DLGS 9 nov. 2012 n° 192 (in G.U. n° 267del 15.11.2012) che modifica il Dlgs 9 ott. 2002 n° 231.
Il Dlgs n° 192/2012 recepisce la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.2.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


AMBITO DI APPLICAZIONE
La nuova normativa riguarda tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in transazioni  commerciali (consegna di merci e/o prestazioni di servizi) tra imprenditori ovvero tra imprenditori e pubbliche amministrazioni (con esclusione dei debiti oggetto di procedure concorsuali e di pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni).
Ricordiamo che per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari rimangono in vigore le disposizioni previste dall’art. 62 della legge n° 27/2012.


DECORRENZA
La normativa si applica ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2013.


INTERESSI MORATORI E TERMINI DI PAGAMENTO
Il Dlgs 192/2012 prevede che gli interessi moratori decorrano, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Per le transazioni tra imprese i termini di pagamento, in mancanza di specifica clausola contrattuale, sono così fissati:
– 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
– 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non sia certa la data di ricevimento della fattura;
– 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore alla consegna delle merci o alla prestazione dei servizi;
– 30 giorni dalla data di accettazione o della verifica prevista contrattualmente qualora il debitore riceva la fattura in epoca non successiva a tale data;
 Per le transazioni tra imprese, con specifica clausola contrattuale, i termini di pagamento:
– possono essere superiori a 30 giorni, fino a 60 giorni
– termini superiori a 60 giorni devono essere pattuiti espressamente, la clausola deve essere provata per iscritto e il termine non deve risultare gravemente iniquo per il creditore.


MISURA DEGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Si applicano gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al 1° gennaio e primo luglio) maggiorato di 8 punti percentuali (circa 10%)


RISARCIMENTO SPESE PER RECUPERO CREDITI
Al creditore spetta il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme ed inoltre allo stesso spetta un importo forfettario di euro 40,00 a titolo di risarcimento danni, fatta salva la prova di maggior danno.


CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE
Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte dal contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique per il creditore.

Chi volesse approfondire l’argomento (anche in relazione ai contratti con la pubblica amministrazione) può visionare il testo del Dlgs 9.10.2002 n° 231, nel testo attualizzato con le disposizioni introdotte dal Dlgs 9.11.2012 n° 192, (click QUI per scaricarlo)
Segnaliamo che la normativa in oggetto non contiene le pesanti sanzioni amministrative introdotte per il rispetto dell’art. 62 della L. n° 27/2012.