Nella seduta del 7 Dicembre 2016 il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato la Legge di Bilancio nello stesso testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, a seguito dell’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo.Ulteriori novità sono contenute anche nel decreto legge n.193/2016collegato alla manovra, di cui è imminente la pubblicazione in G.U. Si riepilogano di seguito le misure di maggiore interesse per il settore agricolo, con un focus particolare su quelle di carattere fiscale e previdenziale.
Com’è già noto la misura prevede l’esenzione dalla base imponibile dell’IRPEF, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dei redditi dominicali agrari per gli agricoltori in possesso delle qualifiche di CD o IAP, iscritti nella previdenza agricola. L’esenzione interessa circa 400.000 soggetti.
E’ disposto che con decreto ministeriale vengano aumentate, anche per l’anno 2017, le percentuali di compensazione IVA (ex art.34 del DPR n.633/72) applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente al 7,7% e all’8%.
La misura si pone in continuazione con il precedente incremento previsto dalla legge di stabilità 2016 che aveva fissato le aliquote al 7,65% (animali della specie bovina) e al 7,95% (per i suini).
Sono confermati per il 2017 gli incentivi del super ammortamento al 140% per l’acquisto di beni strumentali nuovi e dell’iper ammortamento al 250% per l’acquisto dei beni con caratteristiche tecnologiche innovative, dettagliati in un apposito elenco. L’incentivo riguarda i titolari di reddito d’impresa sotto forma di incremento delle quote di ammortamento del costo dei beni.
Vengono inoltre incrementati in misura consistente gli incentivi del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e per le nuove iniziative imprenditoriali (start up e venture capital).
Sono confermate anche per il 2017 le attuali detrazioni fiscali (50% e 65%) per le spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici. Sono inoltre incrementate le detrazioni per le spese riguardanti gli edifici ubicati nelle zone sismiche e ad alta pericolosità.
Sono ricompresi tra i beneficiari del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere anche le strutture che svolgono attività agrituristiche.
E’ ulteriormente prorogata, per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2017, la misura che prevede la rivalutazione del valore dei terreni e delle aree edificabili, al fine della determinazione della plusvalenza imponibile in caso di cessione. L’imposta sostitutiva da versare, entro il 30 giugno 2017, ovvero in tre rate annuali di pari importo, è pari all’8% dei predetti valori dei terreni e delle aree edificabili rideterminati in base a perizia di stima.
Viene prorogata al 30 settembre 2017 la possibilità di assegnare in via agevolata ai soci i beni immobili posseduti dalle società di persone o di capitali non utilizzati direttamente nel processo produttivo, compresi i terreni agricoli. La misura già prevista dalla legge di stabilità del 2016 è prorogata senza soluzione di continuità dal 30 settembre u.s. al 30 settembre 2017. Così pure è concessa la trasformazione agevolata in società semplice delle società che hanno per oggetto la gestione di predetti immobili.
Aumenta l’importo assoggettato alla imposta sostitutiva del 10%: dagli attuali 2.000 a 3.000 euro (4.000 per le aziende in cui si prevede il coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro). Aumenta anche la fascia dei redditi che beneficia della detassazione del premio di produttività: dagli attuali 50.000 a 80.000 euro.
Oltre alla predetta agevolazione per i premi di produzione concordati collettivamente, vengono confermate le misure fiscali che incentivano l’erogazione di prestazioni di welfare ai dipendenti e la partecipazione azionaria nella società presso cui lavorano.
A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, l’aliquota contributiva viene ridotta al 25 per cento (nel 2016 pari al 27%) e viene abrogato il percorso di graduale innalzamento dell’aliquota fino al 28% previsto dalla Riforma Fornero.
Ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono all’apposita gestione INPS nel 2017 è riconosciuto lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 3 anni, al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto. Lo sgravio spetta anche ai CD e IAP con meno di 40 anni iscritti all’INPS nel 2016 se operanti in territori montani o svantaggiati.
Sgravio fino a 3.250 euro l’anno per tre anni, per l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, di uno studente che ha svolto all’interno dell’azienda un periodo di formazione “on the job” (o un tirocinio curriculare, se studente universitario).
L’assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio. La norma non si applica agli operai agricoli e ai lavoratori domestici.
Viene istituita in via sperimentale dal 1/05/2017 al 31/12/2018 una forma di anticipazione della pensione (APE) spettante ai lavoratori che abbiano almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e siano a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. L’anticipazione della pensione viene effettuata tramite un prestito riconosciuto da un istituto bancario al lavoratore e garantito da copertura assicurativa. La restituzione del prestito deve essere effettuata in 20 anni a decorrere dall’inizio della pensione di vecchiaia. L’APE può essere sociale, volontaria e aziendale.
