In relazione alla scadenza del 16 maggio 2009, la Confagricoltura congiuntamente alle altre organizzazioni imprenditoriali, ha inviato al Ministero del Lavoro una richiesta di proroga dell’attuazione dei seguenti adempimenti (vedi allegato 1):
• obbligo di comunicazione all’Inail, a fini statistici, degli infortuni di almeno 1 giorno (v. art. 18.1, lett. r, del TUS e ns. circ. 13113/08);
• divieto delle visite mediche in fase preassuntiva (di cui all’art. 41.3 TUS);
• valutazione dello stress da lavoro e apposizione della data certa nel DVR (art. 28, commi 1 e 2, TUS).
Inoltre la Confagricoltura ha chiesto all’Inail ed allo stesso Ministero del Lavoro di prorogare la scadenza del 16 maggio 2009 fissata per la comunicazione del RLS (vedi allegato 2).
 
Si coglie inoltre, l’occasione per riassumere di seguito le principali disposizioni in materia di RLS e della relativa comunicazione all’Inail, approssimandosi la data del 16 maggio 2009 che, com’è noto, costituisce il termine ultimo per detto adempimento. 

I punti fondamentali della normativa, su cui ci siamo confrontati anche con l’Inail, sono i seguenti:
1. i lavoratori dipendenti di una azienda (o unità produttiva), a prescindere dal loro numero, qualifica (operai, impiegati) e dalla tipologia di lavoro svolto (anche stagionale), hanno il diritto e la possibilità di eleggere/designare un proprio rappresentante per la sicurezza (RLS) che coopererà con il datore di lavoro in materia di prevenzione. In mancanza, sarà assegnato all’azienda un rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale (RLST).  Il nominativo del RLS (con codice fiscale e data di nomina) deve essere comunicato dal datore di lavoro all’Inail.
2. la comunicazione riguarda esclusivamente il RLS aziendale, designato o eletto dai lavoratori entro il 31.12.08.  In caso di mancata nomina del RLS o di assegnazione del RLST (situazione che si potrebbe riscontrare in alcuni settori come quello artigianale dove è stato già introdotto il sistema del RLST), il datore di lavoro non deve inviare alcuna comunicazione.
3. le aziende in cui il RLS è stato nominato nel 2009 nonché le nuove aziende, ossia quelle che avviano l’attività nel 2009, dovranno comunicare i dati del RLS aziendale entro il 31 marzo 2010.
4. la comunicazione va effettuata per via telematica – direttamente dall’azienda, dal consulente del lavoro o anche dall’organizzazione di categoria – accedendo al sito internet dell’Inail (funzione Punto cliente) e, con il codice identificativo (di utenza e password) già in dotazione per l’accesso al LUL, selezionando la funzione “dichiarazione RLS”. Più precisamente e salvo eventuali variazioni tecniche da parte dell’Inail, il percorso telematico è il seguente: Punto cliente; inserire codice d’accesso LUL; selezionare dichiarazione RLS; schermata variazione di indirizzi: cliccare su avanti; lista deleghe, selezionare la singola delega; inserire dati RLS; inoltra e conferma dati; stampa ricevuta dell’invio o della lista pratiche inviate (con possibilità modifica delle singole dichiarazioni).
5. i datori di lavoro che abbiano già provveduto alla comunicazione con altri mezzi (fax, posta), devono ripetere la comunicazione stessa utilizzando la nuova procedura telematica.
6. la comunicazione riguarda il RLS in carica al 31.12.08.  Pertanto, in caso di successione di più nomine nel corso dell’anno, va comunicato soltanto l’ultimo RLS nominato e ancora in carica al 31.12.08. In caso, invece, di dimissioni, cessazione del rapporto di lavoro o decadenza (il CCNL prevede che l’incarico duri massimo tre anni) del RLS prima del 31.12.08 senza che i lavoratori l’abbiano sostituito, non andrebbe effettuata alcuna comunicazione, anche se (al momento) nulla vieta, al fine di evitare l’assegnazione del RLST, di segnalare all’Inail il nominativo del RLS dimissionario o decaduto, soprattutto nei casi in cui siamo di fronte ad un lavoratore a tempo determinato che verrà riassunto l’anno successivo e ricoprirà nuovamente la carica di RLS.
