effetto traslativo della proprietà.  Torna in cima.
 
 
54.       Se il pagamento avviene prima dei termini di 30 o 60 gg, nelle modalità di pagamento da indicare sul contratto occorre indicare i giorni effettivi (es.: 20)?
L’art. 62 prevede il termine “entro il quale” va effettuato il pagamento. Se le parti intendono accedere ad un termine inferiore deve essere contrattualmente convenuto.  Torna in cima.
 
 
55.       Cessione di unità di vendita contenente sia prodotti deteriorabili che prodotti non deteriorabili: è possibile la riduzione del temine di pagamento in caso di comune assenso? È possibile emettere fattura unica con termine di pagamento di 30 gg per entrambe le categorie di prodotti? (in comune accordo tra le parti).
Si, se le parti sono d’accordo, il contratto può sempre prevedere termini di pagamento inferiori a quelli massimi previsti dall’art. 62 (60 giorni e 30 per i prodotti alimentari deperibili). Torna in cima.
 
 
56.       Per avere data certa del ricevimento fattura, qualora la stessa venga consegnata a mano, basta apporre firma/timbro e data?
Si. Torna in cima.
 
 
57.       I termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini. In pratica se utilizzo il ddt con tutte le giuste diciture non ho l’obbligo di provare la data di ricevimento?
La data di ricevimento della fattura, in mancanza di utilizzo di un valido sistema certificativo, si presume essere quella della consegna. Ne consegue che è necessario acquisire con certezza la data della consegna del prodotto e la fattura è opportuno sia inviata unitamente al prodotto (c.d. fattura accompagnatoria.) Torna in cima.
 
 
58.       Siamo tenuti ad effettuare la segnalazione per mancato rispetto dell’art. 62 ad esempio per mancato o ritardato pagamento? E quando va fatta la suddetta segnalazione? Appena scaduto il termine o a pagamento tardivo avvenuto?
Non c’è alcun obbligo per il creditore di segnalare il ritardo nel pagamento del debitore. Torna in cima.
 
 
59.       Pagamenti: 30/60 giorni fine mese (o ricevimento fattura). In teoria se la fattura la ricevo il mese successivo alla consegna dei prodotti il pagamento può slittare a 60/90 gg?
Il termine di 30/60 giorni decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (e non dalla data di ricevimento della fattura). Torna in cima.
 
 
60.       Nel caso di fattura emessa dal cliente per conto del fornitore, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, valgono gli stessi adempimenti?
A norma dell’art. 21 co. 1, del D.P.R. n. 633/72, per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o, fermo restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o committente, ovvero per suo conto da un terzo. Il D. M. di attuazione della disciplina dell’art. 62 D.L. n. 1/2012 all’art. 5, c. 1, dispone che le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale, per cui gli adempimenti ai fini dell’art. 62 rimangono gli stessi. In tal caso, sarà più agevole dimostrare il momento di “ricevimento” della fattura da parte dell’acquirente. Torna in cima.
 
 
61.       E’ obbligatorio certificare la consegna della fattura o possiamo avvalerci della possibilità prevista dal decreto all’art. 5, comma 4?
Se la fattura non viene trasmessa con uno dei mezzi considerati validi per certificare la data di consegna, si presume che la data di ricevimento della fattura coincida con quella della consegna dei prodotti, salvo prova contraria che dovesse essere dimostrata dal ricevente la fattura stessa. E’ evidente che in tal caso la fattura deve accompagnare la consegna del prodotto.  Torna in cima.
 
 
62.       Fatto salvo che il termine decorre dal momento di ricezione della fattura, si chiede se i 30 o i 60 gg decorrono dalla ricezione ovvero dal 1° giorno del mese successivo previa indicazione”data fattura fine mese”?
Il termine di pagamento (30/60 gg) decorre, per legge, dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Torna in cima.
 
 
 
INTERESSI
 
 
63.       Considerato che gli interessi per ritardato pagamento, secondo l’art. 62 hanno carattere risarcitorio e concorrono a formare il reddito (art.109 co.7 del DPR 917/86) si domanda se gli interessi concorrono a fare reddito d’impresa aggiuntivo?
Ai sensi dell’art. 109, co.7, del TUIR, gli interessi di mora, in deroga al criterio di competenza, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Tale disposizione opera nell’ambito delle regole che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa ( per. es. Snc, Sas e società di capitali che svolgono le attività di cui all’art. 2135 c.c.), ed è relativa ad un componente reddituale di tale categoria di reddito. Non si configura un reddito d’impresa aggiuntivo.  Torna in cima.
 
