Con l’art. 1 del D. L 31/08/2013 n. 102, si provvede definitivamente ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per le abitazioni principali e gli altri immobili previsti dal D.L. n. 54/2013.

Con il decreto legge in oggetto, si è dato seguito alle previsioni del D.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013, che aveva stabilito la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per il 2013 per alcune categorie di immobili, tra cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali e le abitazioni principali ,  a condizione che entro il 31/08/2013 si fosse proceduto ad una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), pena il pagamento della rata sospesa entro il 16/09/2013.
Abolizione IMU agricola – Art. 1
Con l’art. 1 del D.L. n. 102, emanato entro il predetto termine del 31 agosto u.s., si provvede definitivamente ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per le abitazioni principali e gli altri immobili previsti dal suddetto D.L. n. 54/2013.
Inoltre, il Governo, in sede di approvazione del decreto legge in commento, si è impegnato formalmente ad abolire la seconda rata per l’anno 2013 per gli stessi immobili, con un prossimo decreto legge, da emanare entro il mese di ottobre a corredo della legge di stabilità per il 2014, e a sostituire l’IMU (è ancora da chiarire se la sostituzione riguarderà l’intero ambito di applicazione del tributo), a partire dal 2014, con la c.d. "Service Tax".
Si fa presente, altresì, che in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge e’ stata cassata la previsione contenuta nella versione iniziale che stabiliva il concorso al reddito complessivo ai fini IRPEF del 50 per cento del reddito dominicale dei terreni e del reddito dei fabbricati non affittati o non locati. Pur tuttavia andrà verificata, per il reddito dominicale dei terreni, l’assoggettamento ad IRPEF per il 2013 non appena si sarà resa concreta (v. sopra) l’abolizione dall’IMU (per l’intero 2013) considerato che in base all’art. 9, c. 9, del D. Lgs. n. 23/2011 "sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria". Peraltro, con circolare n. 3/DF del 18/05/2012, paragr. 13, è stato precisato che la locuzione "ove dovute" è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque continuare ad applicarsi le regolare ordinarie dell’ IRPEF. Ovviamente tale precisazione è valevole per i terreni posto che i fabbricati rurali, ex art. 3, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 133/94 non sono, comunque, dovute le imposte sui redditi in via ordinaria.
Contemporaneamente, al fine di assicurare la copertura del fabbisogno finanziario relativa alle misure recate dal decreto, si provvede a ridurre la misura della detrazione per i premi sull’assicurazione vita, di cui all’art. 15, lett. f), del TUIR, da 1.291,14 a 630 euro per il 2013 e a 230 euro a partire dal 2014.
Altri interventi in materia di IMU – art. 2
Sono esclusi dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita purché non locati. È disposta, inoltre, l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, dei fabbricati destinati ad alloggi sociali e degli alloggi degli istituti autonomi case popolari.
Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato – Art. 4
È disposta la riduzione dell’aliquota dal 19 al 15 per cento della cedolare secca relativa ai contratti di locazione a canone concordato, con effetto dal periodo d’imposta 2013.
Applicazione della TARES per il 2013 – Art. 5
Il decreto legge in commento interviene anche sulla disciplina della TARES (già chiamata per il 2013 a sostituire la TARSU e la TIA 1 e 2), stabilità dall’art. 14 del D. L. n. 201/2011, fissando degli ulteriori criteri a cui i comuni potranno ispirarsi in sede di formazione del regolamento della tassa, il cui termine per l’adozione e’ fissato al 30 novembre p. v.
In particolare, il comune potrà:
    a) commisurare la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;
    b) determinare le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
    c) commisurare la tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con DPR n 158/1999.
I comuni potranno, inoltre, introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle già previste dall’art. 14, commi da 15 a 18, del D.L. n. 201/2011.
Nuova Service Tax
Come già accennato, il Governo ha annunciato, a valere dal 2014, la riforma della tassazione comunale su base federale, con una nuova imposta sui servizi comunali (Service Tax) destinata a sostituire l’IMU (v. sopra) e la TARES.
L’imposta avrà una doppia finalità: assicurare la gestione dei rifiuti urbani e la copertura dei servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione delle strade, trasporti, ecc.).
Più’ in particolare, la TARI (tassa rifiuti) dovrà assicurare la copertura delle spese relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e sarà dovuta da chiunque occupi, a qualsiasi titolo locali od aree suscettibili di produrre i predetti rifiuti, con aliquote commisurate alla superficie occupata, mentre la TASI (tassa servizi indivisibili) sarà dovuta sulla base della superficie o della rendita catastale, sia dal proprietario che dall’occupante, con aliquote determinate dai comuni che avranno adeguati margini di manovra nei limiti fissati dalla legge statale.

Si forniscono i primi chiarimenti in materia di pagamento della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2013, fermo restando la sospensione del pagamento per i terreni agricoli e i fabbricati rurali, per le abitazioni principali e per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa e agli IACP, di cui all’art.1, c. 1, del D.L. n. 54/2013.

