Il 6 maggio 2013, presso la sede della Confagricoltura Treviso, le principali organizzazioni sindacali hanno firmato l’accordo relativo alla detassazione dei premi legati all’incremento della produttività del lavoro (click QUI per scaricare l’accordo).
Pertanto da tale data, le aziende datrici di lavoro della provincia di Treviso, potranno applicare in concreto la detassazione prevista dal DPCM 22/01/2013.
 
*** Misura del beneficio e aspetti fiscali ***
 
Per quanto riguarda la misura del beneficio, il D.P.C.M. prevede che:
l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali è pari al 10%;
la detassazione è applicabile esclusivamente a favore di titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate al beneficio della detassazione nel 2012;
la retribuzione di produttività ammessa a beneficiare della detassazione per l’anno 2013 non può essere superiore ad euro 2.500 lordi;
restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell’art. 2 del D.L. n. 93/2008, in materia di formazione del reddito ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente, alla applicabilità della imposta sostitutiva da parte del sostituto d’imposta, all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 30.04.2013, ha fornito chiarimenti operativi in ordine all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività, precisando, tra le altre cose, che: 
ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l’anno 2012, cui è subordinato l’accesso al regime sostitutivo, rileva l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni e gli assegni ad esse equiparate, conseguiti dal soggetto nell’anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva”;
il sostituto d’imposta calcola le ritenute fiscali da operare dopo avere sottratto dalla retribuzione da assoggettare ad imposta sostitutiva le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10 per cento deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali”.
Pertanto, per calcolare il limite massimo di 2.500 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva stessa, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.