Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale – articolo 22 – riduzione delle spese fiscali.
Reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali e fotovoltaico effettuata da aziende agricole.
IMU terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina.

fotovoltaico-agroenergiaIl 5 giugno 2014 il Senato della Repubblica, ha approvato il provvedimento di cui sopra, che ora passa all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.
Per quanto concerne il settore agricolo, si richiama l’attenzione sulle modifiche apportate all’articolo 22 che, al comma 1, concerne la tassazione della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, e che al comma 2 riguarda l’IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
Con riferimento al comma 1 dell’articolo 22 che stabilisce che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (non più 31 dicembre 2013 a seguito di modifica apportata in sede di conversione) il reddito è determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento.
In sede di conversione è stato introdotto, anche a seguito dell’intervento di Confagricoltura, il comma 1-bis che prevede che, limitatamente all’anno 2014, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali prevalentemente provenienti dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Per la produzione di energia oltre i suddetti limiti, il reddito ai fini IRPEF ed IRES è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota di incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, il Governo si è espresso per una stabilizzazione della norma (comma 1-bis), che dovrebbe avvenire con la prossima legge di stabilità per il 2015.
Con riferimento al comma 2 dell’articolo 22, che interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (prevedendo che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, si applica l’esenzione concernente i terreni sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dal- l’ISTAT, diversificando tra i terreni posseduti tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri), si evidenzia che in sede di conversione è stata soppressa la eventualità della diversificazione tra c.d. / IAP e gli altri possessori di terreni (diversificazione ora obbligatoria in sede di attuazione).
E’ stato inoltre riconosciuta l’esenzione dall’IMU ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina.
Dalle disposizioni del comma 2 dell’articolo 22 deve derivare maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

Si allega il testo dell’art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risulta a seguito delle modificazioni apportate dal Senato in sede di conversione.

Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 22, già nella attuali dichiarazioni dei redditi, relative al 2013, si deve tenere conto della nuova tassazione della vendita di energia ai fini della determinazione degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, per il 2014

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