 
64.       Gli interessi devono essere fatturati? Con quale modalità?
A norma dell’art. 15, co. 1 n. 1), del D.P.R. n. 633/72 non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente. Trattandosi di operazione non rilevante ai fini IVA non vi è l’obbligo di emettere fattura. Tuttavia, non è vietato procedere ugualmente all’emissione di un’apposita fattura o nota di addebito, senza IVA, precisando la norma di non applicabilità del tributo. Torna in cima.
 
 
65.       Trascorsi i termini di 30/60 gg posso non applicare gli interessi ed in ogni caso qual è il limite massimo per la loro applicazione (5 anni per la prescrizione)?
Se il pagamento del prezzo viene effettuato oltre la scadenza di legge, il creditore può non compiere alcuna attività finalizzata al percepimento degli interessi. Il diritto agli interessi si prescrive nel termine di cinque anni (art. 2948 c.c.). Torna in cima.
 
 
66.       Quali sono le modalità di applicazione degli interessi: percentuale, obbligatorietà della richiesta, emissione fattura, etc.
Gli interessi cominciano a decorrere automaticamente dal giorno successivo la scadenza del termine, senza che sia necessario alcun atto di messa in mora. Essi andranno computati alla data in cui il prezzo viene corrisposto. In ordine alla fatturazione, a norma dell’art. 15, co. 1 n. 1), del D.P.R. n. 633/72 non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente. Trattandosi di operazione non rilevante ai fini IVA non vi è l’obbligo di emettere fattura. Tuttavia, non è vietato procedere ugualmente all’emissione di un’apposita fattura o nota di addebito, senza IVA, precisando la norma di non applicabilità del tributo. Torna in cima.
 
 
67.       Se il termine di pagamento è stato pattuito più breve del termine legale, da quando si calcolano gli interessi di mora?
Gli interessi di mora come quantificati dall’art. 62 decorrono dalla scadenza dei termini ivi previsti (30 o 60 gg a seconda della natura della merce). Se le parti hanno convenuto un termine di pagamento inferiore a quello di legge, gli interessi, calcolati secondo il saggio stabilito dall’art. 62, dovrebbero iniziare a decorrere dalla scadenza del termine legale stabilito (30 o 60). Tuttavia sul punto non c’è una certezza interpretativa.  Torna in cima.
 
 
68.       Sulle fatture emesse dopo il 24.10.2012 che rientrano nella disciplina dell’art. 62, nel caso in cui non si rediga un contratto ma tutte le indicazioni vengano inserite nella fattura (o nel documento di trasporto), va esplicitato che se il pagamento non avviene nei termini verranno applicati interessi di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali o è sufficiente richiamare l’applicazione delle condizioni previste dall’art. 62 L. 27/2012?
In generale, l’indicazione del tasso di interesse applicabile appare superflua. E’ sufficiente semmai il rinvio all’indicazione del tasso di interesse previsto dall’art. 62 co. 3. Torna in cima.
 
 
69.       Conteggio interessi di mora. Quando si calcolano? A pagamento avvenuto (ovviamente in ritardo). E nel frattempo siamo anche passibili di sanzione se viene un controllo oppure lo siamo solo a pagamento in ritardo avvenuto senza l’emissione della fattura di interessi? Si può concordare un tasso diverso, purché non iniquo? Se decidiamo di non farceli pagare e quindi di non fatturarli, compiamo anche noi un illecito amministrativo?
Gli interessi potranno calcolarsi in via definitiva solo al momento dell’effettivo pagamento, perché fino a quel momento essi continuano a maturare. Nessun illecito commette il creditore qualora ritiene di non imputare al debitore gli interessi maturati a causa del ritardo nel pagamento. Il tasso di interesse previsto dalla legge è inderogabile. Torna in cima.
 
