Le attività di manipolazione su piante ornamentali prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi e soggette a una particolare lavorazione prima di essere immesse sul mercato, rientrano tra le attività di manipolazione e sono tassate secondo i criteri previsti per il reddito agrario; è quanto affermato dall’agenzia delle Entrate , con la risoluzione 11/E del 29 gennaio 2018 .
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che rientrano tra le attività agricole di cui alla lett. c) dell’art. 32 comma 2 del TUIR, quindi sono produttive di reddito agrario, in quanto dirette alla manipolazione, le seguenti attività:
– la concimazione e l’inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
– il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale;
– altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.