È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n 41 del 19 febbraio us della legge 3 febbraio 2011 n. 4 inerente "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità  dei  prodotti alimentari." Click >>QUI<< per scaricare il testo.
In particolare  il nuovo articolato definisce:
·                Art. 1 – la possibilità per il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali di estendere – di concerto con il Ministero dello sviluppo economico –  i contratti  di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
·                Art. 2 – il rafforzamento della tutela e  della  competitività  dei  prodotti  a denominazione  protetta  tra l’altro vietando che nelle  etichettature  delle  miscele  di  formaggi  sia riportata – tranne  che  tra gli ingredienti – l’indicazione  di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP);
·                Art. 2 – l’istituzione  del  Sistema  di  qualità nazionale di produzione integrata il cui regime e le cui modalità di gestione il Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali dovrà definire con successivi provvedimenti;
·                Art. 3 – la definizione di disposizioni finalizzate a rafforzare  l’azione  di  repressione  delle  frodi alimentari e la valorizzare le produzioni di qualità  nonchè l’inasprimento delle  misure sanzionatorie per l’irregolare produzione e  commercio delle sementi e degli oli;
·                Art. 6 – al rafforzamento ed inasprimento delle misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi non  rispondenti  alle prescrizioni, o risultanti all’analisi  non  conformi  alle dichiarazioni ed indicazioni;
·                Art. 7 – all’obbligo – secondo modalità che dovranno essere definite dal MIPAAF – per gli allevatori bufalini di  adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della  quantità  di  latte prodotto  giornalmente  da  ciascun  animale misure.