È stata modificata la disciplina delle compensazioni dei crediti fiscali, il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e, parallelamente, il termine per la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali.
In particolare, le novità normative hanno previsto:
- Compensazioni con visto oltre la soglia di 5mila euro.
È stata ridotta da 15.000,00 a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte e all’IVA è subordinato all’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).
- Modifiche ai termini di detrazione dell’IVA e di registrazione delle fatture di acquisto.
Per effetto delle modifiche apportate, dal 1.1.2017 il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto.
Conseguentemente, la registrazione delle fatture di acquisto sull’apposito registro deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, poiché l’iva relativa alle fatture d’acquisto può essere detratta solo se le relative fatture sono registrate nell’anno di competenza, si rende ancora più necessaria la tempestiva consegna di tutta la documentazione contabile per non perdere il diritto alla relativa detrazione d’imposta.