Come è noto, il 22 dicembre scorso il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, la cosiddetta Legge finanziaria 2010.
A tal proposito, si informa che il testo della finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.
Di seguito si riportano le principali disposizioni, di competenza di questa Direzione, previste nel testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: 
Assicurazioni agricole agevolate
Con la Legge finanziaria del 2010 sono state approvate diverse misure finanziarie a sostentamento degli interventi agevolativi sull’assicurazione agricola. In particolare, al comma 250 dell’articolo 2  (Elenco 1) e alla Tabella D, a rifinanziamento del Fondo di Solidarietà nazionale/incentivi assicurativi sono stati previsti 100 milioni di euro per ognuno dei prossimi tre anni, provenienti dalle risorse derivanti dallo “Scudo fiscale”, e 51,9 milioni di euro per il 2010, 16,7 per il 2011 e 16,7 per il 2012 presi da un fondo del Ministero dell’economia e delle finanze (Fondo IGRUE).
Si fa presente che tali risorse potranno essere utilizzate in tutto o in parte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti, che ammontano a circa € 279 milioni e sono relativi alle campagne 2008 e 2009. Tale possibilità è consentita dal comma 54 dell’articolo 2 della legge in oggetto.
Il summenzionato comma 54 prevede, inoltre, a favore sempre degli interventi agevolati sull’assicurazione in agricoltura, una modifica del piano finanziario contenuto nel D.M. del 27 luglio 2009 relativo agli interventi previsti ai sensi dell’articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, con una rimodulazione della spesa, al fine di portare le risorse per l’intervento assicurativo dagli originali 70 milioni di euro a 120 ed il cofinanziamento dello Stato da 23 milioni di euro a 40.
Questa decisione per divenire operativa dovrà, però, essere oggetto di modifica del decreto ministeriale del 27 luglio 2009, che a sua volta dovrà avere l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni.
In effetti, la Conferenza si è già espressa sull’argomento in maniera negativa con un ordine del giorno approvato all’umanità il giorno 17 dicembre 2009.
Si ritiene, in ogni caso, che le risorse previste, anche senza l’aumento dei contributi  previsti dall’articolo 68, permetteranno, oltre a coprire i contributi pregressi, l’attivazione della campagna assicurativa del 2010 senza la preoccupazione della copertura finanziaria, come è purtroppo avvenuto in questi ultimi anni.
Unica nota negativa, anche se non collegata alla Legge finanziaria, è la mancanza da parte dell’Amministrazione dell’emanazione delle nuove norme procedurali relative all’attivazione dell’intervento sulle assicurazioni previsto dalla normativa comunitaria. Ciò in considerazione del fatto che, trattandosi di fondi di provenienza comunitaria, necessitano di nuove procedure, sicuramente diverse rispetto a quelle finora previste dalla legge nazionale.
Al fine di meglio comprendere la manovra finanziaria descritta per l’assicurazione agevolata in agricoltura, si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo con le disponibilità finanziarie e i probabili fabbisogni contributivi per i prossimi tre anni, considerando che dal 2010 le fonti di finanziamento saranno tre, anche se con una gestione unitaria: Fondo di Solidarietà nazionale (D.Lgs. 102/2004), articolo 68 del Reg. (CE) 73/2009 (Health check) e OCM Vino.

Riepilogo Dotazioni finanziarie per le assicurazioni agevolate in agricoltura (in milioni di euro)


 
 
 2010
 2011
 2012
 Triennio
 
 
 
 
 
 
Fabbisogno
(1)=(2)+(3)
(509)
(230)
(230)
(969)
– corrente
(2)
(230)
(230)
(230)
(690)
– pregresso
(3)
(279)
 
 
(279)
 
 
 
 
 
 
Copertura
 
 
 
 
 
– articolo 68 (Health check)
 
120
120
120
360
– cofinanziamento articolo 68 (HC)
 
40
40
40
120
Totale articolo 68
 
160
160
160
480
Ocm settore vitivinicolo
 
20
20
20
60
Subtotale
(4)
180
180
180
540
 
 
 
 
 
 
Tab. D (ex Fondo Igrue)
(5)
51,9
16,7
16,7
85,3
Scudo fiscale
(6)
100
100
100
300
 
 
 
 
 
 
Totale copertura
(7)= (4)+(5)+(6)
331,9
296,7
296,7
925,3
Differenza rispetto al fabbisogno
(8)= (7)-(1)
-177,1
+66,7
+66,7
-43,7

Interventi a favore dei Confidi
Il comma 53 dell’articolo 2 prevede, per favorire l’accesso al credito da parte degli agricoltori, per l’anno 2010 una sorta di riserva di 20 milioni di euro sulle disponibilità del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla legge 266/1997 a favore dei consorzi fidi agricoli per interventi sui finanziamenti alle imprese agricole.
E’ necessario ricordare che attualmente l’attività del Fondo di garanzia, gestito da Unicredit Mediocredito centrale, per quanto riguarda l’agricoltura è limitato all’intervento di controgaranzia dei confidi, nel rispetto sempre dei limiti comunitari.
Contributi per i prodotti a stagionatura prolungata
Al comma 57 dell’articolo 2 viene previsto, per l’anno 2010, un intervento finanziario di importo complessivo pari a 10 milioni di euro per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti DOP a stagionatura prolungata.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanerà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno specifico decreto con il quale verranno stabiliti i prodotti destinatari dell’intervento e  le relative modalità per l’attuazione.
Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria
La norma di riferimento riguarda la legge 30 novembre 2005 n. 244 concernente la ”conversione in legge con modificazioni del decreto legge 1° ottobre 2005 n. 202 recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria”.
In sostanza, con la disposizione prevista al comma 58 dell’articolo 2,  l’autorizzazione di spesa (di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244), viene  ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010, di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l’anno 2012.
Si sottolinea che il provvedimento, varato nella prima fase di quella che fu l’emergenza mediatica determinatasi nell’autunno del 2005, riguarda la riduzione degli stanziamenti allora previsti alla specifica legge che – in materia di influenza aviaria –  era andata ad istituire un fondo per la costituzione del “Centro nazionale di referenza  per la lotta alle malattie degli animali”. Inoltre, in quell’occasione furono aumentate di alcune decine di unità il settore veterinario del Ministero della Salute e di circa 96 unità quello dei NAS.