È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 41 del 19 febbraio us della legge 3 febbraio 2011 n. 4 inerente "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari." Click >>QUI<< per scaricare il testo.
In particolare il nuovo articolato definisce:
· Art. 1 – la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di estendere – di concerto con il Ministero dello sviluppo economico – i contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
· Art. 2 – il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta tra l’altro vietando che nelle etichettature delle miscele di formaggi sia riportata – tranne che tra gli ingredienti – l’indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP);
· Art. 2 – l’istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata il cui regime e le cui modalità di gestione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà definire con successivi provvedimenti;
· Art. 3 – la definizione di disposizioni finalizzate a rafforzare l’azione di repressione delle frodi alimentari e la valorizzare le produzioni di qualità nonchè l’inasprimento delle misure sanzionatorie per l’irregolare produzione e commercio delle sementi e degli oli;
· Art. 6 – al rafforzamento ed inasprimento delle misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi non rispondenti alle prescrizioni, o risultanti all’analisi non conformi alle dichiarazioni ed indicazioni;
· Art. 7 – all’obbligo – secondo modalità che dovranno essere definite dal MIPAAF – per gli allevatori bufalini di adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale misure.