Si rende noto che il decreto legge 22.02.2011, n. 5 – recante “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011” e pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23.02.2011 (click >>QUI<< per scaricare il DL) – ha previsto che, solo per l’anno 2011, il giorno 17 marzo, ricorrenza del 150° anniversario di proclamazione dell’Unità d’Italia, sia considerato giorno festivo ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 260/1949 (“Disposizioni in materia di ricorrenze festive”).
Al fine di non far gravare sui datori di lavoro il costo di tale celebrazione, il decreto legge stabilisce eccezionalmente una forma di compensazione tra la festa nazionale del 17 marzo 2011 e la festività soppressa del 4 novembre 2011. Il comma 2 dell’art. 1 del decreto prevede infatti che “gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011”.
Pertanto in occasione della festività del 17 marzo 2011 i lavoratori dipendenti si asterranno dal lavoro. Per il trattamento economico spettante, come di consueto, occorre effettuare la distinzione tra coloro che sono retribuiti in misura fissa (di regola gli operai a tempo indeterminato, gli impiegati, i quadri e i dirigenti) e coloro che non sono retribuiti in misura fissa (di regola gli operai a tempo determinato).
Per i primi – operai a tempo indeterminato, impiegati, quadri e dirigenti – il pagamento della festività del 17 marzo è già compreso nella retribuzione mensile, sempreché essi si astengano effettivamente dalla prestazione lavorativa. In caso di prestazione di lavoro invece, oltre alla retribuzione mensile normalmente spettante, deve essere corrisposto il pagamento delle ore di effettivo lavoro prestato con la maggiorazione per lavoro festivo.
Con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, il trattamento economico spettante per la festività nazionale del 17 marzo – in virtù della compensazione con la festività del 4 novembre – è già compreso nel cd III elemento (30,44%), sempreché non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione lavorativa, invece, agli operai a tempo determinato deve essere corrisposta la retribuzione per le ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione prevista per lavoro festivo.
Per quanto riguarda infine la festività soppressa del 4 novembre la cui celebrazione, come noto, è spostata per legge alla prima domenica di novembre, per l’anno in corso non dovrà applicarsi il consueto trattamento stabilito dai contratti collettivi.