 
70.       Ferme restando le altre condizioni, riguardo l’applicazione degli interessi la loro applicazione è, e rimane, volontaria da parte del creditore? Non c’è alcun obbligo di applicazione degli interessi che, anche se venissero applicati andrebbero riscossi per cassa senza fattura ed esenti iva. L’applicazione degli interessi ma soprattutto l’accettazione del debitore di pagare interessi non rispettando i termini di pagamento sana o meno la violazione dell’Art. 62, per cui il debitore resta sanzionabile?
Il diritto al percepimento degli interessi è comunque subordinato alla volontà del creditore di avvalersene. Il pagamento degli interessi da parte del debitore che ha ritardato il pagamento, non esclude l’illecito amministrativo ex art. 62 co. 7, che si sostanzia nel mancato rispetto, da parte del debitore, del termine di pagamento. Torna in cima.
 
 
 
ACQUISTI INTRA-EXTRACOMUNITARI
 
 
71.       Per consegna nel territorio dello Stato si devono intendere anche gli acquisti intracomunitari e le esportazioni o invece gli acquisti effettuati da operatori esteri sono esclusi dall’art. 62?
Per gli acquisti intracomunitari di beni, l’art. 39 co.1. della L. 427/1993 individua il momento impositivo nella consegna del bene in Italia al cessionario o a terzi per suo conto; se i beni vengono trasportati con mezzi del cessionario, il momento di effettuazione coincide con quello di arrivo dei beni nel luogo di destinazione in Italia (con conseguente applicazione dell’art. 62). In generale, la disciplina delle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari prevista da tale norma si applica a tutti gli operatori, indipendentemente dalla loro nazionalità, a condizione che la consegna del bene ceduto avvenga nel territorio italiano. Si tratta, per inciso, di una questione di principio più volte segnalata con preoccupazione da Confagricoltura considerato che può determinare evidenti squilibri competitivi a danno delle nostre imprese agricole esportatrici che cedono ai propri clienti stranieri il prodotto con consegna nel territorio nazionale. Un ambito sul quale Confagricoltura ritiene si debba intervenire quanto prima. Torna in cima.
 
 
72.       Ci sono più interpretazioni al riguardo delle importazioni dall’estero: a nostro avviso, avremmo interpretato che, come per le esportazioni, che se l’acquirente si prende carico della consegna della merce all’estero, restano escluse dall’applicazione dell’art.62. E’ giusto?
Si. L’art. 62 si applica solo alle cessioni di prodotti in cui la consegna avviene nel territorio italiano. Torna in cima.
 
 
73.       Sempre al riguardo degli acquisti di prodotti dall’estero con consegna in Italia, l’acquirente anche se ottempera al pagamento dal ricevimento della fattura in 30 o 60 giorni a secondo se la merce è classificata deteriorabile o non deteriorabile, incorre nelle sanzioni di cui al punto 5 dell’art.62? Deve redigere lui il contratto scritto se il venditore estero non lo fa?
La mancata ottemperanza all’obbligo della forma scritta costituisce un illecito amministrativo per entrambi i contraenti. Quindi la redazione dell’atto scritto è un onere che grava sia sull’acquirente che sul venditore. Torna in cima.
 
 
74.       I prodotti esportati non sono soggetti alla normativa dell’art. 62, ma questo vale anche per le consegne effettuate franco fabbrica?
Premesso il principio secondo cui se la consegna del prodotto avviene nel territorio italiano si applicano le norme dell’art. 62, il caso prospettato, in cui il trasporto avviene a cura e spese dell’acquirente che provvede a ritirare il prodotto agricolo presso l’azienda del venditore sita in Italia, soggiace alla disciplina dell’art. 62. Torna in cima.
 
 
75.       Contratti di vendita di vino ad operatore estero con consegna Italia come possiamo applicare l’art 62 se ad esempio in USA, Canada, Corea e Danimarca i pagamenti vengono di consuetudine regolati a 90-120 gg?
I problemi derivanti dall’applicazione del regime dell’art. 62 alle vendite all’estero ad operatori esteri – pur essendo stato sollevato dalla Confagricoltura in tutte le sedi e nei vari documenti di posizione – non è stato ancora risolto dalla normativa, che si limita a disporre che l’art. 62 deve regolare tutte le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano. Torna in cima.
 
 
 
MERCI DETERIORABILI E NON DETERIORABILI
 
 
76.       Il seme utilizzato per la riproduzione in campo è considerato un prodotto agricolo o un mezzo tecnico?
Il seme “di base”rientra nelle “sementi” ed è dunque un prodotto agricolo.  Torna in cima.
 
