E’ stato approvato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate per l’invio dei dati riguardanti le operazioni IVA, a partire dal periodo d’imposta 2012. L’obbligo riguarda, a norma dell’art. 36, c. 8 bis, del D.L. n. 179/2012, anche gli agricoltori esonerati a decorrere dal 2013.

Com’è noto, in base all’art. 21 del D. L. n. 78/201 conv. in L . n. 122/2010, come modificato dall’art. 2, c. 6, del D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012, i soggetti passivi IVA devono comunicare, in via telematica, all’Anagrafe tributaria l’ammontare delle operazioni rilevanti ai fini del tributo relativamente alle cessioni di beni e alle prestazione di servizi rese e ricevute.
 
Il provvedimento di cui all’oggetto definisce le modalità’ tecniche ed i termini per l’effettuazione della comunicazione che, a decorrere dal 01/01/2012, riguarda tutte le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal superamento della soglia dei 3.000 euro, limite vigente prima delle modifiche di cui al predetto art. 2 del D.L. n. 16/2012. Resta ferma la soglia dei 3. 600 euro, comprensiva dell’IVA, per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo dell’emissione della fattura (commercio al minuto, ecc.).
 
Termini per la trasmissione dei dati
 
Come anticipato dal Comunicato stampa della stessa Agenzia delle entrate del 15 aprile u. s.  il termine per la trasmissione delle operazioni relative all’anno 2012 è stato differito a data successiva. Con il provvedimento in commento, sono stabiliti i termini sia per l’invio dell’annualità 2012 che di quelle successive secondo il seguente calendario:
 
a)     relativamente alle comunicazioni per il 2012, i soggetti che effettuano le liquidazioni mensili ai fini IVA devono trasmettere la comunicazione entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti entro il 21 novembre 2013;
 
b)     relativamente alle comunicazioni per il 2013 e annualità’ successive, i soggetti che effettuano le liquidazioni mensili sono tenuti a trasmettere la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e gli altri soggetti entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
 
 
Soggetti obbligati
 
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, con esclusione dei soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (ex regime dei minimi), di cui all’art. 1 della L. n. 244/2007 e all’art. 27 del D. L. n. 98/2011. Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli esonerati, ex art. 34, c. 6, del DPR n. 633/72, l’obbligo della comunicazione e’ stato stabilito, peraltro con finalità extra fiscali (controllo per la rintracciabilità’ dei prodotti agricoli), dall’art. 36, c. 8 bis, del D. L. n . 179/2012 conv. In L. n. 221/2012. Sul punto, si ricorda, che a fronte di apposita richiesta, circa la decorrenza dell’obbligo in questione, l’Agenzia delle entrate, con risposta n. 2.1 nell’ambito della manifestazione "Telefisco 2013", successivamente ufficializzata con circolare n. 1/E/2013, si è espressa, in considerazione dell’entrata in vigore della disposizione a ridosso della fine dello stesso anno 2012, per l’entrata in vigore dell’obbligo per gli agricoltori esonerati a far data dal 01 gennaio 2013.
 
Oggetto e modalità’ di comunicazione
 
Formano oggetto della comunicazione:
 
a)     le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute soggette all’obbligo di fatturazione (c. d. operazioni B2B), per ciascun cliente e fornitore, indipendentemente dall’ammontare dell’operazione;
 
b)      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (c.d. operazioni B2C), qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA. Il provvedimento precisa che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro documento fiscale (scontrino, ecc.) comporta, comunque, l’obbligo della comunicazione anche se l’importo dell’operazione e’ inferiore alla soglia dei 3.600 euro. Tuttavia, per motivi di semplificazione, i soggetti di cui all’art. 22 (commercio al minuto ed attività’ assimilate) e 74 ter (agenzie viaggi e turismo) del DPR n. 633/72, relativamente agli anni 2012 e 2013, possono comunicare le operazioni attive per le quali è emessa fattura di importo unitario pari o superiore ai predetti 3.600 euro a lordo dell’IVA.
Sempre per finalità’ di semplificazione, e’ stabilito, inoltre, che se in sostituzione delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro sia stato annotato il documento riepilogativo, a norma dell’art. 6 del DPR n. 695/96, nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’imposta.
 
Sono escluse, in via oggettiva, dall’obbligo della comunicazione le operazioni che riguardano le importazioni, le esportazioni di cui all’art. 8, c. 1, lett. a) e b) del DPR n. 633/72, le operazioni intracomunitarie, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è’ avvenuto mediante carte di credito, di debito, o prepagate e le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 605/73.
 
I dati delle operazioni possono essere comunicati in forma analitica ovvero in forma aggregata. Nel primo caso, per ogni operazione devono essere indicati i dati analitici indicati al paragrafo 6 del provvedimento in commento, tra cui l’anno di riferimento, la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore o del cessionario o committente e per ogni fattura attiva o passiva il corrispettivo al netto dell’Iva, l’ammontare dell’imposta ovvero che si tratta di operazioni non imponibili o esenti e la data di registrazione. Per ciascuna cessione o prestazione per le quali non vi è’ l’obbligo dell’emissione della fattura va indicato il codice fiscale del cessionario o committente e i corrispettivi comprensivi dell’IVA. Ai fini della comunicazione va fatto riferimento al momento della registrazione, ai sensi degli arti. 23, 24 e 25 del DPR n. 633/72, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto.
 
Quando i dati sono comunicati in forma aggregata (paragrafo 7 del Provvedimento), per le operazioni documentate da fattura, devono essere indicati, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e passive, gli importi totali delle operazioni facendo riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.
 
L’opzione dell’invito dei dati in forma aggregata non è’ consentita, tra l’altro, per gli acquisti e le cessioni effettuate da o nei confronti dei produttori agricoli ex art. 34, c. 6, del DPR n. 633/72 in considerazione di quanto stabilito dal predetto art. 36, c. 8 bis, del D.L. n. 179/2012. Sul punto, abbiamo segnalato agli uffici competenti dell’Agenzia delle entrate un’anomalia derivante dall’obbligo in parola per le operazioni effettuate tra agricoltori esonerati, atteso che oggetto dell’obbligo di comunicazione, ai sensi del citato art. 21 del D.L. n. 78/2010, sono le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mentre per le operazioni tra i predetti soggetti non va emessa autofattura da parte dell’acquirente ma una semplice ricevuta esclusa dall’IVA.
 
Altre comunicazioni
 
Lo stesso provvedimento dispone l’obbligo della comunicazione utilizzando il modello ad esso allegato per:
 
a)     le operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a mille euro, effettuate dai soggetti di cui ai predetti artt. 22 e 74 ter del DPR n. 633/72, nei confronti di persone fisiche di diversa cittadinanza rispetto a quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’UE ovvero dello Spazio economico europeo, che abbia residenza fuori dal territorio dello Stato,
 
b)     le operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013. La comunicazione deve essere trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
 
c)     leoperazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2000 (Paesi black-list), fermi restando i periodi di riferimento previsti dall’articolo 2 ed i termini di cui all’art. 3 del D.M. 30 marzo 2010.
 

Omissione, annullamento e comunicazione tardiva
 
Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, cioè da 258 a 2.065 euro.
Inoltre, è prevista sia la procedura di annullamento dei file inviati che quella di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, che sono attive fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni (v. sopra).