Il versamento della prima rata dell’IMU per il 2013 va effettuato entro il 17 giugno p.v. (cadendo il 16 di domenica), in base alle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dei comuni, pubblicate sul sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno d’imposta. Tuttavia, in sede di conversione in legge del provvedimento, è stato approvato un apposito emendamento secondo cui il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni in vigore nel 2012.

Fermo restando la sospensione del pagamento per i terreni agricoli e i fabbricati rurali, per le abitazioni principali e per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa e agli IACP, di cui all’art.1, c. 1, del D.L. n. 54/2013, nelle cricolari del Dipartimento delle Finanze e della Agenzia delle entrate, sono indicate alcune precisazioni in ordine alla misura delle aliquote e delle detrazioni da tenere in considerazione in sede di determinazione della prima rata del tributo, di fattispecie assimilabili alle abitazioni principali e di versamenti relativi agli immobili classificati nel gruppo catastale D.

Misura delle aliquote e delle detrazioni per il versamento della prima rata
Con apposita modifica all’art. 13, c. 13-bis, del D.L. n. 201/2011, ad opera dell’art. 10, c. 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013, il versamento della prima rata dell’IMU per il 2013 va effettuato entro il 17 giugno p.v. (cadendo il 16 di domenica) in base alle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dei comuni, pubblicate nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno d’imposta. Tuttavia, in sede di conversione in legge del provvedimento, è stato approvato un apposito emendamento secondo cui il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Lo stesso D.L. n. 35 dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno prossimo e di conseguenza è stato chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per l’effettuazione dei versamenti e dei disagi organizzativi che inevitabilmente si verificherebbero, soprattutto per i CAF, di considerare la possibilità di dare attuazione anticipata all’emendamento in questione.
Il Dipartimento delle finanze, con la circolare n. 2/DF in commento, ha aperto a tale possibilità richiamando il disposto di cui all’art. 10, c. 3, della L. n. 212/2000 (Legge sullo Statuto del contribuente), in base al quale "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria", precisando, altresì, che prima della conversione in legge del D.L. n. 35 è, comunque, possibile procedere al pagamento della prima rata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite nelle delibere pubblicate entro la predetta data del 16 maggio 2013.
Pur apprezzando lo sforzo interpretativo offerto dal Dipartimento delle finanze, peraltro anticipato in sede del convegno fiscale tenuto presso la sede confederale il 14 maggio u.s., non può non sottolinearsi l’esigenza, per ovvi motivi, di prorogare la data di scadenza del versamento della prima rata dell’IMU 2013 e in tal senso sono state avanzate apposite richieste al Ministero dell’economia e delle finanze anche per riconsiderare l’intero calendario dei pagamenti e degli adempimenti relativi alle dichiarazioni 730 e UNICO 2013. Sul punto, si fa riserva di fornire tempestive informazioni.
La circolare n. 2/DF si sofferma su alcuni aspetti specifici che riguardano eventuali mutamenti soggettivi ed oggettivi che possono riguardare gli immobili (es. presupposto impositivo e base imponibile), nel caso del calcolo della prima rata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’ anno precedente. Si pensi ad un immobile destinato ad abitazione principale nel 2013 diversamente dall’anno precedente, per cui il versamento della prima rata è sospesa, oppure ad un terreno agricolo che nel corso del 2013 diventa area edificabile per cui è dovuta l’imposta. In tali casi, dunque, la prima rata dell’IMU 2013 potrebbe non coincidere con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente verificandosi una diversità di situazioni riguardante l’immobile. Altri chiarimenti sono forniti in materia di assimilazione ad abitazioni principali degli immobili posseduti da anziani disabili che stabiliscono la propria residenza in istituti di ricovero, a condizione che gli stessi immobili non siano locati, ovvero di unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. In entrambi i casi si conclude per l’applicazione della sospensione del pagamento della prima rata 2013, sia nel caso che l’assimilazione sia disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa sia stata effettuata nel 2012 e non venga modificata nel 2013.

Immobili strumentali classificati nella categoria D
Com’è noto, a decorrere dal 2013 (v. Ris. n. 5/DF del 28/3/2013 e circolare confederale n.14288 dell’8 aprile 2013), il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota standard dello 0,76 per cento, è riservato allo Stato, con la possibilità per i comuni di incrementarla sino ad un ulteriore 0,3 per cento. Peraltro, sempre a decorrere dalla stessa data, l’art. 13, c. 4, lett. d) del D.L. n. 201/2011 prevede l’incremento del moltiplicatore per la determinazione della base imponibile per gli stessi fabbricati da 60 a 65.
Ciò posto, fermo restando che con la citata risoluzione ministeriale n. 5/DF il Dipartimento delle finanze ha espressamente escluso dall’applicazione delle predette aliquote (statale e comunale) i fabbricati rurali strumentali rientranti nel gruppo catastale D/10, stante l’apposita previsione della norma speciale di cui al comma 8 del predetto art. 13 del D. L n. 201/2011, che prevede l’aliquota dello 0,2 per cento riducibile allo 0,1 per cento da parte dei comuni (riduzione, peraltro, ritenuta dallo stesso dipartimento non più praticabile, in conseguenza della suddetta riserva statale) e ferma l’operatività della sospensione dal pagamento della prima rata per i fabbricati in parola (insieme alle altre categorie di fabbricati rurali ad uso abitativo ed ai terreni agricoli), sempre in considerazione dell’emendamento in corso di approvazione (v. sopra), la circolare n. 2/DF precisa che i contribuenti applicano in ogni caso l’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente per il calcolo della prima rata relativa ai fabbricati di categoria D, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella standard stabilita a decorrere dal 2013, salvo conguaglio in sede di versamento della seconda rata con l’aliquota dello 0,76 per cento o con quella eventualmente più elevata decisa dai comuni.
Sul punto, si fa presente che con Ris. n. 33/E dell’Agenzia delle entrate sono stati fissati i codici tributo relativi agli immobili ad uso produttivo rientranti nel gruppo D:

– "3925" denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato"
– "3930" denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune”

Sono, inoltre, stati stabiliti i codici tributo 359E e 360E per i versamenti effettuati tramite mod. F24 EP (enti pubblici).

La risoluzione puntualizza, altresì, che il codice tributo "3925" deve essere utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per gli stessi non va, invece, utilizzato il codice "3930" (o 360E) in quanto i comuni non possono incrementare la relativa aliquota, in coerenza con quanto affermato dalla stessa amministrazione fiscale con la predetta Ris. n. 5/DF/2013.
Resta inteso, comunque, come sopra più volte ricordato, che le indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF e nella Ris. n. 33/E per i fabbricati rurali ad uso strumentale devono ritenersi "congelate" stante la previsione della sospensione dal versamento della prima rata, a norma del citato art. 1 del D.L. n. 54/2013.

Si comunica che nella riunione del 17 maggio u.s. il Consiglio dei ministri ha disposto la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU 2013 relativamente ad alcune categorie di immobili tra cui i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
Più in particolare, a norma dell’art. 1 del decreto legge in corso di pubblicazione sulla G.U., in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il versamento della prima rata dell’imposta, il cui termine di pagamento è fissato al 17 giugno 2013, è sospesa per le seguenti categorie di immobili:
   a) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011;
   b) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nella categorie A/1, A8 e A/9;
   c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
Per quanto riguarda gli immobili agricoli, in considerazione del richiamo ai commi 4, 5 e 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, la sospensione ha carattere generale e riguarda sia i terreni, compresi quelli non coltivati, che le aree edificabili su cui permane l’utilizzo agro-silvo-pastorale da parte degli IAP e CD, nonché i fabbricati rurali sia ad uso abitativo che strumentale, di cui all’art. 9, commi 3 e 3 bis, del D.L. n. 557/93, conv. in L. n. 133/94.
Al riguardo, si ricorda che la materia è stata da ultimo disciplinata dal D.M. del 26 luglio 2012, emanato dal Min. Economia e Finanze in base all’art. 13, commi 14-bis e 14-ter, del D. L. n. 201/2011, che ha dettato le norme per l’individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità degli immobili (v. circolare n. 2/2012 dell’Agenzia del territorio).
L’art. 2 del provvedimento prevede, altresì, un’ apposita clausola di salvaguardia secondo cui, nel caso che la predetta riforma dei tributi immobiliari non sia realizzata entro il 31 agosto 2013, il versamento della rata sospesa dovrà essere effettuato, con le regole vigenti, entro il 16 settembre 2013.
Si ricorda, infine, che resta immutata la disciplina dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina, ex. art. all’art. 7, lett. h), del D. Lgs. n. 504/92 e dei fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all’apposito elenco ISTAT.

IAP e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IMU per i terreni dagli stessi posseduti e condotti, nel caso in cui abbiano già dichiarato la loro condizione soggettiva ai fini ICI e che continui a persiste anche ai fini IMU.

Si comunica che in risposta ad apposita richiesta di chiarimenti avanzata dalle Organizzazioni agricole, in ordine all’ obbligo di presentazione delle dichiarazioni IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da IAP e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, il Dipartimento delle Finanze, con apposita risoluzione (v. allegato), ha espressamente escluso l’obbligo dichiarativo in tutti i casi in cui i predetti soggetti abbiano già dichiarato la loro condizione soggettiva ai fini ICI che continua a persistere anche ai fini IMU.
Ciò, indipendentemente dall’applicazione del moltiplicatore ridotto (110) che costituisce solo un parametro per la determinazione dell’imposta.