La legge finanziaria 2008 ha elevato dal 10% al 20% l’aliquota IVA per le cessioni di alcuni animali non destinati all’alimentazione umana (art. 1, comma 261 della legge n. 244/2007); tale variazione di aliquota interessa anche le cessioni di pesci.
In relazione a tale disposizione, va osservato che nel settore della piscicoltura operano imprese di allevamento ittico che vendono gli avannotti (pesce novello) ad altre imprese del settore che con l’attività di ingrasso ottengono il prodotto idoneo per il mercato alimentare.
Nelle suddette ipotesi, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto allevato e della tipologia delle imprese di allevamento, è certa la destinazione dei pesci all’alimentazione, anche se non immediata e, pertanto, è applicabile l’aliquota IVA del 10%. A seguito di interpretazioni discordanti espresse da alcuni uffici delle entrate, si è ritenuto opportuno inoltrare un apposito quesito confederale, d’intesa con l’Associazione Piscicoltori Italiani, alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.
La questione, costantemente seguita dagli uffici di Confagricoltura, è stata risolta con la risoluzione n. 40017/2009 del 13 marzo 2009, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha accolto integralmente la tesi confederale precisando che le cessioni di avannotti sono soggette all’aliquota IVA del 10% prevista nella tabella A, parte III, nn. 7 e 10 bis, del decreto IVA n. 633/72.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che all’atto della cessione è necessario che l’acquirente rilasci al cedente un’apposita dichiarazione scritta dalla quale risulti espressamente che i pesci saranno destinati all’alimentazione.