Con la conversione in legge del decreto in oggetto, si rendono definitive le modifiche apportate alla disciplina della nuova imposta patrimoniale (IMU), prevista dall’art. 13 del D. L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011.

Si illustrano, di seguito, le maggiori novità che riguardano il settore agricolo, che hanno visto impegnata attivamente la Confagricoltuera in tutte le sedi istituzionali sia parlamentari che ministeriali, con riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti anche in seguito all’emanando decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui saranno stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità dei fabbricati, a norma del predetto art. 13, co. 14-bis, e della circolare esplicativa sull’IMU che sarà diramata dal Dipartimento delle politiche fiscali dello stesso dicastero.

Modifiche all’IMU sui terreni e fabbricati rurali

Le misure introdotte con la legge di conversione intervengono sulla determinazione della base imponibile dei terreni agricoli, sull’esenzione dei fabbricati strumentali  situati in zone montane o parzialmente montane, sul differimento del pagamento in un’unica soluzione
(al 17 dicembre 2012) per i fabbricati rurali attualmente iscritti al catasto terreni, da accatastare al catasto urbano entro il 30 novembre 2012, nonché sulla determinazione dell’ammontare della misura dell’acconto per i fabbricati rurali strumentali già iscritti al predetto catasto urbano. 

Terreni agricoli – art. 4, co. 5

1)    Aree edificabili considerate terreni agricoli
Con apposita modifica al co. 2 dell’art. 13, è precisato che tra i soggetti richiamati dall’art. 2, co. 1 lett. b) secondo periodo del D. Lgs. n. 504/92 (decreto ICI), sono ricompresi, insieme ai coltivatori diretti, anche gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’ art.1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, con ciò intendendo che la “fictio iuris”, ai fini della determinazione della base imponibile, dell’assimilazione delle aree fabbricabili ai terreni agricoli, su cui permane l’esercizio delle attività agricole, riguarda anche le società agricole IAP oltre che le persone fisiche in possesso della stessa qualifica professionale che possiedono e conducono gli stessi terreni.

2)    Moltiplicatori per la determinazione della base imponibile dei terreni
E’ confermata definitivamente la differenziazione della misura dei moltiplicatori prevista dal co. 5 dell’art. 13, a seconda che i terreni  agricoli siano posseduti  e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola o da altri soggetti. Per i primi, il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale, rivalutato del 25%, è pari a 110. In tutti gli altri casi a 135 (aumentato da 130 a 135 in sede di conversione in legge del decreto). Sempre in sede di conversione, oltre ad aver aggiunto alla condizione del possesso quella della conduzione dei terreni, è stato aggiunto anche l’inciso “nonché per quelli non coltivati”. Tale precisazione, che sembrerebbe in contraddizione con il richiamo alla “conduzione”, vuole in realtà far rientrare, ai fini dell’applicazione del moltiplicatore ridotto di 110, i casi in cui il  terreno, sia pure non coltivato, è, comunque, “atto” alla produzione agricola. 

Potrebbero rientrare, per esempio, i casi contemplati dalla disciplina comunitaria che prevedono il regime della condizionalità dove i premi comunitari possono essere corrisposti indipendentemente da un effettiva coltivazione, sempreché siano rispettate le pratiche previste per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. Più probabilmente, la precisazione si è resa opportuna in considerazione del rinvio del c. 2 dell’art 13  all’ art. 2 del D. Lgs. n. 504/92 (Decreto ICI) per quanto riguarda l’individuazione della categoria di terreni agricoli, laddove la lettera c) del predetto art. 2  stabilisce che “per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del c.c.”.

3)    Franchigie d’imposta
Con l’aggiunta del comma 8 bis all’art. 13 sono reintrodotti gli scaglioni del valore della base imponibile  che prevedono l’esclusione e la riduzione dell’imposta ( c.d. franchigie), sulla falsariga di quanto precedentemente disposto dall’art. 9 del decreto ICI, sia pure notevolmente ridimensionate.

La nuova disposizione prevede, a condizione che i terreni siano sempre posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del predetto D. Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola,  l’esclusione dall’imposizione del valore dei terreni  fino a 6 mila euro e per la parte eccedente le seguenti riduzioni: a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte imponibile eccedente i 6 mila euro e fino a 15.500 euro; b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte imponibile eccedente i 15.500 euro e fino a 25.500; c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte imponibile eccedente i 25.500 euro e fino a 32.000.

