Con la conversione in legge del decreto legge n. 201/2011 si è conclusa la prima fase delle misure previste dalla manovra del Governo Monti (c. d. “Salva Italia”).
Di seguito ulteriori chiarimenti derivanti dalla conversione in legge del predetto decreto e dall’emanazione del decreto “Milleproroghe”.

PROROGA AL 31 MARZO 2012 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE CATASTALE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL REQUISITO DI RURALITÀ DEI FABBRICATI – ART 29 C. 8, D.L. N. 216/2011
per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande dirette all’attribuzione delle categorie catastali A/6 (fabbricati ad uso abitativo) e D/10 (fabbricati ad uso strumentale), si fa presente che la norma in commento, fatti salvi gli effetti delle domande di variazione presentate ai sensi dell’art. 7, c. 2 bis – 2 quater, del D.L. n. 70 /2011 e D.M. 14/09/2011, anche oltre i termini di scadenza originariamente previsti (30 settembre 2011), concede definitivamente la possibilità di richiedere, entro il 31 marzo 2012, l’attribuzione delle predette categorie catastali, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo (es. A/2, A/3, ecc.), con la conseguente esclusione dall’ICI, relativamente alle annualità fino al 2011.
Peraltro, a norma dell’art. 13, c. 14 bis, del D.L n. 201/2011, con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.
Opportunamente, l’Agenzia del Territorio, con nota del 11 gennaio u. s. (www.agenziaterritorio.it), preso atto del differimento, ha riepilogato le modalità di presentazione delle domande, con particolare richiamo all’utilizzo dell’applicativo web che consente l’assegnazione, in tempo reale, dell’identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere successivamente, entro e non oltre il 31 marzo 2012, la documentazione cartacea (autocertificazioni Mod. B e C) all’ufficio dell’Agenzia competente per territorio.
 
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ART. 13 D.L. N. 201/2011 CONV. IN L. N. 214/2011
A partire dall’anno in corso, è stata anticipata l’entrata in vigore dell’IMU, di cui al D.Lgs. n. 23/2011 (originariamente prevista dal 2014), con alcuni correttivi introdotti dall’art. 13 in commento.
Si fa presente che in sede di conversione del decreto legge n. 201, è stata rivista, al comma 5, la misura dei moltiplicatori relativi alla determinazione della base imponibile dei terreni. Più in particolare, il moltiplicatore, pari a 120, da applicare all’ammontare del reddito dominicale, rivalutato del 25 per cento, è ridotto a 110 per gli IAP e i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, mentre per tutti gli altri titolari di diritti reali sui terreni è fissato a 130.
Al comma 10 si prevede l’incremento, per gli anni 2012 e 2013, della detrazione di base di 200 euro, relativamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nella predetta unità immobiliare. L’importo complessivo della sola maggiorazione non può, comunque, superare i 400 euro.
L’altra importante novità è stabilita al comma 14 ter dove si richiede l’accatastamento, entro il 30 novembre 2012, dei fabbricati rurali iscritti attualmente al catasto terreni, che dovranno essere iscritti al catasto edilizio urbano, con l’attribuzione della relativa rendita, con le modalità stabilite dal decreto del ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994 (utilizzo del modello DOCFA).
Il successivo comma 14 ter, prevede che nelle more della presentazione delle domande di aggiornamento catastale, la stessa IMU andrà versata a titolo di acconto, salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità immobiliari similari già iscritte in catasto. Successivamente il conguaglio andrà determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale definitiva.
Infine, il comma 4, dispone, a far data dal 2013, per i fabbricati strumentali iscritti nella categoria D, l’aumento del moltiplicatore, da applicare alla rendita rivalutata del 5 per cento, da 60 a 65, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5, compresi quelli rurali di cui al comma 8, che si ricorda sono soggetti all’aliquota IMU dello 0,2 per cento, con possibilità dei comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento. 

REGIME PREMIALE PER LE IMPRESE TRASPARENTI ED EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE – ARTT. 10 E 11 DEL D.L. N. 201/2011 CONV. IN L. N. 214/2011
In sede di conversione (art. 10) sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di riscossione che riguardano, tra l’altro, la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo in ipotesi di temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà del contribuente. E’ concessa la possibilità, in caso di peggioramento della predetta situazione di difficoltà, di prorogare ulteriormente la rateizzazione, una sola volta, fino ad altri 72 mesi, stabilendo anche rate variabili di importo crescente. Le modifiche all’art. 11 riguardano, in particolare, l’importante precisazione che la sanzione penale prevista per le falsità nelle dichiarazioni al Fisco, scatta soltanto quando le notizie non rispondenti al vero o la trasmissione di documenti falsi siano relative ai reati, di cui dl D.Lgs. n. 74/2000 (disciplina dei reati tributari). Sono, poi, stabilite ulteriori precisazioni per le comunicazioni che, a far data dal 01 gennaio 2012, gli operatori ed intermediari finanziari devono fornire all’Anagrafe tributaria circa le movimentazioni e gli importi che riguardano i rapporti finanziari con i contribuenti.