Dal 1° maggio 2009 diverrà obbligatorio, come è noto, la presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati contabili relativi al settore dell’alcol e delle bevande alcoliche anche per i depositi fiscali di vino.
Concretamente, per i depositi fiscali di vino non sarà più possibile presentare su carta, così come attualmente previsto, i dati contabili relativi a:
– movimentazioni  giornaliere dei prodotti introdotti o estratti dal deposito fiscale in regime sospensivo;
– movimentazioni complessive giornaliere delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione  di accisa,
ma gli stessi dovranno essere trasmessi mediante EDI (Electronic Data  Interchange). Lo scambio di dati avverrà mediante trasferimento di un file in formato ASCII che dovrà obbligatoriamente essere firmato dall’utente mediante una firma digitale, per ottenere la quale l’utente deve essere opportunamente abilitato. Data la complessità della predisposizione del file, in molti casi risulta necessario servirsi di un software specifico per l’invio delle contabilità.
Attualmente è possibile, una volta accreditati presso l’Agenzia delle Dogane, provare a trasmettere i dati,  in via sperimentale, utilizzando un ambiente di prova per verificare le procedure informatiche predisposte.

L’Agenzia delle Dogane, in un incontro con i rappresentanti di Confagricoltura, ha specificato che per i piccoli depositi fiscali (per i quali non è stata pagata un’accisa nell’anno precedente di 500.000 euro, non sussiste una garanzia di deposito maggiore di 300.000 euro nè una garanzia di circolazione impegnata superiore ai 100.000 euro), la trasmissione dei dati deve avvenire mensilmente entro il 5 giorno lavorativo del mese successivo, per cui, data la scadenza del 1° maggio, la prima trasmissione telematica dovrà avvenire entro l’8 giugno.

Riprendiamo, qui di seguito, uno stralcio della Circolare n. 8/D dell’Agenzia delle Dogane del 13 marzo 2009:
[…]
3. Depositari autorizzati che svolgono esclusivamente l’attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di cui all’art. 1, comma 4 della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento i dati delle contabilità relativi a:
– movimentazioni giornaliere dei prodotti introdotti o estratti dal deposito fiscale in regime sospensivo;
– movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa.
Relativamente ai prodotti in esame, in vigenza dell’aliquota di accisa pari a zero, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 8 e 13 del D.M. 153/01, i dati da trasmettere si riferiscono alle movimentazioni oggetto di trasferimenti intracomunitari.
Si precisa che, su base volontaria, possono essere trasmessi i dati relativi anche alle altre movimentazioni.
[…]
7. Rettifiche su istanza di parte
I dati trasmessi possono essere rettificati tramite l’inserimento e/o la cancellazione dei record afferenti in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nell’apposito campo “Note”, la motivazione della rettifica.
Ove necessario, devono essere rettificati anche tutti i dati correlati all’intervento di modifica effettuato, tranne quelli relativi alle giacenze contabili; se la rettifica che incide sulla giacenza contabile ad una certa data viene effettuata dai soggetti di cui al punto 1, unitamente ai record di rettifica, devono essere trasmesse anche :
– la rettifica della giacenza contabile a quella data;
– la giacenza contabile alla data di riferimento della trasmissione , tenendo conto degli aggiornamenti dovuti alla rettifica in parola, senza provvedere alla rettifica delle giacenze contabili afferenti alle giornate comprese tra le due date.
Resta inteso che le rettifiche ed i conseguenti aggiornamenti devono corrispondere alle eventuali modifiche effettuate nelle scritturazioni contabili cartacee.
I dettagli tecnico-operativi per l’esecuzione dei processi di rettifica e per la compilazione dei relativi tracciati record sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it , nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise — Telematizzazione delle Accise — Settore Alcoli — (tipo operatore) — Processi”.
La trasmissione di eventuali rettifiche non esclude, ove ricorrano i presupposti di legge, l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
9. Modalità tecniche ed operative
Si rammenta quanto precisato al comma 3 dell’art. 3 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD del 26 settembre 2007, ove si specifica che le modalità tecnico-operative di trasmissione dei file e del prelievo degli esiti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it , nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Servizio Telematico Doganale — E.D.I.”.
Inoltre, nella medesima sezione, seguendo il percorso “Accise — Telematizzazione delle Accise — Settore Alcoli — (tipo operatore)” sono altresì presenti, costantemente aggiornate, tutte le informazioni di supporto, tra le quali si rammentano :
– la descrizione dei tracciati record;
– tabelle di riferimento;
– la descrizione di dettaglio dei processi (gestione delle rettifiche, rientro della terza copia del DAA;…);
– “Assistenza on line”, che consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file ;
– FAQ – risposte alle domande più frequenti;
– normativa di settore.
Si precisa, inoltre, che:
– l’apposizione della firma digitale ai file trasmessi garantisce, oltre al riconoscimento legale ed univoco del mittente, l’integrità e la non modificabilità del messaggio trasmesso;
– il sistema esegue controlli formali e di coerenza e solo in assenza di errori relativi a tali aspetti provvede alla registrazione delle informazioni trasmesse.
In particolare si sottolinea l’importanza di selezionare sempre il pulsante relativo ai “Dettagli” nella finestra di visualizzazione dell’esito dell’elaborazione; questa operazione consente di verificare e correggere gl i eventuali errori e segnalazioni rilevati dal sistema in relazione ai singoli record.
Le segnalazioni (tipo errore = “S”) non impediscono la registrazione del record cui si riferiscono ma costituiscono un segnale di allerta per l’operatore che, ove ricorra il caso, può correggerle attraverso una rettifica su istanza di parte.
Gli errori (tipo errore = “E”), invece, identificano una condizione di inaccettabilità del record cui si riferiscono ed il sistema, di conseguenza, non ne registra le informazioni; in questo caso il record deve essere corretto e nuovamente trasmesso ricorrendo, ove necessario, ai processi di rettifica su istanza di parte.
[…]

Il testo completo della circolare è disponibile nel sito dell’Agenzia delle Dogane a >>questo indirizzo<<