L’INPS, messaggio n. 1297 del 26 marzo u.s., ha fornito prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di integrazione salariale dal recente “decreto sostegni” che, come noto, ha ulteriormente ampliato e finanziato, rispetto a quanto previsto nell’ultima “legge di bilancio” (legge n. 178/2020, art. 1, c. 299-305), i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa.

Si ricorda in particolare che:

  • la cassa integrazione ordinaria (CIG) viene concessa per ulteriori 13 settimane nel periodo 1°aprile-30 giugno 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2021);
  • l’assegno ordinario FIS viene concesso per 28 settimane nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021);
  • la cassa integrazione in deroga (CIGD) – che si applica anche ad impiegati e operai agricoli a tempo determinato – viene concessa per 28 settimane nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021);
  • la cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA) – per impiegati, quadri e operai agricoli a tempo indeterminato – viene concessa per 120 giornate nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 90 giornate nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021).

L’INPS ne suo messaggio chiarisce che gli ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale riconosciuti dal “decreto sostegni” si aggiungono a quelle precedentemente concessi dalla “legge di bilancio” per il 2021, considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione ai nuovi periodi degli eventuali trattamenti di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021.