In questi giorni, con due risposte ad interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

In merito agli obblighi relativi ai documenti da conservare per beneficiare del credito, l’Agenzia ha affermato quanto segue:

–              si ribadisce che è necessario che sulle fatture e su tutti gli altri documenti relativi all’acquisto ci sia la dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1 commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019

–              la mancata indicazione in fattura dello specifico riferimento alla norma costituisce causa di revoca dell’agevolazione

si può comunque regolarizzare eventuali fatture che ne fossero sprovviste, con le seguenti modalità:

–              per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;

–              – per le fatture elettroniche si può, in alternativa, stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile o redigere un documento elettronico, da unire all’originale e conservare elettronicamente insieme allo stesso.