Come noto l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 ammette in deduzione nella determinazione della base imponibile ai fini IRAP i “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”.
Successivamente l’art. 1, c. 266 e seguenti della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) ha novellato l’art. 11 del decreto legislativo n. 446/97 riconoscendo la possibilità di portare in deduzione dalla base imponibile IRAP:
• l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta;
• un importo pari a 4.600 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l’importo è elevato a 9.200 euro (gli importi delle deduzioni sono stati modificati dalla legge  n. 244/2007, art. 1, comma 50).
Resta inteso che il criterio di deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo il principio di cassa, si applica ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP mediante il riferimento alle risultanze della contabilità IVA; per gli altri soggetti tornano applicabili i criteri ordinari (principio di competenza).
Alla luce di quanto sopra, per la corretta determinazione dei contributi ammessi in deduzione dalla base imponibile IRAP, occorre distinguere a seconda che si tratti di:
o lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori autonomi;
o lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

LAVORATORI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E LAVORATORI AUTONOMI
Secondo le disposizioni di legge che regolano la materia e le istruzioni delle Amministrazioni competenti, rientrano tra gli importi deducibili i contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, corrisposti nel corso del 2008:
• dai datori di lavoro per i propri dipendenti, siano essi operai (il contributo infortuni va versato all’INPS) e siano essi impiegati e dirigenti (il contributo infortuni va versato all’ENPAIA);
• dai lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti) per se stessi e per le unità attive del proprio nucleo familiare (il contributo infortuni va versato all’INPS). Si ricorda al proposito che gli IAP (già IATP) non sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni.
Poiché i lavoratori autonomi agricoli ed i datori di lavoro agricolo che occupano operai corrispondono il contributo infortuni non direttamente all’INAIL, bensì all’INPS insieme a tutti gli altri contributi agricoli unificati, si rende necessario individuare nel coacervo dei contributi obbligatori versati quelli destinati all’assicurazione contro gli infortuni.
A tal riguardo si ritiene opportuno fornire qui di seguito alcune indicazioni finalizzate a rendere più agevole la individuazione del contributo infortuni, nonché delle rate scadute nel 2008 ed interessate alla deducibilità.

Operai agricoli
aliquota infortuni 2007
scadenza
competenza
norm.
svant.
mont.
16/03/2008
3° Trim. 2007
13,2435
4,2379
3,310875
16/06/2008
4° Trim. 2007
13,2435
4,2379
3,310875
 
aliquota infortuni 2008
scadenza
competenza
norm.
svant.
mont.
16/09/2008*
1° Trim 2008
13,2435
4,2379
3,310875
16/12/2008*
2° Trim 2008
13,2435
4,2379
3,310875

* Unitamente alla rate relative al 2008, scadute il 16/09/2008 ed il 16/12/2008, è stato posto in riscossione anche il contributo addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per gli anni 2004 e 2005 ai sensi del DM 25/10/2007 (cfr. ns. circ. n. 13170 del 29 luglio 2008). L’addizionale è pari al 4,25% dei contributi assicurativi dovuti per l’anno 2004 e al 4,10% dei contributi assicurativi dovuti per l’anno 2005. L’importo dell’addizionale da ammettere in deduzione è rinvenibile nell’avviso di pagamento allegato al modello F24 alla riga 15 denominata “recupero INAIL danno biologico anni 2004 e 2005”.


Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
CONTRIBUTO CAPITARIO 2007
scadenza
competenza
norm.
mont. e svant.
 
16/01/2008
4° Rata 2007
192,12
133,04
 
 
CONTRIBUTO CAPITARIO 2008*
scadenza
competenza
norm.
mont. e svant.
 
16/07/2008*
1° Rata 2008
192,12
133,04
 
16/09/2008*
2° Rata 2008
192,12
133,04
 
16/12/2008*
3° Rata 2008
192,12
133,04
 
 
 
 
 
 
Totale (€)
 
768,50
532,18
 

* Unitamente alle rate di competenza del 2008, scadute il 16/07/2008, il 16/09/2008 e il 16/12/2008, è stato posto in riscossione anche il contributo addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per gli anni 2004 e 2005 ai sensi del DM 25/10/2007 e della circ. INPS n. 71 del 08/07/2008 (cfr. ns. circ. n. 13170 del 29/07/2008). L’addizionale è pari al 4,25% dei contributi assicurativi dovuti per l’anno 2004 e al 4,10% dei contributi assicurativi dovuti per l’anno 2005. L’importo dell’addizionale da ammettere in deduzione è rinvenibile nell’avviso di pagamento allegato al modello F24 alla riga denominata “recupero INAIL danno biologico anni 2004 e 2005”.

Per gli impiegati e dirigenti agricoli i datori di lavoro possono dedurre i contributi versati obbligatoriamente all’ENPAIA nel 2008 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la cui aliquota  – per la quota a carico dell’azienda – e’ fissata nelle seguenti misure:
Impiegati        0,50 %
Dirigenti         1,00  %

LAVORATORI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Come ricordato la legge finanziaria per il 2007  (legge n. 296/2006, art. 1, commi 266 e seguenti) ha operato una riduzione del cosiddetto cuneo fiscale a carico del datore di lavoro introducendo ulteriori deduzioni IRAP rispetto a quelle già vigenti e contemplate nell’art. 11 del decreto legislativo n.446/97 .
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, i soggetti tenuti al pagamento dell’IRAP hanno la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP:
• l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta (precedentemente erano deducibili solo i contributi antinfortunistici);
• un importo pari a 4.600 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (l’importo della deduzione, originariamente pari a 5.000 euro, è stato ridotto dalla legge n. 244/2007, art. 1, comma 50, lett. f). Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l’importo è elevato a 9.200 euro (l’ importo della deduzione, originariamente pari a 10.000 euro, è stato ridotto dalla legge n. 244/2007, art.1, comma 50, lett. f). Tale deduzione può essere fruita nei limiti della regola del de minimis. Questa deduzione (sia quella di 4.600 e sia quella di 9.200 euro per lavoratore) deve essere ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta. Nel caso di contratti di lavoro part-time a tempo indeterminato (per tutte le tipologie previste dalla legge, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto), deve comunque essere ridotta in misura proporzionale.
È necessario sottolineare che le deduzioni sopra indicate:
– non possono eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
– sono alternative rispetto a quelle previste dal d.lgs. 447/1997 all’art. 11, c.1, lettera a), n. 5 (deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e di quelli addetti alla ricerca e sviluppo), all’art. 11, c.1, 4-bis.1, così come modificato dall’art.1, comma 50, lett. f della Legge n. 244/2007 (deduzione di 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque, per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000), all’art. 11, c.1, 4-quater,  quinquies e sexies (deducibilità del costo dei lavoratori a tempo indeterminato assunti ad incremento della base occupazionale).