 
77.       Nel settore floricolo le piante in vaso si devono considerare merce deteriorabile o no? Ed i fiori recisi?
Le piante devono considerarsi prodotti non deteriorabili, in quanto sono considerati “deteriorabili” solo i “prodotti alimentari deteriorabili” come definiti dall’art. 62 co. 4. Altrettanto è a dirsi per i fiori recisi, che naturalmente non sono prodotti alimentari. Torna in cima.
 
 
78.       In caso di agricoltore che svolge attività di silvicoltura, il prodotto che ricava – legna da ardere o legno d’opera – è soggetto alla normativa art 62?
Il prodotto (capitolo 44 della nomenclatura combinata) non è elencato nell’allegato I dell’art. 38, co. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e quindi è escluso dall’applicazione dell’ art. 62. Torna in cima.
 
 
79.       Mangimi: sono soggetti alla normativa art 62 solo quelli "cereali" (imponibili aliquota 4%) o anche quelli per animali domestici (cani, gatti, pet?).
Sono ricompresi nell’elenco dei prodotti agricoli tutti gli alimenti preparati per gli animali, ivi compresi quelli per gli animali c.d. domestici. Torna in cima.
 
 
80.       La semente potrebbe essere considerata non come prodotto agricolo ma come mezzo tecnico alla produzione?
No, le sementi sono praticamente sempre un prodotto agricolo. Per una puntuale verifica occorre rintracciare nei capitoli della nomenclatura combinata (allegato I del Trattato sul funzionamento dell’UE) il prodotto di cui si sta acquistando/cedendo la semente (es. cereali in capitolo 10; semi oleosi e altri in capitolo 12, etc.)  Torna in cima.
 
 
81.       Si chiede se anche la vendita e commercializzazione del “seme animale/sperma” (che viene venduto congelato in fiale) rientra tra i prodotti di cui all’art. 62 e se debba essere considerato “merce deteriorabile”?
Lo sperma di toro rientra nell’elenco dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, nel capitalo 05.15. Essendo un prodotto non alimentare, va classificato come non deteriorabile. Torna in cima.
 
 
82.       Animali vivi e mangimi sono non deperibili?
Sì in quanto prodotti non alimentari. Torna in cima.
 
 
83.       Alcuni acquirenti di cereali della nostra zona, sostengono che solo quelli destinati all’alimentazione umana, rientrerebbero nella nuova disciplina dell’art. 62, mentre i cereali ritirati per uso zootecnico, ne resterebbero esclusi;
Tutti i cereali rientrano nell’applicazione dell’”articolo 62” in quanto, a prescindere dalla loro destinazione finale, sono inclusi, con varie classificazioni merceologiche e qualitative, nel capitolo 10 della nomenclatura combinata. Per una precisa corrispondenza del codice è possibile fare riferimento alla apposita banca dati sul sito dell’Agenzia delle Dogane.  Torna in cima.
 
 
84.       Le fecce e le vinacce sono escluse dall’art. 62?
Sono entrambi prodotti agricoli in quanto inclusi nel capitolo 23, codice 2307 e 2308, della nomenclatura combinata e quindi inclusi nell’allegato I del Trattato di Funzionamento dell’UE. Torna in cima.
 
 
85.       La vendita del taglio bosco non dovrebbe rientrare nell’art. 62 perché non è nel capitolo 6 dell’allegato 1 del Trattato (piante vive e prodotti della floricoltura)?  
Il legno (prodotto di cui al capitolo 44 della nomenclatura combinata), non rientra nei capitoli indicati dall’allegato all’art. 38 del Trattato (allegato I del TFUE). V. anche precedente Faq n. 78. Torna in cima.
 
86.       Vendita di erba in piedi prodotta dalla coltivazione di erbai, medicai, etc. in cui l’acquirente si impegna ad utilizzarla per il pascolamento del proprio gregge o per la produzione di foraggio (fieno) ed il pagamento avviene a date stabilite tra le parti (es. 1° acconto 31 dicembre – 2° acconto 31 marzo – saldo 24 giugno)?
L’erba medica rientra nell’elenco dei prodotti agricoli (capitolo 12, codice 1214). L’art. 62 obbliga le parti a prevedere nel contratto il prezzo. I termini per il pagamento decorrono sempre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.  Torna in cima.
 
