Il Senato, nella seduta di ieri 6 dicembre 2012, ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 18/10/2012 n. 179 recante ulteriori misure per la crescita del Paese.
Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva che dovrà avvenire entro il prossimo 19 dicembre, pena la sua decadenza.
La nuova normativa prevede, tra l’altro, le seguenti novità:
– I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62 del D.L. 1/12 convertito nella legge 27/2012 (vale a dire che non è applicabile alle cessioni di prodotti agricoli tra imprenditori agricoli);
– Il primo comma dell’articolo 62, che prevede la forma scritta dei contratti con l’indicazione a pena di nullità  della durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento, viene modificato con l’eliminazione della dizione “a pena di nullità”.

Riteniamo che con queste modifiche sarebbero risolte (in particolare per il settore florovovaistico e per quello dell’allevamento) molte delle problematiche sorte a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 62.