Si rende noto che l’Inps – in attesa della pubblicazione di specifica circolare esplicativa sulle misure introdotte dal D.L. n.18/2020 – ha emanato:

–  il Messaggio n.1281 – con il quale fornisce prime indicazioni in merito alle misure riguardanti i Congedi parentali, Permessi legge 104, Bonus baby-sitting (artt.23 – 24 e 25). Dalla lettura del messaggio – al quale si rinvia –  risulta chiaro che:

  • per fruire del congedo/indennità la procedura resta quella prevista per richiedere il congedo parentale “ordinario”;
  • la domanda per fruire del congedo/indennità va presentata unicamente dai soggetti che, stando nelle condizioni previste, al 5 marzo non stanno fruendo del congedo parentale “ordinario”;
  • i genitori già in congedo parentale “ordinario” non devono presentare nessuna domanda, questi si sospendono e saranno convertiti d’ufficio dall’INPS in congedi parentali Covid .
  • I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda con la procedura telematica del congedo parentale “ordinario”.

–  Il Messaggio n.1286 – con il quale fornisce chiarimenti in merito alle proroghe del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL (art.33) e di disoccupazione agricola (art.32). Dalla lettura del messaggio – al quale si rinvia – in particolare si acquisisce che le domande di Naspi e DisColl riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.

– il Messaggio n.1288 – fornisce chiarimenti in merito all’indennità di 600 euro nel mese di marzo a favore delle seguenti figure di lavoratori in possesso di specifici requisiti e che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto:

  • liberi professionisti con p.IVA attiva al 23.2.2020 iscritti a Gest.Sep. e Co.Co.Co. con rapporto attivo al 23.2.2020 (art.27),
  • lavoratori autonomi (art.28),
  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali – che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (art.29),
  • lavoratori agricoli – operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, con almeno 50 gg. effettivo lavoro nel 2019 – (art. 30),
  • lavoratori dello spettacolo – con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro – (art.38).

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza e al momento mancano le procedure telematiche per presentare la domanda