 
87.       La cessione di pesce vivo che va al macello (documentato nel DDT o Mod.4), può essere considerato deperibile e quindi il termine di pagamento è di 30 gg? In generale il pesce vivo viene considerato come il bestiame vivo e quindi il termine è 60 giorni?
Gli animali vivi vanno considerati agricoli non alimentari e quindi ricompresi nella merce non deperibile pagabile a 60 giorni. Torna in cima.
 
 
 
ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA
 
 
88.       Un contratto di cessione stipulato antecedentemente al 24/10/2012 per il quale è stata già consegnata la merce e rilasciata fattura immediata al momento della cessione (il tutto come detto precedentemente al 24/10/2012), ma per il quale il prezzo non è stato ancora pagato, è regolato dall’art. 62?
No. Se il contratto si è perfezionato e la merce è stata consegnata prima della data del 24 ottobre, esso ha esaurito i propri effetti e quindi non può considerarsi ancora “in essere” alla data di entrata in vigore del nuovo regime. Torna in cima.
 
 
89.       In caso l’azienda abbia clienti con cui ha già stipulato contratti annuali o biennali con pagamenti superiori ai 60 gg cosa devono fare?
Se il contratto è “in corso” alla data del 24 ottobre 2012, il contratto dovrà essere adeguato alla forma scritta entro il prossimo 31 dicembre, ed i termini di pagamento sono quelli previsti dall’art. 62. Torna in cima.
 
 
90.       Resta il dubbio per i contratti redatti prima del 24 ottobre e non ancora conclusi: fermo restando che dovranno essere regolarizzati entro il 31 dicembre 2012, i termini per il pagamento vanno bene quelli indicati sul contratto in essere (es. contratto redatto il 1 ottobre, merce consegnata il 26 ottobre con indicazione di pagamento a 90 gg), oppure vige il rispetto dei 30 e 60 giorni?
Se il contratto è in essere alla data del 24 ottobre, perché la merce non è stata ancora consegnata, si applicano i termini di pagamento previsti dall’art. 62. Torna in cima.
 
 
91.       I pagamenti dei crediti derivanti da contratti redatti e conclusi prima del 24 ottobre con merce anche questa consegnata antecedentemente all’applicazione dell’art.62, devono seguire la scadenza di 30 o 60 gg.?
No. Il pagamento può avvenire secondo gli accordi contrattuali presi. Torna in cima.
 
 
92.       Per le consegne antecedenti il 24.10 ma per le quali non è stata ancora emessa la fattura qual è la data da cui decorrono i 30/60 gg?
Ai contratti conclusi prima del 24 ottobre, con consegna del prodotto antecedente a tale data, non si applica l’art. 62. Torna in cima.
 
 
93.       Per le consegne di vino antecedenti il 24.10 ma per le quali non è stata ancora emessa la fattura qual è la data da cui decorrono i 30/60 gg?
Premesso che l’art. 62 non si applica al caso di specie, le modalità ed i termini di pagamento sono quelli indicati nell’art. 22 L. n. 28/1999.  Torna in cima.
 
 
94.       Contratti già in essere con consegna avvenuta prima del 24.10.2012 e necessità di adeguamento: se il pagamento verrà effettuato entro il 31.12.2012, sarà necessario soltanto il rispetto del termine di pagamento? Come si deve comportare per i pagamenti successivi al 31 dicembre 2012?
Se il contratto è stato stipulato prima del 24 ottobre ed il prodotto consegnato prima di tale data, le previsioni dell’art. 62 non trovano applicazione. Torna in cima.
 
 
95.       Le fatture emesse antecedentemente al 24.10.2012 qualora ad oggi non siano state ancora pagate, devono rispettare i termini di pagamento 30-60 gg. a partire dal 24 ottobre o sono svincolati completamente dalle condizioni previste dall’art. 62?
I termini di pagamento dell’art. 62 co. 3 sono applicabili a tutti i contratti in corso a tale data, anche se stipulati prima del 24 ottobre. L’interpretazione che sta emergendo è quella secondo cui restano esclusi dalla nuova disciplina solo i contratti in cui la consegna del prodotto sia stata effettuata prima della suddetta data, indipendentemente dalla fatturazione (che può avvenire anche dopo). Torna in cima.
 
