Con il Decreto n. 1 dell’8 gennaio 2024, definito “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, sono state modificate alcune soglie minime di versamenti tributari.

A partire dal 2024, passa da € 25,82 a € 100 il limite di importo al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento dell’IVA periodica al periodo successivo; il versamento va comunque effettuato entro il 16/12 dello stesso anno.   

In pratica, i versamenti dell’IVA da gennaio a novembre (contribuenti mensili) e dei primi tre trimestri (contribuenti trimestrali) di ammontare non superiore a 100 euro possono essere rinviati al mese/trimestre successivo ma vanno effettuati in ogni caso entro il 16 dicembre. Il nuovo limite non si applica al versamento dell’acconto IVA (rimane l’importo minimo di € 103,29) e al saldo IVA annuale sempre che l’importo dovuto superi euro 10,33 (10,00 € per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni di importo non superiore a 100 euro possono essere versate insieme a quelle del periodo successivo, e comunque anche questi versamenti devono essere eseguiti entro il 16/12 del medesimo anno. Con riferimento alle ritenute effettuate nel mese di dicembre, il versamento deve essere eseguito entro il 16 gennaio.