Tra le tante novità introdotte dal c.d. Decreto Fiscale (d.l. 146/2021 convertito in legge 215/2021), si fa notare un ulteriore obbligo burocratico introdotto in capo alle imprese: la comunicazione dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) a mezzo SMS o posta elettronica.

Scopo della norma è quello di favorire lo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell’impiego di quelli che sono genericamente definiti lavoratori autonomi occasionali.

Sebbene, l’obbligo di comunicazione decorra dal 21.12.2021, soltanto l’11.01.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una nota congiunta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarendo alcuni significativi aspetti applicativi

Da un punto di vista soggettivo, l’obbligo non riguarda né tutti i committenti né tutti i lavoratori autonomi.

Gravati dall’obbligo sono soltanto i committenti che operano in qualità di imprenditori. Il privato che commissiona, per fini extra-professionali, opere o servizi non è tenuto ad alcuna comunicazione.

Neppure, tutti i lavoratori autonomi sono sottoposti alla comunicazione in commento. Lo sono – chiarisce la nota – solo se svolgono attività di prestazione d’opera di natura strettamente occasionale tassata nell’ambito dei c.d. redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Si tratta in sostanza di coloro che svolgono attività autonoma in via eccezionale, episodica, non ricorrente e non abituale, al di fuori dell’esercizio di un’attività professionalmente organizzata.

Rimangono esclusi oltre ai lavoratori subordinati:

  • le collaborazioni coordinate e continuativi (co.co.co.), comprese quelle etero-organizzate, già oggetto di comunicazione preventiva obbligatoria;
  • le c.d. prestazioni occasionali, per le quali sono erogati compensi di importo annuo complessivamente non superiore a € 5.000,00, a loro volta già oggetto di specifici obblighi di comunicazione;
  • le professioni intellettuali;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.

L’obbligo di comunicazione riguarda i soli rapporti avviati dopo l’entrata in vigore del Decreto fiscale – 21.12.2021 – e deve essere effettuata obbligatoriamente prima dell’inizio della prestazione. Nel caso in cui il rapporto sia sorto dopo il 21.12.2021 ma concluso prima del 11.01.2022 o ancora in corso a detta data, il termine ultimo per effettuare la comunicazione è quello del 18.01.2022.

In caso di omissione della comunicazione o anche solo di suo ritardo, è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omesso o ritardato l’adempimento.

La comunicazione potrà essere operata sia via sms sia via mail indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la descrizione dell’attività commissionata, la data di inizio e il periodo di durata della prestazione, l’ammontare del corrispettivo, se già pattuito.