Sui criteri del possesso e della conduzione diretta dei terreni

In ordine alla condizione del possesso e conduzione in capo ai coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola, richiesta nei casi sopra esaminati, si è del parere che una lettura soltanto pedissequa delle disposizioni, per la quale dovrebbe essere accertata l’identità giuridica formale tra il soggetto possessore e conduttore, non risulti coerente con una visione più sistematica delle norme che disciplinano il settore agricolo, come nel caso in cui i terreni siano posseduti da persone fisiche e condotti da società (in affitto o in comodato) nelle quali gli stessi soggetti partecipano in qualità di soci.

Ed invero, dalla verifica delle disposizioni relative allo svolgimento dell’attività agricola in forma societaria, segnatamente nella forma di società di persone, è possibile ricavare un principio guida che si ritiene possa essere applicato anche ai casi suddetti per superare la predetta preclusione formale, laddove l’art. 9 del D.Lgs n. 228/2001 (recante norme sull’ammodernamento e sullo sviluppo del settore agricolo) prevede che “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche”.

Non va nemmeno sottaciuto quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate  che con Ris. min. n. 279 del 04/07/2008 si è espressa per la non decadenza dalle agevolazioni della piccola proprietà contadina (PPC) nel caso in cui l’acquirente, prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, conceda in affitto il fondo ad una società di persone della quale siano soci lo stesso concedente, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado.

Sul punto, è necessario attendere le determinazioni della stessa amministrazione finanziaria che, come ricordato sopra, dovranno essere rese note a breve.

Esclusione dall’Irpef del reddito dominicale dei terreni non locati – art. 4, co. 1 ter, lett, b)

Con un’apposita aggiunta al c. 9 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, recante la disciplina del Federalismo fiscale, viene rafforzato, il principio stabilito dall’art. 8, co. 1, dello stesso decreto n. 23 secondo cui “l’imposta municipale propria…. sostituisce per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati…..”. L’integrazione in esame, prevede che “sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria”. Pertanto, è definitivamente chiarito, con argomento a contrariis, che per i terreni che scontano l’IMU e non locati non va più denunciato il reddito dominicale ai fini Irpef a differenza dei terreni situati nei comuni montani e collinari, di cui all’art. 7, co. 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504/92 che, già esenti dall’ICI, continuano ad esserlo anche dall’IMU e per i quali la disposizione in commento ne prevede, di conseguenza,  l’assoggettabilità ai fini delle imposte sui redditi.

Sul tema va, tuttavia, segnalato quanto previsto dall’art. 4, co. 5-bis del decreto in commento, in base al quale con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, possono essere individuati comuni nei quali si applica l’esenzione di cui al predetto art. 7, lett. h), sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. La norma, non molto puntuale nella formulazione, ma molto significativa per le finalità, si presenta alquanto criticabile sia per l’ampia delega conferita ai suddetti dicasteri, considerato il rinvio ad un decreto di natura non regolamentare che non richiede le formalità e le ulteriori verifiche nell’iter di approvazione dei decreti aventi, invece, valore di regolamento, e altrettanto “criptica” nel riferimento ad una non meglio circostanziata condizione di “redditività dei terreni”. Sul punto, la Confederazione ha manifestato il proprio disappunto sin dalla sua prima formulazione chiedendone l’abrogazione.

Fabbricati rurali strumentali  – art. 4, co. 1-ter e 5 lett. d)

E’ disposta l’esenzione dall’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, co. 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 133/94, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT. La fascia di esenzione, tuttavia, non coincide con quella relativa ai terreni esenti (v. sopra) atteso che per quest’ultima si fa riferimento ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, previste da un apposito elenco (v. Circolare del Min. Finanze n. 9 del 14/06/1993). In merito ai fabbricati in argomento, si ritiene che la norma sopra indicata, sulla soggettività ai fini delle imposte sui redditi degli immobili esenti dall’IMU, non possa trovare applicazione atteso che per gli stessi immobili deve ritenersi operante la specifica esclusione ai fini IRPEF disposta dall’art. 42 del TUIR.

