Riassumiamo le novità in materia di IVA contenute nella Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 24/12/2012)

IVA – Art. 1, comma 325 – 334
Con le modifiche apportate dalla legge di stabilità agli artt. 17, 21 e 39 del DPR n. 633/72 e con l’aggiunta dell’art. 21-bis allo stesso decreto sono introdotte diverse modifiche in ordine alle formalità di emissione e formazione delle fatture, nonché relativamente agli obblighi di conservazione delle stesse, in recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE.
 
·                     Emissione, contenuto e numerazione delle fatture
Una prima modifica riguarda l’obbligo di indicare nella fattura il numero di partita IVA del cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione. In secondo luogo è disposto che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi “in modo univoco”.
Sul punto, dopo le prime incertezze interpretative, è intervenuta la risoluzione n. 1/E dell’Agenzia delle entrate del 10/01/2012 che ha chiarito che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione della fattura anche mediante riferimento alla data della stessa. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa ovvero si può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, fermo restando l’obbligo di indicazione della data della fattura (es. Fatt. n. 1 o Fatt. n. 1/2013 o Fatt. n. 2013/1).
Per quanto riguarda le novità sul contenuto della fattura e sull’ampliamento dell’obbligo dell’emissione della stessa vanno segnalati i nuovi commi 6-bis e 6-ter, aggiunti all’art. 21 del DPR n. 633/72, in base ai quali ricorre l’obbligo di emissione della fattura anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti in Italia in base agli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72. Più in particolare, se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’UE ovvero di operazioni effettuate fuori dell’UE, nella fattura deve essere riportata l’annotazione, rispettivamente, di “inversione contabile” o di “operazione non soggetta”.
Si ricorda che prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni l’obbligo di fatturazione per le operazioni fuori campo IVA, per carenza del presupposto territoriale, era circoscritto alle prestazioni di servizi c.d. “generiche”, di cui all’art. 7-ter del DPR 26.10.1972 n. 633, rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della UE e alle cessioni di beni viaggianti allo Stato estero (beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, beni che si trovano in punti franchi).
Le sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo di fatturazione per le operazioni fuori campo IVA sono le medesime già applicabili ai casi di omessa fatturazione.
 
·                     Emissione della fattura per una pluralità di servizi
Il nuovo art. 21 co. 4 lett. A) del DPR 633/72, estende la possibilità di emettere la c. d. fattura differita anche alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
 
·                     Fattura elettronica
La Legge di Stabilità 2013 interviene anche in materia di fatturazione elettronica precisando che per fattura elettronica s’intende quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico subordinatamente all’accettazione da parte del destinatario. L’intento perseguito è quello di equiparare la fattura elettronica a quella cartacea in modo da ridurre i costi amministrativi; così, ad esempio, un file in pdf inviato tramite posta elettronica rispetta i requisiti della fattura elettronica.
L’accettazione del destinatario può essere espressa, tacita o desunta dal comportamento concludente (pagamento della fattura). Presupposto per la fatturazione elettronica è che siano garantiti l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. L’origine e l’integrità del documento elettronico possono essere garantiti oltre che con all’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, anche con sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.
 
·                     Conservazione delle fatture
Con la modifica del c. 3 dell’art. 39 del DPR n. 633/72, è stabilito che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 21, co. 5, del D.Lgs. N. 82/05, mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
La distinzione tra le due tipologie di conservazione si basa sulla nozione di “fattura elettronica” come definita in precedenza; ad esempio, la fattura creata in pdf e inviata al destinatario a mezzo e-mail dovrà considerarsi elettronica se il destinatario ha manifestato la propria accettazione, mentre in caso contrario si dovrà considerare creata in formato elettronico.
La differenza è fondamentale ai fini della conservazione: nel primo caso, si è tenuti alla conservazione elettronica, mentre nel secondo caso il contribuente potrà scegliere tra conservazione elettronica e conservazione cartacea.
 
·                     Fattura semplificata
Il nuovo art. 21-bis del DPR 633/72 dispone che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100,00 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 del DPR n. 633/72, può essere emessa in modalità semplificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze il limite può essere innalzato fino a 400,00 euro ovvero può essere consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o di specifiche tipologie di soggetti. Le novità più significative, rispetto alle fatture ordinarie, consistono nel non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo che incorpora l’imposta ovvero dei dati che permettono di calcolarla; di indicare in fattura esclusivamente in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente, unicamente il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso; di indicare il numero di identificazione Iva attribuito dal Paese estero nel caso in cui il predetto cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro della UE.
La fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie di beni e per le operazioni di cui all’art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR n. 633/72, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelli di cui all’art. 10, co. da 1 a 4 e 9, del DPR n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE.

