Con Risoluzione n. 1/DF del 4 marzo u. s., il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’art. 1 del D. L. n. 93/08, riguardante l’esenzione dall’ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Più in particolare, per le categorie degli immobili assimilate all’abitazione principale, le ipotesi di assimilazione sono riconducibili esclusivamente a quelle previste:
a) dall’art. 3, comma 56, della L. 662/96, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) dall’art. 59, comma 1, lett. e) del D.Lvo n. 446/97, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Resta confermato che il Comune nel proprio regolamento o deliberazione, deve aver espresso la volontà di effettuare l’assimilazione all’abitazione principale, mediante l’applicazione della medesima aliquota e detrazione per:
– i soggetti residenti in istituti di ricovero di cui alla lettera a);
– i casi di abitazione concesse in uso gratuito, di cui alla lettera b).
Per quanto riguarda il recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’ICI relativa all’anno 2008, ritenendo di rientrare nelle condizioni di esenzioni, la risoluzione chiarisce che i Comuni nel provvedere al recupero del tributo in argomento, non possono richiedere sanzioni ed interessi, a norma dell’art. 10, secondo comma della L. n. 212/2000.