Via alle assunzioni congiunte in agricoltura dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2014 del decreto ministeriale che definisce le modalità attraverso cui i datori di lavoro potranno procedere alle assunzioni, come previste e regolamentate dal decreto legge 76/2013, che ha sua volta ha modificato l’articolo 31 del decreto legislativo 276/2003.
Era la normativa che mancava per rendere operativa la disposizione che introduce in Italia, anche se limitatamente ad alcuni settori del mondo agricolo, questa figura completamente nuova nel nostro ordinamento. Nel caso dell’assunzione congiunta, più datori di lavoro assumono la stessa persona che svolgerà la sua prestazione secondo le esigenze di ciascuno di loro, ma, come sembra, senza una preventiva e precisa ripartizione di tempi dedicati all’uno o all’altro.
La possibilità dell’assunzione congiunta è riservata alle imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo; imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado; imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse siano agricole .
Il comma 5 dell’art. 2 del DM demanda ad un apposito decreto direttoriale le necessarie modifiche al modello UNILAV. Il decreto ministeriale, che entra in vigore il 10 settembre, si limita a fissare le modalità di comunicazione al centro provinciale per l’impiego, ma bisognerà capire come andrà formulata la lettera di assunzione (una sola o una per ogni datore di lavoro?); come dovrà essere elaborato il Libro unico del lavoro ecc. La tutela del dipendente pare rafforzata, perché tutti i datori, indipendentemente dalla durata della prestazione resa in favore dell’uno o dell’altro, saranno solidalmente responsabili delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge.
Il decreto ministeriale individua chi, tra i diversi datori di lavoro dovrà effettuare le comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione, cessazione al centro provinciale per l’impiego. Per le imprese appartenenti allo stesso gruppo e quelle legate tra di loro da un contratto di rete e la capogruppo. Per quelle riconducibili allo stesso proprietario, sarà quest’ultimo, mentre le imprese di persone legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità dovranno individuare tra di loro il soggetto incaricato con un accordo che dovrà poi essere depositato presso le associazioni di categoria.