Per tutti gli altri fabbricati rurali strumentali è confermata la soggettività all’IMU con l’aliquota del 2 per mille, a norma dell’art. 13 co. 8. Se iscritti al catasto edilizio urbano, è prevista la riduzione, per l’anno 2012, della misura della prima rata di acconto, che va versata entro il 18 giugno prossimo, dal 50 al 30 per cento. Sempre per l’anno 2012, il versamento dell’intera imposta (in un’unica soluzione) è procrastinato al 17 dicembre p. v., relativamente ai fabbricati iscritti al catasto terreni, che devono essere accatastati a quello urbano entro il predetto 30 novembre 2012, a norma del comma 14-ter dello stesso art. 13. Infine, anche in riferimento al gettito gravante sulla categoria dei fabbricati in questione è stabilito che con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provveda, sulla base dell’andamento del gettito alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 le stime previste dal ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

Fabbricati rurali ad uso abitativo

Per tali fabbricati non sono state apportate modifiche in sede di conversione del decreto. Pertanto, gli stessi sono soggetti all’IMU secondo le regole ordinarie (v. circolare confederale n. 13882), salvo la possibilità, prevista in via generale, qualora il fabbricato costituisca abitazione principale, che, si ricorda, richiede la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare, di versare l’imposta dovuta, per l’anno 2012, in tre rate, anziché due, rispettivamente entro il 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre p. v.

Peraltro, anche per tali fabbricati iscritti al catasto dei terreni trova, evidentemente, applicazione (considerata la ratio della norma), il rinvio del versamento in un’unica soluzione dell’intera imposta dovuta alla scadenza del 17 dicembre 2012, visto il richiamo all’ intera categoria dei fabbricati rurali (abitativi e strumentali) di cui al comma 14-ter del predetto art. 13, anche se collocato in modo tecnicamente non felice nel comma 8 dove si tratta di quelli strumentali.

Fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati inagibili o inabitabili  – art. 4, co. 5, lett. b)

Nel corso della conversione in legge del decreto, si è anche provveduto a ripristinare la disposizione vigente nella normativa ICI, e non riproposta in sede di emanazione del decreto legge, riguardante la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.  L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente, ai sensi del DPR n. 445/2000. Inoltre, è disposto che i comuni possano disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Sul punto, occorre segnalare che le fattispecie della inagibilità o inabitabilità vanno tenute distinte dai casi dei c.d. fabbricati “collabenti” che, a norma dell’art. 3. co. 2, del D. M. n. 28/98 del Ministro delle Finanze, possono formare oggetto di iscrizione in catasto  ai soli fini di identificazione, senza attribuzione di rendita catastale, in considerazione dell’accentuato livello di degrado e per i quali, quindi l’IMU non risulta dovuta.

La stessa riduzione della base imponibile del 50 per cento è stata prevista, inoltre, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 di cui al D. Lgs. n. 42/2004.

Modalità e termini per il versamento dell’imposta – art. 4, co. 5, lett. h) e i)

La legge di conversione interviene anche sulle modalità di effettuazione dei versamenti e, segnatamente per il 2012, per la misure dell’aliquote d’imposta applicabili in sede di determinazione degli acconti. Più in particolare, si prevede la possibilità di utilizzare, a decorrere dal 01 dicembre 2012, il bollettino postale in aggiunta al Mod. F24, previsto in via ordinaria. Sulle caratteristiche dello stesso Mod. F24 e sui codici da utilizzare per l’indicazione delle quote d’imposta di competenza dei Comuni o dello Stato, si rinvia alla circolare confederale n. 14001 del 19/04/2012.

Per quanto attiene, invece, la determinazione dell’ammontare della prima rata dell’imposta (50 per cento) o della prima e della seconda rata (ciascuna nella misura di 1/3, nel caso del pagamento in tre rate per l’abitazione principale e le relative pertinenze, v. sopra), è stabilito che, per il 2012, andranno applicate le aliquote di base e le detrazioni così come previste dall’art. 13. In breve, la facoltà per i Comuni di variare in più o in meno la misure delle aliquote base, nei limiti ivi previsti, avrà effetto in sede di versamento a saldo dell’imposta, e a tal fine è disposto il differimento del termine del 30 giugno al 30 settembre 2012 entro il quale i Comuni potranno stabilire le diverse misure delle aliquote, all’interno del grado di autonomia loro conferito dalla legge.