L’art. 5 del decreto legge n. 2 del 14/01/2021 ha ulteriormente prorogato, fino al 30 aprile 2021, i titoli e i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari, la cui validità era già stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 dall’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 159/2020 (che ha convertito il decreto-legge 125/2020) e, in precedenza, fino al 31 agosto 2020 dall’art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020).

Più in particolare, la citata norma, prevede che i titoli e permessi di soggiorno aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservino la loro validità fino alla medesima data.

La proroga riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, familiare, di studio (di cui, rispettivamente, agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo n. 286/1998).
Sono altresì prorogati fino al 30 aprile 2021:

  • i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, anche pluriennali;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare