Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13/03/2021 ha introdotto, a seguito delle nuove restrizioni anti-COVID, specifiche misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza (DAD) o in quarantena.

Per compensare i disagi delle famiglie, il decreto regola congedi e bonus da riconoscere a uno dei due genitori.

Lavoratori dipendenti

Si riconosce ai lavoratori dipendenti, genitori conviventi di minori di 16 anni, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o la quarantena o che abbiano contratto l’infezione da Covid-19, le seguenti possibilità:

  • richiedere che la prestazione di lavoro sia svolta in modalità agile (smart working) per un periodo corrispondente, in tutto o in parte alla DAD (didattica a distanza) o alla positività al COVID;
  • qualora invece la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile:
  • al genitore di minore di 14 anni è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte alla DAD (didattica a distanza) o alla positività al COVID. Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione (retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, ad esclusione dei ratei di tredicesima o di altri premi/mensilità/trattamenti accessori);
  • al genitore di figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni, è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte alla DAD (didattica a distanza) o alla positività al COVID, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il congedo con indennità al 50% della retribuzione è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, c. 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 4 dell’art. 2 precisa, inoltre, che il congedo parentale con indennità al 50% può essere riconosciuto con effetto retroattivo anche ai lavoratori che, per far fronte ai periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla quarantena o all’infezione da COVID del figlio, abbiano fatto ricorso – nel periodo 1° gennaio-13 marzo 2021 – ai congedi parentali riconosciuti dagli articoli 32 (congedo parentale per minore sotto i 12 anni) e 33 (prolungamento congedo parentale per minore con handicap) del decreto legislativo n. 151/2001. In sostanza è possibile convertire, a domanda, gli eventuali congedi ordinari già richiesti nella nuova forma di congedi riconosciuti dal decreto-legge n.30/2021.

 

Bonus baby sitting

Ai lavoratori autonomi, a quelli iscritti alla gestione separata INPS, nonché al personale dei comparti  sicurezza, difesa, soccorso pubblico e sanità, viene riconosciuta la possibilità di optare per la corresponsione di uno o più  bonus  per  l’acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza, di quarantena o di infezione da Covid-19 di figli conviventi minori di anni 14.

Il bonus viene erogato mediante il cd. libretto-famiglia di cui all’articolo 54-bis della legge n. 96/2017, e può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele, in alternativa alle speciali misure riconosciute dal decreto-legge in commento.

 

Le modalità operative per accedere ai benefici saranno stabilite dall’INPS, presumibilmente in analogia a quelle adottate per i congedi e i bonus baby sitting per COVID-19 nel 2020.

Tutte le descritte misure si applicano fino al 30 giugno 2021.