L’Agenzia delle Entrate con circolare n.1/E del 7 febbraio 2017 ha chiarito alcuni aspetti relativi al nuovo adempimento della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute in vigore dal 2017.

In particolare, è stato sottolineato che l’esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture riguarda solo i produttori agricoli in regime di esonero nelle zone montane che rispondono ai criteri di cui all’art. 9 della L. 601/73 e non la generalità dei produttori agricoli che operano nell’ambito di tale regime ai sensi dell’art. 34 comma 6 del DPR 633/72.

E’ stato, invece, chiarito che gli agricoltori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro dovranno comunicare soltanto le fatture attive, ossia le autofatture emesse dagli acquirenti, mentre non dovranno trasmettere le fatture d’acquisto che non devono nemmeno esere registrate.

L’Agenzia Entrate, per completezza, ha ricordato che questi ultimi hanno la possibilità di optare per il regime ordinario IVA, e, nel qual caso, si applicheranno gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati delle fatture.

Sotto questo aspetto il “nuovo” spesometro risulta, pertanto, più semplificato rispetto al precedente, nel quale invece venivano comunicati anche le fatture passive.