Potranno accedere all’ APE sociale i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con parenti di 1° grado con disabilità grave o con almeno 36 anni di contributi di cui 6 maturati svolgendo lavori difficoltosi o rischiosi. Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione.
Potranno accedere all’ APE volontaria i lavoratori con 20 anni di contributi versati e che decidono volontariamente di cessare il rapporto di lavoro. In questo caso la rata di restituzione del prestito è a carico del lavoratore e sarà trattenuta dalla pensione di vecchiaia.
L’ APE aziendale, che si realizza per iniziativa del datore di lavoro, ha gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma i costi di restituzione del prestito possono essere posti a carico dell’azienda.
Sono previsti sette miliardi in tre anni a sostegno delle pensioni più basse, con l’introduzione e il rafforzamento della quattordicesima. Previsione del cumulo gratuito dei contributi. Viene aumentata la no tax area per i pensionati anche di età non superiore a 75 anni.
Decreto legge n.193
E’ introdotto dal 2017 l’obbligo dell’invio telematico trimestrale dei dati delle fatture emesse e di quelle di acquisto registrate, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre, salvo che per il secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre di ogni anno, anziché 31 agosto. Per il primo semestre del 2017, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 25 luglio.
L’adempimento riguarda tutte le tipologie di imprese soggette ad IVA comprese quelle agricole anche in regime di esonero (volume d’affari non superiori a 7.000 euro).
Per queste ultime, con la sola esclusione di quelle ubicate nelle zone montane (oltre 700m sul livello del mare), l’obbligo dovrebbe riguardare solo le autofatture emesse dagli acquirenti. E’ inoltre disposta, sempre a partire dal prossimo anno, la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA, negli stessi termini e con le stesse modalità di comunicazione delle fatture. Da quest’ultimo obbligo sono esclusi i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, compresi gli agricoltori esonerati.
A regime le dichiarazioni annuali IVA dovranno essere presentate dal 1 febbraio al 30 aprile di ogni anno, salvo la dichiarazione relativa al 2016 che va presentata entro il prossimo 28 febbraio.
La conversione in legge del D.L. 193 ha reso definitiva la possibilità di chiudere le partite debitorie incluse in ruoli affidati agli agenti della riscossione (Equitalia, ecc.) dal 2000 al 2016. La sanatoria prevede la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, mentre restano dovuti gli importi a titolo di capitale ed i interessi per ritardata iscrizione al ruolo. La domanda per accedere alla definizione agevolata va presentata entro il prossimo 31 marzo 2017, sul modello reso disponibile sul sito di Equitalia.
Non è obbligatorio definire la totalità dei debiti, perché è ammessa la rottamazione anche di singole partite. La sanatoria non si applica ai carichi relativi ai dazi, alle accise, alle somme per il recupero di aiuti di Stato, agli importi derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti e di carattere penale ed alle sanzioni diverse da quelle derivanti dalla violazione di obblighi tributari o di natura previdenziale. Il pagamento deve avvenire in un massimo di 5 rate, scadenti a luglio, settembre e novembre 2017, per un importo non inferiore al 70% del dovuto, e ad aprile e settembre 2018 per il restante.
Dal 2017 scompare la dichiarazione unificata (modello unico), in quanto la dichiarazione dei redditi risulterà sganciata da quella IVA. I versamenti a saldo ed acconto delle imposte dovranno essere effettuati non più entro il 16 giugno di ogni anno, bensì entro il 30 giugno, restando ferma la maggiorazione dello 0,40% per i pagamenti fatti entro il 30esimo giorno successivo (31 luglio). Resta fermo il termine del 16 giugno per il versamento della prima rata di IMU e TASI. Restano fermi, altresì, i termini per il pagamento dell’IVA mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento e dell’IVA trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri, nonché quelli per il versamento del secondo acconto IRPEF ed IRAP e del saldo IMU e TASI.
A partire dalle certificazioni uniche (CU) per il 2016, il termine di consegna agli interessati è fissato al 31 marzo dell’anno successivo, anziché al 28 febbraio. Viene disposto a regime il termine del 23 luglio per l’invio da parte dei CAF e professionisti abilitati dei modelli 730 a condizione che entro il 7 luglio sia stata effettuata la trasmissione di almeno 80% degli stessi modelli. Inoltre le dichiarazioni rettificative per correggere gli errori per rilascio del visto infedele potranno essere presentate anche oltre il 10 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.