È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24.06.2014 il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 che è  entrato in vigore il 25 giugno. Il decreto contiene una serie di norme di notevole interesse per l’agricoltura che derivano dall’iniziativa del MIPAF denominata “campolibero”. Evidenziamo, qui di seguito, le novità di maggiore rilievo.

Art. 1: Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del Registro Unico dei Controlli sulle imprese e potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare. Prevede che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato. I controlli dovranno essere riportati in appositi verbali da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Con D.M. interministeriale sarà istituito presso il MIPAF il Registro Unico dei Controlli Ispettivi su aziende agricole. Per violazioni di lieve entità in materia agroalimentare l’organo di controllo provvederà alla diffida all’interessato a regolarizzare, entro 20 giorni, la sua posizione.

Art. 2: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo. Apporta modifiche alla Legge n. 82/2006 contenente la disciplina dell’O.C.M. Vino.

Art. 3: Interventi per il sostegno al Made in Italy. Alle imprese che producono prodotti agricoli nonché alle p.m.i. che producono prodotti agroalimentari è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti,  sostenuti nel periodo 2014-2016, per un importo non superiore a 50.000€, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
È previsto altresì un credito di imposta, nella misura del 40%, per un massimo di 400.000€, nel periodo 2014-2016, al fine di incentivare la creazione di reti di impresa e stimolare l’attività delle reti esistenti.

Art. 4: Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana D.O.P.. Gli allevatori bufalini, di tutta Italia, sono obbligati ad adottare sistemi per garantire la tracciabilità del prodotto.

Art. 5: Disposizioni per l’incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura. È previsto un incentivo per i datori di lavoro agricoli che assumano, con contratto O.T.I. o contratto O.T.D. triennale con minimo 102 giornate di lavoro annuo, giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni privi di impiego da almeno 6 mesi o privi di diploma di secondo grado.
Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda per un periodo di 18 mesi.
Il comma 13 prevede l’estensione della deduzione IRAP al lavoro a tempo determinato, a condizione che i contratti abbiano una durata triennale e il lavoratore abbia lavorato per almeno 150 giornate. L’importo base della detrazione è in questo caso di 3.750€ e di 6.750€ per donne e giovani.

Art. 6: Rete di lavoro agricolo di qualità.

Art. 7: Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale. Ai CD e IAP iscritti all’INPS, di età inferiore a 35 anni, spetta ai fini IRPEF una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto di terreni agricoli, entro il limite di 80€/ettaro e fino ad un massimo di 1.200€ annui, a partire dal 2014. Da una prima lettura dell’articolo pare che il finanziamento di questa misura sia ottenuto con la norma introdotta al 4° comma dello stesso articolo con cui si dispone una rivalutazione ai fini IRPEF del R.D. e R.A.. Il comma 4 così recita:
All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, m 228, il comma 512 e’ sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini  della  determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, nonche’ a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del  15  per  cento  per  i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il  periodo  di imposta 2015, nonche’ del 7 per cento  a  decorrere  dal  periodo  di imposta  2016.  Per  i  terreni  agricoli,  nonche’  per  quelli  non coltivati, posseduti e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli imprenditori  agricoli  professionali   iscritti   nella   previdenza agricola, la rivalutazione e’ pari al 5 per cento per  i  periodi  di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.
L’incremento si applica sull’importo risultante  dalla  rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e  2016,  si  tiene  conto delle disposizioni di cui al presente comma.».

Art. 26: Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici. A partire dal 1° gennaio 2015 la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200kw è rimodulata secondo la seguente tabella ed è erogata per un periodo di 24 anni decorrenti dall’entrata in esercizio dell’impianto.

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|         Periodo residuo        |     Percentuale di riduzione     |
|             (anni)             |         dell’incentivo           |
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|               12               |                 25%              |
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|               13               |                 24%              |
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|               14               |                 22%              |
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|               15               |                 21%              |
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|               16               |                 20%              |
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|               17               |                 19%              |
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|               18               |                 18%              |
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|         oltre 19               |                 17%              |
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La disposizione di cui sopra non trova applicazione nell’ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200kw optino per una riduzione di una quota pari all’8% dell’incentivo riconosciuto al 25 giugno 2014 per la durata residua del periodo di incentivazione. L’opzione deve essere esercitata e comunicata al G.S.E. entro il 30 novembre 2014 e la riduzione decorre dal 1° gennaio 2015.

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Alcune considerazioni
Riservandoci di ritornare sull’argomento dopo un approfondimento della lettura del D.L. 91/2014 (composta da 35 articoli) riteniamo di esprimere notevoli perplessità sulla concreta importanza di molte delle norme a favore del settore agricolo, mentre è sicuramente percepibile l’incidenza negativa di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 7 e dall’Art. 26.