Da ultimo, le fatture semplificate, come pure quelle ordinarie, possono essere emessa anche mediante apparecchi misuratori fiscali. Con apposito D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze saranno individuati gli elementi da indicare in luogo dei dati identificati del soggetto che emette il documento.

 
·                     Modifica alla disciplina comunitaria
La legge di stabilità 2013 introduce importanti modifiche alla normativa riguardante gli scambi comunitari. Si riepilogano le più rilevanti:
1.                  le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dallo stato UE di partenza dei beni ;
2.                  il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo non costituisce più, limitatamente all’importo pagato, momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni. Resta, invece, confermato che il momento impositivo si considera verificato in caso di emissione anticipata della fattura;
3.                  le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese;
4.                  sono modificati i termini di emissione e di registrazione delle fatture relative alle cessioni e agli acquisti intracomunitari. In base al nuovo art. 46 co. 2 del D. L. n. 331/93, la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nella fattura deve essere indicato il titolo di non imponibilità e dell’eventuale norma comunitaria o nazionale di riferimento. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente;
5.                  riguardo alla procedura di regolarizzazione in caso di mancata ricezione della fattura da parte del cedente è disposto che se la fattura non è stata ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere un’autofattura, in un unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso, invece, di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria.
 
·                     Volume d’affari
In base alle nuove disposizioni, le suddette operazioni extraterritoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi in altro paese UE e nei confronti di soggetti extra UE concorrono alla formazione del volume d’affari annuo del cedente o prestatore di servizi. In particolare, viene abolita la previsione di cui all’art. 20 del DPR n. 633/72, in base alla quale si consideravano escluse dal volume d’affari del fornitore nazionale le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE.
L’inclusione delle operazioni territorialmente non rilevanti ai fini del computo del volume d’affari produrrà effetti per alcuni istituti connessi al livello del volume d’affari tra cui: a) la possibilità di eseguire le liquidazioni IVA con cadenza mensile o trimestrale (volume d’affari non superiore a 400 mila euro o 700 mila euro, a seconda che si tratti di cessioni di beni o prestazione di servizi; b) la possibilità di accedere alla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro; c) la possibilità di richiedere il rimborso IVA, di cui all’art. 30 co. 3 lett. b) del DPR n. 633/72 (volume d’affari delle operazioni non imponibili superiore al 25% del volume d’affari della totalità delle operazioni effettuate dal contribuente, ecc.). Tuttavia, ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale, ex art. , del D.L. n 746/83 non si tiene conto delle operazioni in questione.
 
·                     Elenco clienti e fornitori c.d. “Spesometro”
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.1/E del 15 febbraio u.s. ha precisato che l’obbligo per gli agricoltori esonerati, ex art. 34, co. 6, del DPR n. 633/72, di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenchi clienti e fornitori), decorre a partire dalle operazioni effettuate dal 2013 (comunicazione entro il 30 aprile 2014), ancorché la norma che lo ha istituito sia entrata in vigore il 19/12/2012 (art. 36. c. 8 bis, D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012).
 
·                     IVA per cassa
Con la stessa circolare n.1/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il sistema di liquidazione dell’IVA per cassa ex art. 32 bis del D.L. n. 83/2012 tra cui si segnalano le regole da seguire nel caso di emissione o ricevimento di note di variazione ex art. 26 del DPR n. 633/72 (note di debito o di credito). Più in particolare, è stato precisato che qualora entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, sia emessa una nota di variazione in aumento, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta, l’anno decorre ( ai fini della inclusione nella liquidazione periodica) dalla effettuazione della operazione originaria. Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l’imposta diventi esigibile (al momento del pagamento) rettificano direttamente l’imposta originaria. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere computate nella prima liquidazione utile.
Circa la possibilità si salvaguardare la detrazione in via ordinaria, anziché al momento del pagamento della fattura, dell’IVA sugli acquisti afferenti le operazioni all’esportazione e ai servizi internazionali, attesa la esclusione dal regime di cassa delle stesse operazioni, previa separazione contabile delle operazioni attive/passive, l’Agenzia ha affermato che il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi ad operazioni attive escluse dall’IVA per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi del citato articolo 36 del DPR n. 633 del 1972, attività separate. Non è, pertanto, possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime IVA per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata, ai sensi del citato articolo 36.