Con l’art. 1 del D. L 31/08/2013 n. 102, si provvede definitivamente ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per le abitazioni principali e gli altri immobili previsti dal D.L. n. 54/2013.
Con il decreto legge in oggetto, si è dato seguito alle previsioni del D.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013, che aveva stabilito la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per il 2013 per alcune categorie di immobili, tra cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali e le abitazioni principali , a condizione che entro il 31/08/2013 si fosse proceduto ad una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), pena il pagamento della rata sospesa entro il 16/09/2013.
Abolizione IMU agricola – Art. 1
Con l’art. 1 del D.L. n. 102, emanato entro il predetto termine del 31 agosto u.s., si provvede definitivamente ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per le abitazioni principali e gli altri immobili previsti dal suddetto D.L. n. 54/2013.
Inoltre, il Governo, in sede di approvazione del decreto legge in commento, si è impegnato formalmente ad abolire la seconda rata per l’anno 2013 per gli stessi immobili, con un prossimo decreto legge, da emanare entro il mese di ottobre a corredo della legge di stabilità per il 2014, e a sostituire l’IMU (è ancora da chiarire se la sostituzione riguarderà l’intero ambito di applicazione del tributo), a partire dal 2014, con la c.d. "Service Tax".
Si fa presente, altresì, che in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge e’ stata cassata la previsione contenuta nella versione iniziale che stabiliva il concorso al reddito complessivo ai fini IRPEF del 50 per cento del reddito dominicale dei terreni e del reddito dei fabbricati non affittati o non locati. Pur tuttavia andrà verificata, per il reddito dominicale dei terreni, l’assoggettamento ad IRPEF per il 2013 non appena si sarà resa concreta (v. sopra) l’abolizione dall’IMU (per l’intero 2013) considerato che in base all’art. 9, c. 9, del D. Lgs. n. 23/2011 "sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria". Peraltro, con circolare n. 3/DF del 18/05/2012, paragr. 13, è stato precisato che la locuzione "ove dovute" è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque continuare ad applicarsi le regolare ordinarie dell’ IRPEF. Ovviamente tale precisazione è valevole per i terreni posto che i fabbricati rurali, ex art. 3, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 133/94 non sono, comunque, dovute le imposte sui redditi in via ordinaria.
Contemporaneamente, al fine di assicurare la copertura del fabbisogno finanziario relativa alle misure recate dal decreto, si provvede a ridurre la misura della detrazione per i premi sull’assicurazione vita, di cui all’art. 15, lett. f), del TUIR, da 1.291,14 a 630 euro per il 2013 e a 230 euro a partire dal 2014.
Altri interventi in materia di IMU – art. 2
Sono esclusi dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita purché non locati. È disposta, inoltre, l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, dei fabbricati destinati ad alloggi sociali e degli alloggi degli istituti autonomi case popolari.
Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato – Art. 4
È disposta la riduzione dell’aliquota dal 19 al 15 per cento della cedolare secca relativa ai contratti di locazione a canone concordato, con effetto dal periodo d’imposta 2013.
Applicazione della TARES per il 2013 – Art. 5
Il decreto legge in commento interviene anche sulla disciplina della TARES (già chiamata per il 2013 a sostituire la TARSU e la TIA 1 e 2), stabilità dall’art. 14 del D. L. n. 201/2011, fissando degli ulteriori criteri a cui i comuni potranno ispirarsi in sede di formazione del regolamento della tassa, il cui termine per l’adozione e’ fissato al 30 novembre p. v.
In particolare, il comune potrà:
a) commisurare la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;
b) determinare le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
c) commisurare la tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con DPR n 158/1999.
I comuni potranno, inoltre, introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle già previste dall’art. 14, commi da 15 a 18, del D.L. n. 201/2011.
Nuova Service Tax
Come già accennato, il Governo ha annunciato, a valere dal 2014, la riforma della tassazione comunale su base federale, con una nuova imposta sui servizi comunali (Service Tax) destinata a sostituire l’IMU (v. sopra) e la TARES.
L’imposta avrà una doppia finalità: assicurare la gestione dei rifiuti urbani e la copertura dei servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione delle strade, trasporti, ecc.).
Più’ in particolare, la TARI (tassa rifiuti) dovrà assicurare la copertura delle spese relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e sarà dovuta da chiunque occupi, a qualsiasi titolo locali od aree suscettibili di produrre i predetti rifiuti, con aliquote commisurate alla superficie occupata, mentre la TASI (tassa servizi indivisibili) sarà dovuta sulla base della superficie o della rendita catastale, sia dal proprietario che dall’occupante, con aliquote determinate dai comuni che avranno adeguati margini di manovra nei limiti fissati dalla legge statale.