L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.

La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
  • dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

L’indennità di disoccupazione agricola è per gli OTD pari al 40% della retribuzione media giornaliera e si calcola per un numero di giornate pari a quelle lavorate per un massimo di 180. Dopo aver calcolato l’indennità l’INPS trattiene il 9% quale contributo di solidarietà, fino a un massimo di 150 giorni indennizzati.

Requisiti per la disoccupazione:

  • Aver lavorato per un totale di almeno 102 giornate nel biennio 2018/2019
    Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura.
  • Far valere un’anzianità assicurativa di almeno 2 anni o due anni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (2018 e 2019)

oppure

  • In assenza del biennio, essere iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli nell’anno 2019 ed avere almeno un contributo settimanale coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo negli anni precedenti (2015-2016-2017- 2018)

Si invitano i Datori di Lavoro a segnalare ai propri lavoratori la possibilità di rivolgersi ai nostri uffici per l’invio della domanda entro il 31 marzo 2020.
Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE presentando i redditi del nucleo familiare 2017 e 2018 e i dati anagrafici dei familiari.

RINNOVO DELLE PENSIONI 2020

Si rende noto che l’Inps ha provveduto ad aggiornare gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali sui quali influisce la rivalutazione di perequazione automatica annuale. Sulla base del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 novembre 2019 per l’anno 2020 l’indice di rivalutazione provvisorio è fissato nella misura del + 0,4%.

Importi provvisori dei trattamenti più comuni, in vigore dal 1° gennaio 2020:

  • Trattamento minimo € 515,07 (mensili) € 6.695,91 (annui)
  • Assegno Sociale € 378,95 (mensili) € 5.977,79 (annui)
  • Indennità accompagnamento invalidi civili totali € 520,29 (mensili) € 763,77 (annui)

Per informazioni rivolgersi alla sede del Patronato Enapa presso Confagricoltura