 
96.       Contratto di fornitura di uva fresca fatto ad agosto 2012 con consegna inizio ottobre 2012 e pagamenti a dicembre 2012 e marzo 2013, deve essere adeguato entro il 31/12/12? Entro quando deve avvenire il pagamento?
Il contratto di fornitura, si presume, prevede consegne anche successive al 24 ottobre 2012. In tal caso, il contratto è in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regime e dovrà essere adeguato alle previsioni di cui all’art. 62 co. 1 entro il prossimo 31.12. Per le consegne successive al 24 ottobre i termini di pagamento sono quelli previsti dall’art. 62. Torna in cima.
 
 
97.       Contratto di fornitura di uva appassita fatto ad agosto 2012 con consegna dicembre 2012 e pagamenti a marzo 2013 e giugno 2013 – deve essere adeguato entro il 31/12/12? Entro quando deve avvenire il pagamento?
Si. Il pagamento va fatto secondo i termini previsti dall’art. 62. Torna in cima.
 
 
98.       Come si deve comportare un’azienda che ha consegnato con regolari DDT (singole forniture senza un contratto) prodotti agricoli prima del 24/10/2012 e dopo il 24/10/2012? E’ corretto fare 2 fatture (una per le consegne prima del 24/10/2012 e una per le consegne dopo il 24/10/2012 compilata con tutti i requisiti necessari per essere considerata un documento sostitutivo al contratto)?.
A norma dell’art. 21, co. 4, del D.P.R. n. 633/72 per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto (D.D.T) la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione con l’indicazione della data e dei numeri dei documenti emessi. Per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare tra le stesse parti è prevista la possibilità di emettere una sola fattura riepilogativa. Fermo restando, dunque, che è consentito fare una o più fatture con riferimento ad uno o più D.D.T. nel limite temporale del giorno 15 del mese successivo alle consegne, per le consegne successive al 24 ottobre 2012, per i contratti già in essere alla stessa data, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 62 gli elementi essenziali del contratto potranno risultare, oltre che da un apposito contratto, anche da documenti “equipollenti”, di cui allo D.M applicativo, tra cui i D.D.T. o la fattura c. d. accompagnatoria.  Torna in cima.
 
 
99.       Un’azienda deve emettere fattura successivamente alla data 24/10/2012 per la fornitura di bovini; è presente un contratto stipulato in precedenza (non sappiamo se aggiornato con i requisiti dell’art.62). Se l’azienda emette fattura con la dicitura e i requisiti previsti dall’art. 62, senza far riferimento al contratto, in modo che il documento divenga sostitutivo del contratto è corretto? Si deve comunque aggiornare il contratto entro il 31/12/2012 oppure basta sistemarlo al momento del rinnovo annuale e nel frattempo l’obbligo viene assolto dalla fattura?
Se il contratto in essere tra le parti prevede consegne anche in epoca successiva al 24 ottobre 2012, l’atto dovrà essere adeguato alle disposizioni sulla forma scritta e sugli elementi essenziali di cui all’art. 62 co.1 entro il 31 dicembre 2012. In alternativa alla modifica dell’atto, le parti possono inserire, sempre entro la suddetta data, le suddette integrazioni anche in uno dei documenti considerati equipollenti al contratto scritto. Torna in cima.
 
 
100.     Le fatture già emesse che riportano pagamenti superiori ai 30/60 gg o debiti con aziende che per accordi sono ferme da mesi (es. mangime con pagamento a 4/5 mesi), seguono la “vecchia” normativa, e quindi si fa un piano di rientro in un anno, o devono essere regolarizzate in base all’Art. 62 , cioè entro il 31-12-2012?
I termini di pagamento disposti dall’art. 62 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre nonché ai contratti in essere alla suddetta data, intendendosi per tali quelli in cui la cessione del prodotto interviene successivamente al 24 ottobre. Questi ultimi contratti dovranno altresì essere adeguati ai contenuti obbligatori previsti dall’art. 62 co. 1 (indicazione quantità, qualità, caratteristiche, durata, modalità di pagamento e di consegna). Se il contratto è stato stipulato prima del 24 ottobre, ed il prodotto consegnato anche prima di tale data, i termini di pagamento sono quelli convenuti dalle parti o secondo prassi. Torna in cima.