La recente Legge di Bilancio è intervenuta anche sull’importo dei limiti dei ricavi da considerare per la periodicità delle liquidazioni IVA.
É infatti possibile optare per le liquidazioni IVA trimestrali, invece che mensili, quando il volume d’affari dell’anno precedente non supera determinati limiti.
Dal 2023 i limiti sono stabiliti come segue:
– imprese di servizi e professionisti (quali, ad esempio, contoterzisti, manutentori di aree verdi): € 500.000 (in precedenza erano € 400.000)
– altre imprese (ad esempio, attività agricola): € 800.000 (in precedenza erano € 700.000).
Pertanto, è necessario verificare il volume d’affari realizzato nell’anno 2022, con i nuovi importi, per stabilire con quale periodicità (mensile o trimestrale) andranno effettuati nell’anno 2023 i conteggi dell’IVA da versare o a credito. Le imprese agricole con fatturato 2022 non superiore a € 800.000, potranno effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, aggiungendo all’eventuale importo a debito gli interessi nella misura dell1%. Le imprese agricole con volume d’affari superiore, invece, dovranno liquidare l’IVA ogni mese.
In caso di operazioni straordinarie, quali conferimenti, successioni ereditarie ecc. la verifica va effettuata considerando il volume d’affari complessivo, risultante dalla somma dei diversi moduli della dichiarazione annuale IVA.