Con circolare n. 34 del 27 giugno 2013, click QUI per scaricare, la direzione generale dell’INAIL ha fornito istruzioni operative in merito alle modalità di effettuazione della denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale a decorrere dal 1° luglio 2013.
L’Istituto ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative (D.P.C.M. 22 luglio 2011 e Determina n. 216 del 5 luglio 2012 del Commissario Straordinario INAIL), “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche ai fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in via telematica a far data dal 1° luglio 2013”.
Conseguentemente, a partire da tale data (1° luglio 2013) le denunce di infortunio e di malattia professionale debbono essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, tramite gli appositi servizi dell’Istituto, utilizzando l’applicativo disponibile sul portale www.inail.it.
La circolare precisa, tuttavia, con riferimento alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c. e ai coltivatori diretti di cui all’articolo 2083 c.c., che, in attesa dell’implementazione dei servizi telematici, la denuncia/comunicazione di infortunio sul lavoro (modulo 4bis PREST) deve essere inviata via PEC all’INAIL direttamente dall’imprenditore interessato ovvero per il tramite dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza (comprese quindi le associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979).
Analogamente, la denuncia / comunicazione di malattia professionale deve essere inviata dalle imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c. via PEC all’INAIL, utilizzando i moduli 101 PREST e 101/bis PREST, direttamente ovvero per il tramite dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza (comprese quindi le associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979).

Per i lavoratori autonomi agricoli e per i lavoratori subordinati a tempo determinato dell’agricoltura la denuncia di malattia professionale continua ad essere effettuata dal medico che accerta la malattia secondo le consuete modalità.