A quanto ammonta il bonus?
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.


Bonus in Euro
Numero dei componenti della famiglia
Reddito complessivo
200
Unico componente
Titolari di pensione con un reddito complessivo non superiore ad Euro 15.000
300
Due componenti
Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 17.000
450
Tre componenti
Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 17.000
500
Quattro componenti
Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 20.000
600
Cinque componenti
Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 20.000
1.000
Più di cinque componenti
Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 22.000
1.000
Nucleo familiare con componenti portatori di handicapai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 35.000

Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.
L’aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per “componente portatore di handicap” si intende esclusivamente il figlio con handicap a carico del richiedente, restringendo in tal modo la platea dei potenziali interessati.
Inoltre le istruzioni precisano che per “portatore di handicap” ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità.
Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:
• i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
• i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l’anno;
• i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro annui;
• i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.
Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:
• i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l’anno (spettano loro 200 euro);
• i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo inferiore ai 20 mila euro annui (spettano loro bonus fra i 300 e i 600 euro) in un nucleo fino a 5 persone;
• i contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili);
• i contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l’anno e con un figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza connotazione di gravità.
Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.

Come si calcola il reddito?
Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:
• da lavoro dipendente
• redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.)
• lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);
• redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.
L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso (pur in modo confuso) dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.
Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.

Quale nucleo familiare?
Nel computo del numero dei componenti del NUCLEO FAMILIARE si assumono:
�� il richiedente
�� il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico
�� i figli fiscalmente a carico
�� gli altri familiari fiscalmente a carico
 

Viene introdotto un nuovo concetto di nucleo familiare che ai fini del bonus viene inteso essere composto dal richiedente, dal suo coniuge (sempre) e dai suoi figli e familiari a carico. Si tratta quindi di un nucleo che non risponde né a quello anagrafico, né a quello previsto per l’ISEE.

Redditi e nucleo di che anno?
I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.
Nel caso si scelga il 2007 come anno di riferimento la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009.
Nel caso si scelga il 2008 come anno di riferimento la domanda va presentata entro il 31 marzo 2009.
A chi presentare la richiesta?
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
I moduli sono due:
• il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. È il 31 marzo 2009, se l’anno prescelto è il 2008.
• il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.
In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale).
Il decreto-legge e l’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore (INPS).

Come avviene il pagamento?
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali. Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande. Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati.Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008.Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa. Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali.