Con la risposta n. 71/E pubblicata il 3 febbraio 2022, l’Agenzia Entrate ha fornito importanti precisazioni in merito ad un aspetto fondamentale relativo al c.d. “credito d’imposta beni strumentali”, ovvero il momento dell’interconnessione del bene oggetto dell’investimento.

L’interpello giunto all’Agenzia Entrate (da cui è scaturita la risposta n. 71/E di cui stiamo trattando) verte il caso di una società che ha acquistato nel 2018 un bene (avente le caratteristiche per rientrare nell’allegato A annesso alla Legge 232/ 2016) che è stato oggetto di interconnessione al sistema aziendale entro la fine del 2021, quindi in un momento successivo al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento stesso.

Il contribuente ipotizza (e così scrive nell’interpello stesso) che l’interconnessione possa avvenire in qualsiasi periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento, presupponendo quindi che tale ritardo non sia di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento (vigente nel 2018).

Nel rispondere all’interpello, tuttavia, l’Agenzia Entrate fornisce importanti chiarimenti che contrastano con l’interpretazione fatta dal contribuente.

Nello specifico, l’Agenzia Entrate precisa che:

  • come già espresso nella circolare 4/E del 30 marzo 2017, per identificare il momento di effettuazione dell’investimento” (rilevante ai fini della spettanza della maggior quota di ammortamento ai fini iperammortamento) è necessario riferirsi all’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
  • come già espresso nella circolare 4/E del 30 marzo 2017, è solo dal momento di entrata in funzione del bene che è possibile iniziare a godere dell’iperammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene; nell’ipotesi in cui l’interconnessione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’agevolazione potrà avvenire solo da tale successivo periodo;
  • sussiste un’analogia del beneficio dell’“iper” e del “super” ammortamento con il c.d. “credito di’imposta investimenti beni strumentali” pertanto quanto indicato nei recenti chiarimenti di questi ultimi mesi (per il credito d’imposta) vale anche per il “super” e “iper” ammortamento;
  • conseguenza del punto di cui sopra, il ritardo di interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del “dies a quo” per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione;
  • come già espresso nella risposta all’ interpello n. 394 del 8 giugno 2021, in caso di ritardo nell’interconnessione l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo ( o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in oggetto;

la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in periodo di imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo di imposta, in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente stesso.