Con circolare n 45 del 22/03/2019 l’Inps informa che dal 01 aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dipendenti (ANF), devono essere presentate direttamente all’Inps ed esclusivamente in modalità telematica

Per il settore agricolo, tale nuova modalità riguarda ESCLUSIVAMENTE gli impiegati agricoli. NON riguarda invece gli operai a tempo indeterminato OTI che continueranno a presentare al datore di lavoro il modello cartaceo ANF/DIP (SR16)

La domanda telematica va presentata mediante uno dei seguenti canali:

  • sito inps, servizio on line dedicato, accessibile se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (sistema pubblico di identità digitale) di livello 2 o CSN (carta nazionale dei servizi) dal 01 aprile 2019;
  • Patronati ed intermediari dell’Istituto qualora il dipendente non sia in possesso di Pin

Il lavoratore dipendente non dovrà pertanto più compilare il modello ANF/DIP (SR16) da presentare poi al proprio datore di lavoro.

L’Inps a seguito della presentazione della domanda telematica provvederà a calcolare gli importi, che saranno messi a disposizione e visionabili dal datore di lavoro tramite una utility apposita nel Cassetto Previdenziale Aziendale con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore.

Per le domande cartacee presentate direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore stesso dovrà, secondo le consuete modalità, calcolare l’importo dovuto, liquidare l’assegno e conguagliarlo, al più tardi in occasione della denuncia Uniemens di giugno 2019. Dopo tale data non sarà più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano richiesti telematicamente.