Il prossimo 31 ottobre i soggetti che esercitano un’attività d’impresa, in forma individuale o collettiva, dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa e che hanno effettuato finanziamenti alla società.

Soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni
Si tratta, nello specifico delle imprese individuali; società di persone commerciali (snc e sas); delle società di capitali (srl, spa e sapa); delle società cooperative; delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti; e degli enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sono invece esclusi dagli obblighi di comunicazione in esame: i professionisti; le associazioni professionali e le società tra professionisti; le società semplici; gli enti non commerciali che non esercitano un’attività d’impresa; le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

Comunicazione relativa ai beni concessi in godimento
L’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.
Comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni
La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall’impresa che riceve l’apporto.

FAMILIARI
In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di familiare, ai sensi dell’art. 5 co. 5 del TUIR:
•    il coniuge;
•    i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
•    gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

Oggetto delle comunicazioni
Al fine di individuare l’oggetto della comunicazione, occorre distinguere tra:
•    beni concessi in godimento;
•    finanziamenti e capitalizzazioni.
BENI CONCESSI IN GODIMENTO
L’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:
•    un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore;
•    sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile quale reddito diverso); non vanno quindi comuni¬cati i beni per i quali l’utilizzatore remunera il relativo godimento a valori di mercato.
Se concessi in godimento, rientrano quindi nell’ambito applicativo della disposizione i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dall’impresa); i beni strumentali; i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa).
Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 individua le seguenti categorie di beni: autovetture; altri veicoli; unità da diporto; aeromobili; immobili; altri beni.
FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI
Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata:
•    nei confronti dell’impresa;
•    da persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore; non rilevano, quindi, i versamenti ese¬guiti da soci soggetti collettivi (società o enti) e dai familiari dei soci;
•    per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro. Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni, effettuate nello stesso periodo d’imposta, al socio o al fami¬liare dell’imprenditore.
Tuttavia, l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni in caso di imprese in contabilità semplificata, sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.