– Credito di imposta per le imprese agricole, agroalimentari e di agricoltura (art. 3)
1) Credito di imposta per il potenziamento del commercio elettronico (comma 1)
Alle imprese che producono prodotti agricoli e di acquacoltura, nonché alle PMI che producono prodotti agroalimentari (compresi i prodotti ittici) è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti, e comunque non superiore a 50.000 €, nel periodo d’imposta 2014/15/16, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
2) credito di imposta per la creazione e/o potenziamento di reti di impresa (comma 3)
Alle imprese individuate al precedente punto 1) al fine di incentivare la creazione o il potenziamento di reti d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 €, nel periodo d’imposta 2014-15-16.
Per le imprese agricole l’aiuto è soggetto alla normativa in tema di “aiuti de minimis” (massimo 15.000 € nel triennio).
L’operatività delle misure di cui sopra è demandata a futuri D.M.

– Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 18)
Ai soggetti titolari di redditi d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi     compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (2007), destinati a strutture produttive  ubicate in Italia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 91/2014 e fino al 30  giugno 2015, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in     eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Beneficiari: imprese individuali non agricole, snc, sas, srl (anche se agricole), spa, imprese agricole se produttive di reddito eccedente il R.A. limitatamente ad investimenti relativi alle attività eccedenti.
Sono escluse le imprese individuali e le società semplici che svolgono attività di cui all’art. 2135 entro i limiti del R.A.

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