7. la formazione del RLS è indipendente dalla comunicazione all’Inail del nominativo nel senso che il primo adempimento non è propedeutico al secondo; è evidente però che l’obbligo di formazione del RLS deve essere attuato da parte del datore di lavoro in tempi congrui dalla designazione/elezione.  In ogni caso se il datore di lavoro non ha ancora proceduto alla formazione del RLS, è opportuno che lo stesso venga iscritto a un corso di formazione/aggiornamento o perlomeno venga prenotato tale corso. Tale impostazione è opportuno trasferirla all’interno del programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell’autocertificazione/documento di valutazione (in allegato 3 una traccia di autocertificazione con il programma di attuazione delle misure).
8. la formazione del RLS deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, laddove istituiti, e con modalità, durata e contenuti stabiliti in sede di CCNL, nel rispetto delle condizioni minime di legge.  Nulla vieta che i corsi (durata minima di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici aziendali – va comunque sottolineato che il CCNL prevede 20 ore complessive) possano essere organizzati anche dalle associazioni di categoria, avvalendosi di docenti qualificati in materia di sicurezza. 
9. il datore deve informare i propri dipendenti del loro diritto alla designazione/elezione del RLS e provare di aver assolto a tale obbligo in caso di mancata nomina dello stesso.  A tal fine si allegano due schemi di informativa, per aziende con un solo e con più dipendenti (allegato 4).  Parimenti alleghiamo tre schemi di verbale, rispettivamente di elezione, di nomina (a scelta dei lavoratori) nonché di autonomina (in caso di un unico dipendente) del RLS che, una volta adottati, dovranno essere conservati in azienda ed esibiti agli organi di vigilanza (allegato 5).
10. per le aziende che utilizzano esclusivamente stagionali entro le 50 giornate, è stabilito dall’art. 3 del T.U. che i CCNL possano prevedere semplificazioni anche in materia di RLS. Su questo aspetto occorre attendere l’avvio delle trattative con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Di seguito uno schema riassuntivo dei principali casi che riguardano le aziende agricole in tema di comunicazione del RLS.
Aziende in cui al 31 dicembre 2008 era presente il RLS, formato secondo le disposizioni dell’art. 37 del T.U.:
• comunicazione all’Inail entro il 16 maggio 2009.
Aziende in cui al 31 dicembre 2008 era presente il RLS non formato secondo le disposizioni dell’art. 37 del T.U.:
• comunicazione all’Inail entro il 16 maggio 2009;
• programmare la formazione del RLS inserendo tale dato all’interno dell’autocertificazione/documento di valutazione (almeno per i casi di più recente designazione/elezione).
Aziende in cui al 31 dicembre 2008 non era più in carica il RLS essendo terminato il rapporto di lavoro:
Nel caso di un RLS che svolge attività a tempo determinato e verrà riassunto presumibilmente  l’anno successivo ricomprendo nuovamente tale incarico:
• comunicazione all’Inail entro il 16 maggio 2009;
• effettuare la formazione del RLS all’atto della nuova assunzione.
Aziende in cui al 31 dicembre 2008 non era stato eletto o designato il RLS:
• non deve essere effettuata alcuna comunicazione all’Inail.
Comportamento da assumere nel 2009:
– informare i lavoratori della possibilità di eleggere o designare il RLS;
in caso di elezione o designazione dei lavoratori del RLS procedere alla formazione dello stesso in tempi solleciti;
– comunicare il nominativo del RLS all’Inail entro il 31 marzo 2010 (procedura da verificare in relazione alle novità contenute nell’emanando decreto correttivo).
Se non si procede secondo tali indicazioni verrà assegnato all’azienda il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale.