In base all’ultima ordinanza n. 11600 della Cassazione dello scorso giugno 2016, i giudici si sono espressi sul trattamento delle cessioni di terreni divenuti edificabili effettuate dagli imprenditori agricoli, precisando che, il cambio d’uso di tali terreni agricoli farebbe venir meno la strumentalità, potendo essere venduti  scontando l’imposta di registro proporzionale e non l’Iva.

La questione non è nuova e più volte dibattutata senza finora una definizione univoca, ma con l’ultima pronuncia la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia Entrate che sosteneva l’applicazione dell’Iva e quindi dell’Irap sulla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti come imprenditori agricoli, considendando l’edificabilità  ininfluente per escludere la natura strumentale dei terreni oggetto di compravendita.

Con l’ordinanza 11600/2016 la Corte di Cassazione ribadisce quanto già sostenuto in precedenza da altre sentenze, ovvero che avendo il terreno assunto il carattere di suolo destinato alla edificazione, ha perduto la qualità del bene strumentale relativo all’impresa. Pertanto, il bene è uscito dalla tipologia degli atti soggetti a Iva considerati dall’art. 2 del Dpr 633/1972 ed è quindi soggetto ad imposta di registro proporzionale.
In generale, la fattispecie deve essere valutata nel merito caso per caso, il che spiegherebbe il diverso approdo di varie pronunce in passato. Infatti, se un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ha una dimensione rilevante e viene normalmente coltivato anche al momento della vendita e magari anche dopo, sussiste la strumentalità all’esercizio dell’attività agricola e quindi l’assoggettamento ad Iva dovrebbe essere obbligatorio.